Il 10 aprile 2015 è stato approvato il DPCM che regolamenta l'operatività relativa al cosiddetto "bonus bebè" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta di un beneficio consistente in un aiuto economico rivolto ai neo genitori, che in presenza di determinate condizioni, possono ottenere l'erogazione dall'INPS di un assegno mensile di € 80,00 che in alcuni casi può anche raddoppiare.
Di CafParma 25 ottobre 2015 -
Chi ne può beneficiare
L'assegno, corrisposto dall'INPS per un totale massimo di 36 mensilità, viene riconosciuto per ogni figlio nato/adottato/in affido preadottivo avvenuto tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e può essere richiesto dai genitori italiani, da quelli con cittadinanza europea o extracomunitaria. In questi due ultimi casi è necessaria la residenza in Italia e, ove previsto, il possesso del permesso di soggiorno.
L'assegno annuo è pari a:
- 960 euro (ovvero 80 euro al mese per 12 mesi) nel caso in cui l'indicatore ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (ovvero 160 euro al mese per 12 mesi) nel caso di indicatore ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.
Durata del contributo
Il "bonus bebè" può essere riconosciuto per un massimo di 3 anni, ovvero fino al compimento del terzo compleanno ( nei casi di adozione o di affido fino al terzo anno a partire da quando il bambino è entrato a far parte della famiglia). Per fare un esempio, per i nati/adottati/in affido del 31 dicembre 2017, si può arrivare ad ottenere l'assegno mensile fino al termine dell'anno 31 dicembre 2020 (36 mesi).
ATTENZIONE: le somme destinate al finanziamento del bonus bebè sono ad esaurimento. Quindi qualora l'INPS riscontri più richieste rispetto alle somme disponibili, le domande non verranno più accettate fino a quando non saranno rideterminati gli importi annui dell'assegno e i valori ISEE per l'accesso al beneficio.
Modalità operative
I soggetti interessati devono prestare particolare attenzione agli adempimenti procedurali, in quanto questi non si esauriscono con la mera presentazione della domanda in forma telematica all'INPS.
Nello specifico prima di fare richiesta del bonus, i neo genitori devono provvedere a richiedere una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) direttamente all'INPS o tramite un CAF, le cui finalità sono riportate nella Circolare n. 93 dell'8 maggio 2015 emessa dall'istituto di previdenza.
La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. L'ISEE raccoglie, quindi, le informazioni reddituali, del patrimonio mobiliare e immobiliare riferite al nucleo familiare del neonato, conseguentemente, lo stato di famiglia da prendere a base per il calcolo ISEE è quello riferito alla data di ingresso del nuovo componente nel nucleo familiare.
Dopo aver ottenuto la DSU, i genitori possono provvedere a richiedere l'assegno previa presentazione di domanda telematica all'INPS.
La domanda deve essere presentata personalmente dal genitore all'INPS entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o di affidamento preadottivo esclusivamente tramite:
- patronato
- sito dell'Inps (attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino - autenticazione con PIN (Dispositivo fornito dalla stessa INPS) - invio domande di prestazione a sostegno del reddito - assegno di natalità - bonus bebè.
ATTENZIONE: La richiamata circolare n. 93 dell'INPS, precisa che in base alla vigente normativa dell'ISEE, quest'ultima ha un termine di validità "fissa", ovvero tutte le dichiarazioni ISEE presentate nel corso del 2015 scadono il giorno 15 gennaio di ogni anno successivo, pertanto, al fine di poter continuare a beneficiare del bonus ed assicurarsi così la continuazione dell'erogazione dell'assegno, sarà necessario presentare una nuova DSU. Una volta ottenuta la DSU aggiornata, e, rinviata la domanda all'INPS, l'erogazione dell'assegno mensile, riprenderà con il pagamento anche degli eventuali arretrati dovuti a condizione, ovviamente, che la nuova DSU rispetti i limiti ISEE sopra menzionati.
Decadenza dal diritto
Oltre alla condizione legata al requisito ISEE, il bonus bebè può essere "revocato" nei seguenti casi:
- Decesso del figlio;
- Revoca dell'adozione;
- Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Affidamento del figlio a terzi;
- Affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
I genitori hanno pertanto l'obbligo di comunicare immediatamente all'INPS le cause di decadenza, pena la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e percepite.
Al fine di una più immediata comprensione del procedimento di richiesta del bonus è la stessa circolare INPS, n. 93 che riporta a titolo esemplificativo il caso di: un figlio nato nel mese di ottobre 2015. Come detto sopra, il richiedente l'erogazione dell'assegno deve provvedere a farsi rilasciare preventivamente la DSU e successivamente effettuare la richiesta all'INPS entro i 90 giorni dalla nascita Come già specificato, la DSU ha una scadenza fissa valida fino al 15 gennaio 2016. Se la nuova DSU viene presentata il giorno 20 marzo 2016, il pagamento mensile dell'assegno è sospeso per i mesi di febbraio/marzo 2016. Ad aprile del 2016, se il valore dell'indicatore ISEE non è superiore ad euro 25.000 e non sono intervenute cause di decadenza (in quest'ultimo caso devono essere immediatamente comunicate all'INPS), l'assegno riprende ad essere corrisposto anche per le mensilità sospese di febbraio e marzo 2016.