Giovedì, 08 Settembre 2022 17:58

Fattura Elettronica e Reverse Charge: cosa indicare e cosa omettere In evidenza

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Reverse Change letteralmente vuol dire inversione contabile, essa si ha nel momento in cui un cedente o un prestatore di servizio con residenza in Italia emette una fattura elettronica senza rivalsa di iva.

Quando si ha una pratica di questo genere all’interno della fattura elettronica occorre indicare alcuni elementi specifici. L'emissione di tale documento avviene con le medesime modalità con cui viene emessa una qualsiasi fattura elettronica utilizzando un dispositivo dotato di connessione web e un portale o un programma specifico per la compilazione e l’invio di documenti in formato elettronico.

Questo vale tanto per chi già prima delle modifiche di luglio 2022 era obbligato alla modalità elettronica, sia per chi, come i forfettari, vi sono obbligati da tale data.

Elementi indispensabili

Quindi per emettere la fattura elettronica anche per operazioni in cui non vi è rivalsa IVA in quanto soggetta a inversione contabile è possibile utilizzare portali come quello di Fattura Pro, per il quale è possibile cliccare al link: fatturapro.click.

Le modalità di compilazione e di invio sono quindi le medesime che si utilizzano per le normali fatture elettroniche, anche nel caso in cui vi sia reverse change, diversi sono alcuni degli elementi che devono mancare, in particolare:

  • nel campo “tipologia documento” occorre inserire il codice TD16;
  • deve essere indicata la soggezione a inversione contabile;
  • indicare la natura operazione che richiede l’inversione contabile.

Per quello che riguarda il soggetto passivo, esso deve integrare la fattura con aliquota IVA e imposta corrispondente, solo in questo modo sarà possibile registrare la fattura sia nel registro vendite o corrispettivi e degli acquisti.

Obbligo di emissione e registrazione fattura elettronica in Reverse Charge

La fattura che riguarda l’operazione in Reverse Charge deve essere registrata entro il mese in cui è stata ricevuta ovvero entro 15 giorni con riferimento al relativo mese. Le fatture devono essere registrate sia nel registro delle fatture passive che in quello delle vendite.

Nel caso in cui si dovesse omettere l’integrazione della fattura, l’art 6 comma 9bis D.Lgs 471/1997 prevede delle specifiche sanzioni. Nello specifico è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 20.000 euro per il cessionario o il committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile.

Nel caso in cui l’operazione non dovesse risultare dalla contabilità tenuta la sanzione viene aumentata di una percentuale che va dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 1000 euro.

Integrazione o autofattura

Chi riceve la fattura può anche integrare tramite SDI con il codice TD16. In tal modo il documento viene recapitato solo a sé stesso e all’Agenzia delle Entrate con la possibilità di redigere le bozze dei registri IVA.

Come soggetto emittente, deve indicare i propri dati oltre a quelli del ricevente, l’imponibile e l’imposta. Come data deve essere indicata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data entro un mese dalla ricezione della stessa.

Per quello che riguarda la numerazione, si consiglia di utilizzarne una specifica per documenti di questo genere. Non vi è alcun obbligo di invio del documento di “autofattura” al cedente/prestatore.

Il cessionario o committente deve andare a integrare la fattura e registrarla nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture acquisti. L’alternativa, illustrata dalla guida dell’Agenzia dell’Entrate, è quello di stampare la fattura che è stata ricevuta e quindi integrarla in maniera manuale per assolvere comunque agli obblighi. 

Nonostante quest’ultima sia una modalità espressamente prevista, nel caso in cui ci se ne avvalga l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di acquisire il documento per le bozze dei registri IVA.

Reverse charge e nota di credito

La nota di credito viene in genere emessa per rettificare una fattura, essa viene utilizzata anche in regime di reverse charge. Il soggetto che riceve la fattura può procedere con l’integrazione della nota di credito ricevuta utilizzando la stessa tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta andando ad indicare gli importi con segno negativo senza necessità di utilizzare il documento TD04.

Un piccolo cambiamento di ha dal 1 luglio 2022, insieme a una serie di cambiamenti. Da tale data sarà obbligatorio inviare tramite SDI anche le operazioni con l’estero, i documenti indicati con TD 17, TD18 e TD1.

Ancora facoltativo l’invio dei documenti indicati con TD 16.

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