- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,
Inoltre, oltre alle categorie citate, anche i titolari di concessioni od autorizzazioni su suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).
Si specifica inoltre che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l'imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72. Infine, al comma 5 del Decreto Ristori , proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:
- strutture amovibi
- elementi di arredo urbano,
- attrezzature,
- pedane,
- tavolini,
- sedute,
- ombrelloni
purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).
"Si tratta di una importante misura di sostegno per il mondo del commercio, della somministrazione e per gli ambulanti. – commenta l'Assessore al Commercio Cristiano Casa – Da tempo, insieme alle associazioni di categoria, avevamo sollecitato questa misura presso la Regione nelle interlocuzioni con il governo. Con l'inizio dell'anno valuteremo ulteriori proroghe mantenendo sempre un confronto con la Regione e il governo."