di Mario Vacca Parma 31 marzo 2019 - Alla fine la riforma del diritto fallimentare è giunta al traguardo e sostituisce uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore. La prima parte contiene gli articoli sul codice della crisi e dell'insolvenza, la seconda modifiche al codice civile, la terza garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire la quarta disposizioni finali e transitorie. I principali obiettivi sono stati quelli di agevolare il risanamento dell'impresa in crisi valorizzando gli accordi negoziali per tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Di seguito si identificano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, considerando che l'intento è stato quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi e quindi – come evidenziato poc'anzi - tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Sono previste tre diverse procedure, tutte finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l'impresa rappresenti un piano di risanamento credibile con il quale si individuino le cause, si analizzino le possibili alternative e delineino con precisione le strategie e gli interventi fondamentali che dovranno guidare l'impresa per superare le difficoltà.
Le procedure appena richiamate sono le seguenti:
piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Il piano attestato di risanamento – di cui ho parlato in un precedente articolo - e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo; spesso ritenuti "minori" poiché trattasi di strumenti nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale; il piano attestato di risanamento non prevede l'intervento del tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico, l'accordi di ristrutturazione viene pubblicato al registro delle imprese ma vede il coinvolgimento del tribunale soltanto nella fase finale dell'omologazione, mentre il concordato preventivo vede il tribunale operare quale organo della procedura sin dall'inizio ed ovviamente la stessa è pubblicata in camera di commercio.
Non sempre queste tre procedure sono alternative tra loro ma è comunque possibile individuare caratteristiche fondamentali comuni:
presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili; Ricordo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
tutele e limitazioni all'azione revocatoria: l'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all'ambito dell'azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro inerenza al piano di risanamento. Non sono quindi applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall'art. 28 , lett. a) e b), della L.F. deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L'attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell'art. 2399, c.c. "e non deve, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, in pratica deve essere completamente indipendente. L'attestazione suppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la concretezza del piano affinchè sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.