Di Mario Vacca Parma 20 gennaio 2019 - Le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori a seguito della recente pronuncia della corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018); i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza dell'esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall'ufficio circa l'ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese - proprietaria dei marchi - presso gli uffici della controllante italiana.
Gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Piuttosto è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica.
A tal proposito, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l'onere di provare congiuntamente che:
-la sede effettiva situata in Italia;
- vi sia l'impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.
La corte ha anche sottolineato che la costituzione in uno stato dell'Ue di una società al fine di fruire di una fiscalità più vantaggiosa non costituisce un abuso e ciò in applicazione del principio di libertà di stabilimento.
La giurisprudenza individua la sede nel luogo ove hanno luogo le attività amministrative e di direzione della società, le assemblee e non tralasciando le residenze ed i domicili dei dirigenti.
L'agenzia dell'entrate chiarisce opportunamente che l'attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti concreta amministrazione e quindi ove si dimostra che la gestione operativa sia svolta all'estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall'Italia non dovrebbe assumere particolare valenza della potenziale estrovestizione della consociata estera.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione e ovviamente dei dettati comunitari occorrerebbe adesso che le prassi accertative si adeguino di conseguenza.
Immagine: