di Mario Vacca Parma 10 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32974 del 20.12.2018, ha precisato che l'acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti. Quindi possono essere acquisiti dal Fisco ai fini del controllo nei confronti del contribuente soggetto ad indagini finanziarie, a condizione che tali rapporti bancari siano nella disponibilità dell'accertato.
L'onere probatorio di accertare la disponibilità di fatto del conto compete all'Ufficio, e solo in presenza della apparente intestazione e quindi della disponibilità di fatto del conto diviene operativa la presunzione legale disciplinata dall'art. 32, comma 1 n. 2, D.P.R. 600/1973 secondo il quale i movimenti rilevati su tali conti possono essere considerati addendum all'attività svolta dal soggetto sottoposto ad indagine con inversione dell'onere della prova.
In pratica, nel caso di conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato la presunzione che le "maggiori entrate" siano compensi è istantaneamente applicabile; diversa la situazione nel caso di conti intestati a terzi, ove l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale, deve fornire prova che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente.
Un'altra sentenza della Cassazione, la n. 734/2009 afferma lo stesso principio, confermando che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi quando l'Ufficio abbia motivo di ritenere, che tali operazioni siano state utilizzate per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale.
L'ufficio deve dimostrare la disponibilità del conto intestato a terzi anche nel caso di stretti rapporti famigliari, ivi compresi quello coniugale, fornendo prova che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto e che per tale ragione potrebbe trattarsi di somme "lavorate" dal contribuente accertato.
La possibilità di acquisire dati dei conti formalmente intestati a soggetto diverso, è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato allo stesso da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza, mandato, rapporti di parentela) che giustifichino le di cui sopra.
Anche la Guardia di Finanza si è cimentate in tale disciplina con la circolare n. 1/2018, ove evidenzia che nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi e di cui il contribuente sottoposto a controllo non sia cointestatario o non abbia delega ad operare, l'onere della prova si declina in maniera differente.
Concludendo si evidenzia che ove sia dimostrata – anche presuntivamente – l'interposizione fittizia tra terzo ed effettivo utilizzatore del conto – è onere del contribuente provare l'estraneità dell'accusa; Diversamente, quanto più è labile il rapporto tra contribuente accertato e terzo intestatario del conto tanto più le presunzioni dell'Ufficio ispettivo devo essere valide per soddisfare la tesi innanzi alle corti interessate.