La Corte di Cassazione dà ragione a Kraft e Assica, nella vertenza sull'uso della denominazione "salame Felino"
Di Virgilio - 26 febbraio 2015 –
Come ormai è diventata consuetudine, il terzo grado di giudizio, ribalta le sentenze emesse nei due gradi precedenti.
E' stato il caso recente, per certi versi eclatante, della piena assoluzione di allevatori, per lo più lombardi, che si sono visti annullare le pesanti condanne nei due precedenti gradi di giudizio.
Mentre questa volta a farne le spese è toccato ai produttori del Salame di Felino, ridente località del parmense nota per il suo prezioso salume.
La vicenda prende origine nel 1998, quando ancora la Unione Europea non aveva assegnato il riconoscimento di prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP) avvenuto solo nel 2013, e l'Associazione fra produttori per la tutela del prodotto aveva citato la Kraft davanti al Tribunale di Parma per concorrenza sleale. La multinazionale statunitense, infatti, aveva posto in vendita un prodotto con la denominazione Salame Felino, ma realizzato fuori dal territorio parmense e più precisamente a Cremona.
Prima il Tribunale di Parma nel 2001 e poi la Corte di Appello di Bologna nel 2006 avevano riconosciuto valide le contestazioni dell'associazione dei produttori felinesi e conseguentemente condannata la Kraft per concorrenza sleale.
Con la sentenza depositata nei giorni scorsi, la Cassazione ha ribaltato il verdetto precisando che: "Per essere un dato prodotto protetto con una denominazione di provenienza geografica, necessita di essere registrato ai sensi del regolamento Cee 2081/92". Un requisito di protezione delle indicazioni geografiche ottenuto, come detto, solo nel 2013 con l'assegnazione dell'IGP.
L'ipotesi di concorrenza sleale è stata quindi cassata in quanto collegata "alla violazione della denominazione geografica in collegamento con le qualità del salame derivanti dal luogo di produzione" aggiungendo infine che, relativamente alla qualità "non erano più rinvenibili nell'ambiente i microrganismi che procuravano peculiari caratteristiche al prodotto e che le materie prime e la tecnologia produttiva erano utilizzabili e riproducibili anche in altri luoghi".