DECRETO DIGNITA' (DECRETO LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018) - Le rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Di Mario Vacca Parma 23 luglio 2018 - Il decreto Dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018 prevede rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L'art. 1 del Decreto si applica a:
• Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (ovvero il 14 luglio 2018)
• Ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovverp il 14 luglio 2018).
Il decreto stabilisce un termine di durata dei contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro:
• Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36) e in tal caso il contratto sarà ACAUSALE ossia non sarà necessario apporre una causa giustificatrice del rapporto stesso.
• Non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Di conseguenza la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi).
Nell'eventualità suddetto limite sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti esso si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato alla data di tale superamento.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e in tale atto, in caso di rinnovo devono essere indicate le predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione si rende necessaria solo se si superano i 12 mesi COMPLESSIVI.
E' doveroso rammentare infine , che il rapporto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.