Sabato, 22 Gennaio 2022 07:47

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: il fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputai assolti. In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Di Emilio Graziuso (*) 22 gennaio 2022 - Il 2022 si apre con una novità importante a livello legislativo.

Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del fondo per il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti.

Tale fondo era stato previsto dalla legge di bilancio n. 178/2020 ed ora, con il decreto in esame, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle somme.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, analizziamo nel dettaglio quelli che dovrebbero essere gli aspetti salienti di questa nuova normativa.

Il fondo è destinato ai ristori per le sentenze che sono divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore (1° gennaio 2021) della legge di bilancio che ha istituito lo stesso.

La sentenza di assoluzione irrevocabile deve essere stata pronunziata perché:

a) il fatto non sussiste;

b) l’imputato non ha commesso il reato;

c) il fatto non costituisce reato;

d) il fatto non è previsto dalla legge come reato purchè la pronunzia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

Sono, quindi, esclusi i casi nei quali

Ovviamente, l’imputato assolto può chiedere le prestazioni del fondo purché:

a) non abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato

b) non abbia ottenuto la condanna del querelante alla refusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 427 c.p.p. o 542 c.p.p.,

c) non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente dal quale il soggetto dipende.

Non è ammesso l’accesso al fondo, dunque, nei casi nei quali l’assoluzione riguardi uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati.

Ancora, non potrà beneficiare della misura in esame chi ha ottenuto l’estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione ed ancora per sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Altri elementi ostativi alla presentazione dell’istanza al fondo sono che l’imputato assolto abbia:

1) beneficiato del patrocinio a spese dello Stato;

2) ottenuto la condanna del  querelante alla rifusione delle spese di lite;

3) diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui il soggetto dipende.

Per quanto riguarda le modalità di inoltro della istanza di rimborso, essa deve essere presentata personalmente dall’imputato tramite piattaforma telematica e deve contenere informazioni ed allegati tecnici specifici, quali, ad esempio, la fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità.

La misura massima del rimborso è stabilita in € 10.500,00, ripartito in tre quote annuali di pari importo, e tale somma non concorre alla formazione del reddito.

La dotazione del fondo sarà di 8 milioni di euro all’anno.

Poiché tale dotazione non consentirà il soddisfacimento di tutte le istanze sono stati previsti dei parametri per determinare la precedenza delle richieste: ad esempio, il numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo al quale l’imputato è stato sottoposto.

La misura massima di rimborso non potrà mai risarcire il danno economico e non patrimoniale, sia esso esistenziale, morale o biologico, subito da una persona sottoposta per anni ad un processo penale ingiusto.

In molti casi, probabilmente, la somma di € 10.500,00 sarà, probabilmente, insufficiente a rimborsare le spese legali sostenute, soprattutto se si tratta di processi complessi e di lunga durata.

Ma questa novità legislativa deve essere, comunque, salutata con entusiasmo e con la speranza che, anche per le vittime di processi ingiusti, qualcosa a livello normativo comincia a cambiare.

E’ un inizio, la strada è lunga e tortuosa ma è pur sempre una novità importante: il riconoscimento da parte dello Stato di una forma di ristoro nel caso di assoluzione per i motivi sopra illustrati.

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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