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Di Mario Vacca Parma 22 aprile 2020 - Il decreto Cura Italia (articolo 55 D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce nel nostro ordinamento una disposizione temporanea volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel corrente contesto di incertezza economica, una norma disaminata nel precedente articolo del 30 marzo scorso.
La nuova fattispecie è stata inserita attraverso l’integrale sostituzione dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e reca, quale meccanismo incentivante, la possibilità, per le imprese, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (“DTA”) riferibili alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze di ACE, in misura proporzionale ai crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020.

Presupposto per accedere all’agevolazione è che la cessione dei crediti avvenga entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 44-bis, tuttavia, non chiarisce il significato da attribuire al concetto di «cessione a titolo oneroso» ed al periodo di cessione contenuta nel suo primo comma, ponendosi al riguardo una rilevante questione interpretativa.

Il permanere di una situazione di incertezza circa la corretta interpretazione di detto concetto, così come un’interpretazione restrittiva dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, avrebbero limitato fortemente l’applicabilità della disposizione, vanificandone di fatto la portata agevolativa. Al contrario, un’interpretazione di detto concetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, che rinviasse alle disposizioni del Codice civile avrebbe favorito l’applicazione della disposizione, andando incontro alle esigenze delle imprese. La norma la norma dovrebbe peraltro essere interpretata attribuendo alla locuzione “cessione dei crediti” il significato che essa ha sulla base delle disposizioni del Codice civile e non dei principi contabili IAS od OIC e, cosa non affatto di minore importanza, dovrebbe inoltre essere riferita sia alle cessioni di crediti pro-soluto sia a quelle pro-solvendo, in quanto entrambe utili rispetto all’obbiettivo della creazione di liquidità per l’impresa.

All’interpretazione di cui sopra ci pensa un emendamento parlamentare all’articolo 55 del decreto Cura Italia - in corso di approvazione alla Camera – che conferma la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 opera dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo d’imposta successivo. La precisazione è importante per dirimere i dubbi generati dalla norma e pertanto la trasformazione può essere effettuata dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dalla data di efficacia economica, mentre «non rileva, ad esempio, la data di derecognition contabile del credito». Ciò premesso quindi la cessione è valida anche se effettuata pro solvendo e non pro soluto. Occorre tener presente che spesso i contratti di cessione prevedono una data di effetto giuridico non coincidente con quella di effetto economico. La trasformazione è consentita per le Dta corrispondenti (ad esempio, 24%) al minore importo fra: perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate, anche se non iscritte in bilancio, eil 20% del valore nominale dei crediti ceduti, per un ammontare massimo di due miliardi.

L’emendamento contiene altri importanti chiarimenti in ordine all’esclusione della cessione crediti infragruppo ed interviene sulla cessione plurima dello stesso credito confermando che nel caso in cui uno stesso credito sia ceduto più volte, la trasformazione può essere fruita una sola volta.

La trasformazione è condizionata di un’opzione che comporta il pagamento di un canone annuo (deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento) dell’1,5% commisurato alle Dta effettivamente trasformate (non quindi quelle potenzialmente trasformabili) in crediti d’imposta. L’opzione – che deve essere esercitata entro l’esercizio in corso a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti – ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello della cessione stessa e come chiarito nell’emendamento ciò si riferisce esclusivamente alla decorrenza del canone.

 

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.

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Pubblicato in Economia Emilia

Di Mario Vacca Parma 21 aprile 2020 - Gli aspetti economici che conseguiranno le problematiche inerenti le emergenze sanitarie con la relativa chiusura di tutte le attività al fine di evitare il diffondersi del virus Covid-19 dovranno essere fronteggiati in modo tempestivo dalle aziende; il rischio è che il 10,4% delle PMI fallisca nel breve, come evidenzia lo studio “The impact of coronavirus on Italian non financial corporates” commissionato da Cerved Rating Agency.

In questo momento è importante determinare in via immediata il fabbisogno finanziario di breve periodo (da 1 a 5 mesi) e di medio (fine sei mesi – fine anno), che indica la quantità dei flussi di cassa che occorrono per tenere l’azienda in piedi e quanti assorbimenti di liquidità la medesima possa sopportare.

Gran parte delle aziende – soprattutto le piccole imprese – si trovano impreparate di fronte a questa necessità, imprese che già normalmente sono compresse tra costi, riduzioni di fatturato, uscite impreviste, incertezze legislative e dalla presenza di un socio occulto come il fisco che drena gran parte degli sforzi.
E’ importante ed essenziale annoverare professionalità interne o esterne all’impresa che stimino attentamente l’impatto della crisi sui conti aziendali e valutino immediatamente tutte le possibili strade da intraprendere, in primis l’opportunità di aderire ai finanziamenti agevolati tramite il sistema delle “garanzie statali”, la sospensione dei pagamenti per un anno delle quote capitali dei finanziamenti, il ricorso agli ammortizzatori sociali (in modo diretto o indiretto), le agevolazioni fiscali, etc.

Ho più volte posto l’accento sul controllo di gestione che diventa vitale, infatti non a caso il nuovo Codice della Crisi D’Impresa e dell’Insolvenza ne ha evidenziato l’importanza per tutte le aziende di qualsiasi dimensione esse siano; benché il legislatore abbia da poco prorogato l’entrata in vigore delle nuove norme, la situazione attuale – come non mai - obbliga all’adozione di un buon piano di controllo.

In questo momento non è la causa della crisi da indagare quanto piuttosto la portata della stessa e si rende imprescindibile misurare la continuità aziendale futura (cosiddetto approccio forward looking).

Formazione, specializzazione e flessibilità come chiave per la scelta dei professionisti a cui rivolgersi per superare situazioni di crisi, competenze che non mancano in un territorio come quello emiliano che annovera tantissime PMI che potrebbero ricorrere alle mani di esperti che nel frattempo hanno creato un Team eterogeneo di professionalità, come la piacentina C&C Holding ( www.ccholding.it  – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  ) con lunga esperienza nelle diverse tipologie di operazioni finanziarie e consulenza gestionale e la parmigiana G-advisor  (g-advisor.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) per le operazioni di ristrutturazione aziendali del debito (finanza varia – fisco – fornitori, ecc.) con soluzioni extra-giudiziali o con apposite procedure concorsuali (piani di attestazione ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., transazioni fiscali ex art. 182 ter L.F., ecc).

Saper reagire cambia le cose: restare immobili lascia ogni cosa così com’è.

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di Mario Vacca Parma 19 aprile 2020 - A seguito dello stop forzato della propria attività, limitatamente alle attività non indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020), il D.L. 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d’imposta da spendere in compensazione nel modello F24 tramite l’articolo 65 D.L. 18/2020 introducendo a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, un bonus nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L’utilizzo del credito è stato attivato tramite la risoluzione 13/E/2020 che ha introdotto il codice tributo 6914, spendibile esclusivamente in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi con decorrenza dal 25 marzo scorso.

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito a tale agevolazione.

Un primo chiarimento riguarda il perimetro applicativo dell’agevolazione ed infatti il bonus spetta esclusivamente agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, dedicata a “negozi e botteghe”.

Letteralmente la norma non richiede che il canone risulti pagato, quindi tale credito è sembrato liberamente spendibile senza la necessità di verificare l’effettiva corresponsione, ma l’Agenzia interpreta la norma introducendo un ulteriore requisito che il legislatore non ha posto, ovvero quello del pagamento del canone la cui giustificazione risiederebbe nel fatto che il bonus viene concesso “con la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”

Di conseguenza, seguendo l’interpretazione dall’Agenzia, il diritto all’utilizzo del credito d’imposta maturerà soltanto quando sarà pagato il canone di competenza del mese di marzo 2020.
La risoluzione ha contemplato il caso di restituzione del credito fruito indebitamente nell’eventualità - nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la risoluzione dell’Agenzia - qualche soggetto abbia utilizzato il credito pur in presenza del mancato pagamento del canone di affitto, considerando l’esonero dall’applicazione di sanzioni.

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Mercoledì, 15 Aprile 2020 07:56

Misure urgenti di diritto concorsuale

di Mario Vacca Parma 14 aprile 2020 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Tra di essi la garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021). 

Diritto societario
Riduzione del capitale: per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Finanziamenti alle società: fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.
Diritto concorsuale
Le misure intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
• consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
In materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:
• sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all’operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l’elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;
estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi;
• sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
• prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.

Infine, viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

 

 

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di Mario Vacca Parma 11 aprile 2020 -  La bozza del nuovo decreto legge all’art. 6 dovrebbe prevedere il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come scritto sinora - a pena di variazioni dell’ultimo minuto - il nuovo 2086 secondo comma ed il nuovo sesto comma 2476 già in vigore dal 16 Marzo 2019 non sono sospesi e rimangono regolarmente in vigore.

Nella bozza del Decreto vengono sospese l'introduzione dell'OCRI e le procedure di allerta dell'art. 13 (indici del CNDCEC) e art. 24 (debiti verso dipendenti e verso fornitori) che in luogo del 16 agosto 2020 e del 16 febbraio 2021 entreranno in vigore nel settembre 2021.

Appunto per questo tutti gli imprenditori dovranno continuare a dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile al fine di intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità aziendale.

Se ciò non viene fatto gli amministratori rispondono solidalmente con il proprio patrimonio dei debiti della società amministrata (sesto comma art. 2476), rimane quindi indispensabile misurare la continuità aziendale rispettando il 2086 secondo comma.

 

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Il portale www.impreseperte.it a disposizione gratuitamente di tutte le imprese che vogliono far conoscere ai cittadini la propria attività. E per le imprese della produzione CNA è a disposizione per cercare di risolvere eventuali problemi di approvvigionamento.

Oggi può non essere facile trovare un’autofficina aperta o un idraulico che possa effettuare una riparazione d’urgenza. Per qualcuno può essere addirittura complicato fare la spesa.

CNA cerca di offrire a tutti una soluzione a questi problemi mettendo a disposizione il portale www.impreseperte.it per raccogliere informazioni sulle attività economiche aperte o comunque operative e offrirle alla consultazione della comunità. Per aiutare a lavorare chi ancora può farlo e per aiutare a soddisfare le esigenze di tutti, imprese e cittadini.

Sono oltre 200 le imprese che sono già iscritte che risultano consultando la sezione “emergenza coronavirus” e, tra queste, una novantina quelle che si sono evidenziate alla voce “consegne a domicilio”.

Le imprese possono facilmente iscriversi al portale: basta scrivere all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per formalizzare l’adesione.

Adesione che, peraltro, è sempre gratuita per tutte le imprese associate a Cna, ma, in considerazione dell’emergenza che stiamo attraversando, per tre mesi tutte le aziende, indipendentemente dal fatto che sia associate o no, potranno iscriversi senza sottoscrivere alcun tipo di contratto. In altre parole, dopo i 90 giorno le inserzioni cesseranno senza necessità di alcuna comunicazione o disdetta. La consultazione dei cittadini, invece, sarà sempre libera in qualsiasi momento.

Per informazioni ed eventuali supporti per l’iscrizione è possibile contattare Chiara Buttarini (tel. 059 418541 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Ma la risposta di CNA si estende anche al cosiddetto B2B, cioè alle imprese manifatturiere. Le imprese meccaniche, quelle che ancora possono lavorare, iniziano ad avere problemi nell'individuare alcune forniture di prodotti e servizi, così come aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari possono essere in difficoltà a trovare parti di ricambio.

Queste imprese possono rivolgersi direttamente al responsabile Luca Bellei (email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., cell. 349 4111051) per tutte queste problematiche, che necessitano di un maggior livello di dettaglio e di una notevole personalizzazione e, quindi, si risposte individuali e spesso riservate.

Allarme criminalità e proposte operative a sostegno di pmi e famiglie a rischio usura. Dichiarazione del Coordinatore Regionale SOS Impresa Giancarlo Melandri

“Raccogliamo l'appello del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che il 28 marzo ha rivolto un appello alle organizzazioni come la nostra a sostenere ed aiutare le categorie più esposte e deboli.
Noi riteniamo come S.O.S. Imprese Emilia Romagna che questo appello vada accolto in pieno e che sia necessario in questo momento aiutare e difendere il sistema dall'emergenza garantendo la sicurezza e la libertà delle nostre imprese.
Le organizzazioni criminali stanno sfruttando questo momento di crisi per aumentare il proprio interesse in termini economici e di potere. Non ci sono zone franche, sebbene le modalità d'azione si presentino in modo diverso a seconda delle aree economiche, sociali e culturali della Nazione.
Noi dobbiamo aiutare le imprese sane a non finire nella rete della criminalità: la quantità di soldi e la velocità di erogazione faranno la differenza.
E' quindi indispensabile ed urgentissimo intervenire con forza per sostenere le imprese a rischio anche attraverso adeguate immissioni di liquidità e alleggerimenti tributari e normativi tali da respingere infiltrazioni anomale.
Accanto agli interventi sulle imprese appare urgente intervenire aiutando le famiglie che si trovano sempre più in difficoltà.
Le associazioni antiracket ed antiusura, aderenti a "SOS IMPRESA rete per la legalità", in questi giorni durissimi di costrizione ed allarme, si sono riunite e confrontate sui questi temi e sono state formulate diverse proposte operative che potrebbero contribuire a rafforzare alcuni interventi semplici ma necessari quali:
− sospensione della segnalazione in centrale rischi fino al 31 dicembre 2020 causa di un impatto sul rating;
− sospensione del DURC ed erogazione dei contributi anche a chi ha il DURC non è in regola fino a dicembre 2021;
− liquidazione immediata dei crediti iva accise imposte vantati nei confronti delle PA.
Per quanto riguarda le famiglie:
− credito alle famiglie attraverso fondi ad interessi zero destinati alla solidarietà antiracket e antiusura a coloro che sono in condizioni di bisogno e più esposti al rischio.
La nostra Associazione è immediatamente disponibile a confermare il proprio impegno per la libertà d'impresa dai condizionamenti mafiosi, per la prevenzione del racket e dell'usura per le famiglie e le imprese e per la solidarietà a chi denuncia gli estorsori e gli usurai collaborando efficacemente con le forze dell'ordine e la magistratura.
Noi ci siamo e siamo pronti a collaborare.”

Il Coordinatore dell'Emilia Romagna di SOS impresa
Giancarlo Melandri

 

 

Lunedì, 23 Marzo 2020 15:37

UniCredit per l'Italia

UniCredit annuncia un pacchetto di emergenza ampliato per sostenere le famiglie e imprese italiane

Milano 23 marzo 2020 - UniCredit amplia il suo “Pacchetto emergenza” a tutta l'Italia e lo integra con ulteriori misure di sostegno. Questa iniziativa si aggiunge alle misure precedentemente comunicate dalla banca e a quelle annunciate dal Governo con il decreto "Cura Italia" per affrontare l'emergenza COVID-19.
In particolare UniCredit offrirà quanto segue:

per i clienti Privati:
• Mutui: sospensione del rimborso sulla quota capitale delle rate fino a 12 mesi
Per i clienti PMI, oltre alle misure annunciate dall'Associazione Bancaria Italiana, e pienamente in linea col Decreto:
• Finanziamenti aggiuntivi, pari ad almeno il 10% dell'utilizzato in essere, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.

Per gli altri clienti Imprese:
• Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso sulla quota capitale delle rate per tre-sei mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi;
• Proroga delle linee di import fino a 120 giorni, finalizzata a supportare la gestione del capitale circolante;
• La concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi.

Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, ha dichiarato: "Siamo sempre stati fortemente impegnati nei confronti delle comunità locali e ci siamo per aiutarle anche in questi momenti così difficili: vogliamo mettere a disposizione il nostro aiuto, facendo in modo che arrivi a chi ne ha bisogno".
Andrea Casini, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, ha aggiunto: "Molti dei nostri clienti sono o saranno interessati da questa situazione. Per sostenerli, stiamo intraprendendo azioni rapide e decisive per superare il momento e mitigare l’impatto economico. La nostra offerta è disponibile a distanza e grazie ai nostri servizi digitali non è necessario che i clienti si rechino fisicamente in una filiale ".

La salute e il benessere di dipendenti e clienti è una massima priorità per il Gruppo. La banca continuerà a monitorare da vicino la situazione, ad agire nel migliore interesse di ciascuno e a fare la cosa giusta!

Massimo Miani, Presidente Nazionale della categoria:“Dalla relazione tecnica del decreto emerge la marginalizzazione delle centinaia di migliaia di lavoratori ordinistici”

Roma, 18 marzo 2020 – Dalla lettura della Relazione Tecnica che accompagna i 127 articoli del Decreto “Cura Italia” emerge che i 25 miliardi aggiuntivi di titoli di Stato, di cui viene autorizzata l’emissione, andranno a finanziare interventi che impattano sull’indebitamento 2020 per 3,2 miliardi euro, a fronte di misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale;10,3 miliardi di euro, a fronte di misure di sostegno al lavoro; 5,1 miliardi, a fronte di misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; 2,3 miliardi, a fronte di misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
La parte restante è dedicata ad altre misure, tra cui i tanto discussi 500 milioni per il settore aereo, ma sostanzialmente riconducibili alla partita Alitalia. Dei 10,3 miliardi di misure a sostegno del lavoro: circa 7 sono relativi a misure fruibili solo da lavoratori dipendenti; circa 3 anche da lavoratori autonomi.

Sono i numeri messi in fila dal Consiglio nazionale dei commercialisti, dai quali emerge, secondo il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani “una significativa emarginazione delle centinaia di migliaia di liberi professionisti iscritti agli ordini professionali con proprie casse previdenziali, posto che per questi ultimi viene consentito soltanto di provare ad accedere, in concorrenza però con tutti gli altri lavoratori dipendenti e autonomi, al cosiddetto “reddito di ultima istanza” per il quale il decreto stanzia 300 milioni appena degli oltre 10 miliardi dedicati a questo comparto di misure”.

Dei 5,1 miliardi di misure di sostegno della liquidità 1,6 miliardi sono riconducibili al rifinanziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI; 1,7 miliardi sono riconducibili alle misure per la moratoria fino al 30 settembre della restituzione dei prestiti delle PMI; 400 milioni riconducibili alle misure per la sospensione dei mutui prima casa.

Con specifico riguardo alla moratoria del rientro dei prestiti a favore delle PMI , la relazione tecnica stima in 219 miliardi l’importo complessivo dei prestiti che ne beneficerebbero: 97 miliardi di linee di credito in conto corrente (di cui 66 miliardi utilizzati); 60 miliardi di finanziamenti accordati per anticipi su fatture e altri titoli di credito (di cui 35 miliardi utilizzati); 29 miliardi per altri prestiti a breve termine; 33 miliardi di sospensione rate relative a mutui, leasing e altri prestiti a medio-lungo termine.
Dei 2,3 miliardi di misure fiscali: 982 milioni sono riconducibili al blocco della riscossione dei ruoli; 880 milioni sono riconducibili al bonus di 100 euro per i dipendenti con redditi fino a 40.000 euro che a marzo vanno regolarmente al lavoro; 356 milioni sono riconducibili al credito di imposta pari al 60% dell’affitto di marzo di negozi e botteghe per gli esercenti “chiusi” per decreto.

“Sul punto – commenta Miani - va sottolineato che la Relazione Tecnica conferma come nessun costo per lo Stato, in termini di indebitamento, hanno invece le sospensioni dei versamenti di IVA, ritenute e contributi in scadenza a marzo e aprile, disposte per i “piccoli” e per le attività economiche delle filiere “più esposte”. Ciò dipende dalla brevità della sospensione (tutti gli importi sospesi devono infatti essere versati entro l’anno, a partire già dal mese di maggio). L’adeguatezza delle misure di sostegno al lavoro – commenta il numero uno dei commercialisti - è ovviamente fuori discussione, specie per tutte quelle attività che sono state costrette a chiudere per decreto. Così come significative sono alcune delle misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”.

“Quello che non funziona – conclude Miani - è l’evidente marginalizzazione di centinaia di migliaia di liberi professionisti ordinistici, tra i quali sono numerosissimi i giovani con redditi già bassi nei periodi di normalità economica che rischiano davvero di ritrovarsi ultimi tra gli ultimi e peggio che dimenticati, in quanto qui non c’è alcuna dimenticanza, ma scelte precise.Così come salta all’occhio l’assoluta assenza di misure straordinarie di effettiva riduzione del cuneo fiscale a carico del datore di lavoro: una scelta che, messa a fianco di quella opposta compiuta sul versante del potenziamento delle misure di cassa integrazione, rischia di trasformare il Decreto Cura Italia in un enorme spinta psicologica a ricorrere il prima possibile e il più possibile alla cassa integrazione anche per quei datori di lavoro che, con un mix di misure più accorto e bilanciato, potrebbero fare nelle prossime nove settimane scelte diverse”.

In allegato il Documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti " Le novità del decreto sull'emergenza da Covid-19 (D.L.n.18/2020 c.d. Cura Italia)

Pubblicato in Lavoro Emilia

È possibile aumentare la soddisfazione dei giovani lavoratori?  Per le aziende e i dipendenti arriva Goals for Good, un percorso a tappe per i lavoratori tra i 18 e i 30 anni.

«Aiutiamo i lavoratori tra i 18 e i 30 anni a raggiungere il loro benessere: con sé stessi, con la comunità in cui vivono e lavorano e con l’ambiente. Goals for Good fornisce alle aziende gli strumenti per aumentare benessere e produttività dei propri dipendenti e ai singoli lavoratori le strategie per centrare obiettivi personali e professionali» spiega Barbara Grazzini di InEuropa, società italiana esperta in progetti internazionali, focalizzati su educazione e formazione. «Non solo formazione tecnica o sulle soft skills, le aziende possono investire anche sul benessere dei loro dipendenti. Goals for Good è uno strumento coerente con i principi della responsabilità sociale d’impresa, a cui le aziende sono sempre più chiamate»

Chi è InEuropa

InEuropa è una società di servizi fondata da Barbara Grazzini e Andrea Pignatti, che da oltre 20 anni si occupano di tematiche comunitarie per supportare enti pubblici, privati e associazioni nell’accesso alle opportunità europee.

L’obiettivo è sensibilizzare gli enti pubblici e privati sulle politiche e sui programmi dell’Unione Europea, elaborare progetti a livello locale, nazionale e internazionale e supportare tecnicamente chiunque sia interessato ad accedere alle opportunità comunitarie.

Le aree di lavoro riguardano: cultura, educazione e formazione, lavoro, politiche sociali, ricerca e innovazione, sanità, sostenibilità, scuola e giovani, turismo.

Goals For Good: una soluzione possibile

Da un’indagine Istat del 2019 emerge che una delle principali cause della crescente insoddisfazione giovanile è da ricercare nei modelli consumistici veicolati da pubblicità e social media: la felicità è identificata con denaro, bellezza e status sociale.

Il Professor Stefano Bartolini, docente di Economia della Felicità all’Università di Siena, tra i consulenti scientifici di Goals for Good, spiega che di fronte a questi dati “è necessario puntare sul progresso della qualità della vita, proprio come intende fare Goals for Good”.

Per i lavoratori, il senso di insoddisfazione spesso tocca l’ambito lavorativo. Secondo un’indagine condotta da Edenred – Ipsos (2016) sulla qualità del lavoro risulta che:

-in Italia solo il 60% dei i lavoratori che si recano in ufficio, in negozio o in fabbrica è “felice”, contro una media del 67% negli altri 15 paesi oggetto dell’indagine,
-solo il 51% ha fiducia sul proprio futuro professionale.

«Goals for Good può aiutare le persone a avere un atteggiamento più equilibrato verso il lavoro, bilanciando vita lavorativa e extra – lavorativa e far capire che la felicità non dipende solo dalla ricchezza – spiega Bartolini -. I vantaggi per le aziende sono molti: gli studi dimostrano che persone più felici ed equilibrate sono più produttive, cooperative e puntuali».

Il percorso verso il benessere

Goals for Good individua i “5 percorsi verso il benessere”:

-coltivare relazioni sociali,
-dare il proprio contributo alla comunità,
-praticare attività fisica,
-apprendere nuove cose,
-riflettere su ciò che ci fa stare bene.

Goals for Good fornisce le strategie concrete per introdurre miglioramenti nella propria vita, realizzati attraverso evidenze scientifiche su ciò che rende davvero felice un individuo.

Le attività possono essere organizzate in maniera autonoma o per piccoli gruppi e sono divise in 4 workshop da un’ora ciascuno. I partecipanti di tali sessioni avranno modo di:

-mettere in discussione le tradizionali nozioni di successo,
-dare senso e motivazione a ciò che fanno, considerando l’effetto dei propri obiettivi al di là di sé stessi,
-migliorare la determinazione e utilizzare i propri punti di forza per raggiungere i propri obiettivi.

Il ruolo delle aziende

200 lavoratori italiani hanno sperimentato Goals for Good e sono riusciti a dedicare più tempo a famiglia, amici, sport, salute e nuovi obiettivi di studio e lavoro:

-il 93% dei partecipanti ha dichiarato che il percorso è in grado di generare stimoli e riflessioni,
-il 71% lo ha trovato utile,
-il 73% lo consiglierebbe a un amico.

Fondamentale è il ruolo delle aziende: “Goals for Good” mette a disposizione gratuitamente i materiali per responsabili e lavoratori del settore HR e agenzie del lavoro e formazione. Sul sito è possibile scaricare il Toolkit per le aziende, ossia tutti gli strumenti necessari per organizzare i workshop Goals for Good con i giovani lavoratori come parte della formazione aziendale. Il toolkit comprende tutto il materiale necessario per ciascuno dei 4 moduli di apprendimento.

(Di Coopservice 4 Dicembre 2019)

Pubblicato in Lavoro Emilia
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