Sabato, 30 Aprile 2022 05:57

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: “C’eravamo tanto amati” In evidenza

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Di Emilio Graziuso 30 aprile 2022 - Nell’ “Agorà del Diritto” di questa settimana torno ad occuparmi di diritto di famiglia, prendendo lo spunto dal contenuto di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, ritenendo che l’argomento in essa trattato  possa essere di interesse generale dei lettori della rubrica.

Nell’ambito della mia attività professionale, infatti, mi è stata rivolta, più di qualche volta, la domanda se, nell’ambito di un rapporto di matrimonio, i due coniugi potessero sottoscrivere una scrittura privata con la quale uno di essi si impegnasse, in caso di futura eventuale separazione, a corrispondere all’altro una determinata somma di denaro a titolo di mantenimento.

In questo modo, secondo la visione dei due coniugi, entrambi in piena buona fede ed animati dalle migliori intenzioni, essi avrebbero potuto affrontare, in modo sereno, distaccato, privo di coinvolgimento emotivo e senza forma di acredine alcuna, una problematica ipotetica - che si sarebbe anche potuta non verificare mai, così come dagli stessi – senza la forte animosità e spietatezza che spesso accompagna tale tipo di conflitti giuridici.

La mia risposta a tale quesito è sempre stata molto chiara e perentoria: una scrittura privata di tale tenore è nulla e, pertanto, è inutile che la stessa venga redatta perché priva di validità giuridica.

Inoltre, essa - qualora dovesse verificarsi un successivo conflitto ed i coniugi dovessero essere i protagonisti di un processo di separazione – avrebbe un effetto moltiplicatore di contenziosi legali.

È, infatti, probabile che il coniuge in favore del quale nella scrittura privata è previsto l’assegno di mantenimento  in misura già quantificata tra le parti, oltre alla causa di separazione promuova, anche, un apposito giudizio per ottenere il riconoscimento di validità della scrittura privata.

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione si è espressa sul punto confermando la nullità di una scrittura privata del tenore di quella sopra descritta, in quanto atto non meritevole di tutela da parte dell’ ordinamento, al di là della qualificazione giuridica, allo stesso attribuita.

Alla luce, quindi, della giurisprudenza ad oggi prevalente e costante, il consiglio che possiamo rivolgere ai lettori della rubrica “L’Agorà del Diritto”, che dovessero voler prevenire un contenzioso per la quantificazione dell’assegno nell’ipotesi di futura ipotetica separazione, è di non redigere e sottoscrivere una scrittura privata avente il contenuto sopra delineato, in quanto, essa, come si è detto, sarebbe nulla e come tale priva di valenza giuridica.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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