Tale pratica consiste nell'abrogare i decreti-legge, adottati dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost., e, contemporaneamente, far confluire le misure in essi previste in altre disposizioni normative contenute in nuovi provvedimenti provvisori aventi forza di legge. In questo modo, si aggira non solo il potenziale ostacolo della mancata conversione entro i 60 giorni, che determinerebbe la cancellazione di tutti i rapporti giuridici ed economici instaurati dal decreto (si pensi al decreto-legge n. 122/2021), ma si rende anche più difficile l'iter legislativo. La Corte costituzionale, in un caso analogo (cfr. sent. n. 58/2018), ha censurato una simile operazione poiché recante "pregiudizio alla chiarezza e all'intellegibilità dell'ordinamento".
E nonostante questo: tutti zitti.
Aspettiamo Arianna e Teseo...
Autori (*)
Avv. Filippo Borelli (Avvocato amministrativista del Foro di Verona)
Prof. Avv. Augusto Sinagra (Università "La Sapienza" di Roma. Avvocato del Foro di Roma)
Prof. Daniele Trabucco (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF).
(immagine: Di © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4040633)