Alcuni settori quali la metallurgia, già piegate dalla crescita del costo dell’energia che ha costretto molte aziende a programmare produzioni soltanto notturne se non ad interrompere il ciclo devono far fronte anche con la mancanza di materia prima.
Gli embarghi colpiscono anche i porti commerciali del nord d’est d’Italia ove l’80% del traffico marittimo proviene dall’est.
Tali problematiche accentuano l’attenzione pubblica sul tema della prevenzione di situazioni di crisi aziendale che rimane un argomento molto delicato che deve essere affrontato con la massima attenzione da imprenditori e professionisti.
Lo stesso legislatore, che non più di due anni fa ha modificato il regio decreto sulla legge fallimentare, è dovuto intervenire a più riprese per adeguare il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza all’attuale contesto socio economico. Le numerose modifiche ed integrazioni che dovrebbero entrare il vigore il prossimo 16 maggio apportano diverse novità procedurali, automatismi volti a far scattare per tempo i primi allarmi e le adeguate misure di risanamento. Però, l’ombra di un nuovo rinvio è alle porte, per quanto il più ampio rinvio è gia ben noto e riguarda l’adozione dei sistemi di allerta slittati al 31 dicembre 2023.
Lo schema di decreto modificativo preparato dalla commissione Pagni bis ed adottato dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'economia è ormai in dirittura d’arrivo. L’obiettivo è sempre quello di aumentare la capacità dell’impresa di restare in vita, potenziando gli strumenti per l’emersione dalla crisi d’azienda.
Intanto con tale decreto cambierà ancora la definizione di crisi, secondo l'art. 2 lett. a) del Ccii, infatti, per crisi si dovrà intendere “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. La definizione introduce il riferimento all'arco temporale creando un’analogia con il principio Isa 570 in tema di revisione legale e compatibile alla direttiva comunitaria.
Vi è ricompresa ogni difficoltà, di tipo sia economico sia finanziario, inserita in una prospettiva temporale più ampia ritenuta, maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di effettivo squilibrio che richiedono il pronto intervento da parte dell'imprenditore.
Oltre a nuovi obblighi procedurali, per le aziende sono previsti nuovi strumenti utili, come il test per la verifica della perseguibilità del risanamento e la risoluzione delle crisi.
L'art. 25-undecies del Ccii, istituisce il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione automatici, al fine di rendere immediata e più automatizzata la gestione del mantenimento in vita delle imprese. Nell’ipotesi che l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non superi i 30 mila euro e, l’esito dell'elaborazione del programma, tale debito risulti sostenibile, il software elaborerà un piano di rateizzazione che l'imprenditore inoltrerà ai creditori interessati comunicando la possibilità di manifestare il loro dissenso entro 30 giorni.
Sono state individuate specifiche misure di allerta, che scattano in base a indicatori di crisi (elencati nell’articolo 13), aggiornati con cadenza triennale dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, tra cui:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua è inferiore, per i sei mesi successivi;
- indici sulla sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa;
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
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