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Lunedì, 09 Marzo 2020 18:54

Qui bisogna fermare tutto il Paese!

Appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Unica soluzione per limitare i contagi e il collasso del sistema sanitario ed economico italiano

di Francesca Caggiati - Parma 9 marzo 2020 - La situazione è sfuggita di mano. Prendiamone atto. L’ultimo decreto entrato in vigore in pratica da oggi - al di là degli esodi incontrollati verso il sud del Paese nella finestra tra la sua approvazione e la sua applicazione e qualche ora di “bozza” - è comunque insufficiente ad arginare efficacemente la diffusione del coronavirus e lascia ampi spazi ai singoli di decidere quando è necessario o meno muoversi, continuare ad andare al lavoro e quindi a contatto con altre persone, anche prendendo delle “precauzioni” di distanza e di igiene personale come lavarsi le mani frequentemente e starnutire nella piaga del gomito. E questo non è accettabile. Non è accettabile in uno stato di emergenza come questo far passare il messaggio che “si ok è grave, però…”

Siamo seri una volta tanto, dimostriamo al mondo di essere responsabili, coscienziosi e consapevoli che la situazione non è grave, è gravissima e insostenibile con le attuali misure, troppo di manica larga e insufficienti per scongiurare il peggio.

Ormai i contagi sono ovunque, su tutto il territorio nazionale. Non possiamo tergiversare!

Come ha spiegato il Primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano prof. Massimo Galli - già a partire dai suoi primi interventi sulle reti televisive nazionali - il coronavirus “non è mai stata una semplice influenza”, si tratta di una malattia nuova e - anche se non è possibile stabilirlo a priori con precisione - nel 10-15% di popolazione adulta che si infetta sfocia in polmonite e in molti casi necessita di cure ospedaliere nei reparti di terapia intensiva. “In particolare gli anziani, ma anche giovani con patologie pregresse e altri motivi che non conosciamo, possono arrivare a non farcela.”

I morti sono già centinaia, diverse migliaia sono i contagiati conclamati e in cura - ricordiamo che medicinali specifici non ne esistono comunque, come non esiste un vaccino che possa prevenire i contagi nelle persone ancora sane.

È ora di starsene tutti in casa – come ho già scritto in un precedente articolo uscito ancor prima fosse divulgata la bozza del decreto che ha limitato gli spostamenti in Lombardia e altre 14 province –
https://www.gazzettadellemilia.it/parma/item/26838-siamo-in-stato-di-emergenza-sanitaria-piantiamola-di-raccontarcela-stiamo-in-casa.html
è ora di fermarci. Ma fermarci tutti quanti da nord a sud. Stiamo in casa, senza se e senza ma.

Nessun politico ha finora avuto il coraggio di dirlo chiaramente. Tutti succubi della paura che crolli l’economia, tutti focalizzati sul soldo – in primis i cittadini - più che sulla salute delle persone.
Sento il dovere morale, come giornalista, di appellarmi al Presidente di tutti gli Italiani, affinché – stravolgendo le regole e anticipando i tempi il più possibile – prenda in mano, in prima persona, questa situazione di emergenza ormai fuori controllo.

Auspico che il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, se non vuole farlo il capo del Governo, dica chiaro e tondo a tutti gli Italiani da nord a sud di stare tassativamente in casa e autorizzi solo gli spostamenti per il personale che lavora negli ospedali. Farmacie e supermercati attivi solo per consegne a domicilio con personale protetto e pochissime altre categorie come Esercito e Forze dell’Ordine.

Tre cose chiare mi auspico verranno dette:
- State tutti in casa
- Non preoccupatevi dei soldi, congeliamo tutti i pagamenti e garantiamo pensioni e stipendi per sopravvivere
- Fidatevi dello Stato e non appena sarà finita questa emergenza, troveremo il modo per far ripartire l’economia. Ve lo prometto!

Ora tutti fermi. Fino a nuovo ordine. Non sarebbe dittatura questa, ma coscienza e responsabilità. Sarebbe coraggio e volontà di voler salvare il salvabile per quanto è ancora possibile. È l’unico modo per superare questo evento epocale, essendo di esempio per il mondo intero.

Confido che le parole, di una sconosciuta giornalista di Parma, arrivino al Presidente Mattarella e che portino alla decisione che ritiene essere la migliore per il Suo e il Nostro Paese.

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L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato l'allerta meteo numero 116/2019 di colore Arancione per criticità idraulica e idrogeologica che interesserà marginalmente anche il territorio di Parma. L'allerta è valida fino alla mezzanotte del 30 novembre.

Per aggiornamenti in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

Anche attraverso Twitter ( @AllertaMetoRER )

Per emergenze, è attivo il numero verde della Centrale Operativa ella della Polizia Locale del Comune di Parma: 800 977 994.

 

Lunedì, 25 Novembre 2019 17:47

Transito piena del Po: allerta Rossa

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna ha diramato l'allerta meteo numero 113/2019 di colore ROSSO per criticità idraulica FIUME POvalida dalle ore 00.00 del 26/11/2019, alle ore 00.00 del 27/11/19. Nella giornata di martedì 26 novembre, il consolidamento di un promontorio anticiclonico determinerà sul territorio regionale condizioni di stabilità atmosferica e assenza di fenomeni meteorologici significativi.  

L'ALLERTA E' ROSSA SOLO NEI COMUNI RIVIERASCHI, PER IL TRANSITO DELLA PIENA DEL FIUME PO 

Per aggiornamenti in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

 

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Il ministero della Salute mette in guardia dal consumo del budino al cioccolato Bio Sobbeke in vasetto che potrebbe contenere schegge di vetro. L'azienda ha immediatamente ritirato il prodotto dalla vendita e ha avviato un richiamo. Consumando il prodotto ci si espone al rischio di ferimento. Nello specifico si tratta del lotto con scadenza 09-08-2019 del "Budino al cioccolato bio" in vasetto da 150 g, prodotto dall'azienda Molkerei Sobbeke con sede dello stabilimento in Germania all'indirizzo Amelandsbruckenweg 131 a Gronau -

Epe. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato poichè non è possibile escludere rischi per la salute.

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di Mario Vacca Parma 28 luglio 2019 - In un momento in cui è di grande attualità un colpo alla privacy dei conti correnti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che avrà il potere di indagare sull’effettiva capacità di spesa e quindi contributiva degli italiani, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019 chiarisce che il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, pertanto dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati


Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull’acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce idonea prova contraria, di cui all’articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973, anche la mera produzione di un contratto di mutuo, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile (cfr. Cass., n. 31124/2018).


Non è necessario, dunque, dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che ne supportano la sussistenza mentre si evidenzia che qualora l’Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l’esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell’esborso, detto mutuo non è valido ad escludere integralmente la capacità contributiva del contribuente ma la spalma nel tempo.


Ciò premesso quindi bisogna considerare che mentre da un lato occorre detrarre dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali l’intero capitale richiesto a mutuo dall’altro, occorre aggiungere al reddito accertato, i ratei di mutuo maturato e versati per ogni annualità. 

 

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di Mario Vacca Parma 21 luglio 2019 -


Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 luglio ha rinnovato l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016 disciplinando le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative effettuati nel corso del 2019.
Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia quelli Ires (quindi sia soggetti privati che giuridici) che effettuano investimenti agevolati in una o più start-up innovative o Pmi innovative durante il corso del 2019, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.
Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative . Per conferimento in denaro si considera anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa,
Ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 40% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta. Nell’eventualità la detrazione superasse l’imposta lorda, l’eccedenza potrebbe essere utilizzata per l’Imposta dovuta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni, possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 50% . Anche in questo l’eccedenza potrà essere utilizzata negli anni successivi non oltre il terzo.
Per poter beneficiare degli incentivi gli investitori devono procurarsi e conservare:
 una certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.;
 copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi servizi/prodotti e sull’andamento della gestione.

Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica anche non congiuntamente una delle seguenti ipotesi:
 la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
 la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
 il recesso o l’esclusione degli investitori;
 la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa;
 la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015, da parte della Pmi innovativa.

 

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Domenica, 14 Luglio 2019 06:45

Fallibilità Agricola

di Mario Vacca Parma 14 luglio 2019 - Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur modificando o introducendo determinati articoli non cambia la lettura dell'articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale l'imprenditore agricolo non è fallibile.

Siffatta lettura è genesi di una desueta tradizione culturale che vedeva l'imprenditore agricolo alle prese con ridotti capitali necessari all'esercizio dell'attività e ritenuto, dal legislatore del '42, economicamente non pericoloso per i terzi creditori.

Cambiati i tempi, con l'evoluzione dei mercati l'attuale imprenditore agricolo è sempre più spesso vicino a quello commerciale e l'obbligo di adeguarsi alle nuove tecnologie comporta investimenti rilevanti di capitali un tempo impensabili. A tal riguardo è sempre più evidente all'interno di una stessa impresa esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 una commistione tra tale attività e quella commerciale ed una continua prevalenza dell'una sull'altra.

Proprio tale commistione è oggetto della sentenza n. 5342 depositata il 22/02/19 con la quale la Corte di Cassazione evidenzia che ai fini dell'infallibilità dell'imprenditore agricolo non sia sufficiente la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola al momento del deposito della domanda di fallimento ma è necessario procedere ad una verifica dell'effettiva attività esercitata.

Tale verifica deve dovrà essere svolta in modo compiuto non soltanto limitata alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ma un accertamento dell'effettiva attività svolta ed il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nell'eventualità l'impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.

La recente sentenza afferma anche che "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico".

A questo punto quindi si può affermare che l'iscrizione dell'imprenditore come agricolo non di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un'attività commerciale.

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di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.

Analizziamo oggi la situazione attuale:

Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).

EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica

(servizio sdi), esempio:

- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;

- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.

Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.

CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)

Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.

Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

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Domenica, 30 Giugno 2019 09:51

La fine del finanziamento Tributario

di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.

Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.

L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.

L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.

Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.

Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.

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