In relazione alla nota vicenda dei neonati sepolti a Traversetolo, si segnala che la Procura di Parma ha presentato appello avverso l’ordinanza datata 19.9.2024 nella parte in cui il GIP di Parma:
- implicitamente ha rigettato la richiesta di misura cautelare in relazione al reato di soppressione di cadavere (art. 411 c.p.) riferito all’episodio del 7.8.2024, ritenendo il meno grave reato di occultamento di cadavere (art. 412 c.p.);
- ha disposto gli arresti domiciliari per i reati di omicidio volontario aggravato (per il rapporto di discendenza e per la premeditazione: artt. 575-576, comma 2, c.p., riferito all’episodio del 7.8.2024 ) e di soppressione di cadavere (art. 411 c.p., riferito all’episodio del 12.5.2024), in luogo della custodia in carcere richiesta dalla Procura in data 12.09.2024.
In sostanza, in data 12.9.2024, il Pubblico Ministero aveva presentato una richiesta di custodia cautelare in carcere per i seguenti reati:
- omicidio volontario e premeditato;
- soppressione di cadavere aggravato;
commessi in data 7.8.2024 (trattasi del primo rinvenimento di neonato, da cui ha avuto origine l’indagine); - soppressione di cadavere aggravato, commesso in data 12.5.2023 (trattasi del secondo rinvenimento, relativo alle sole ossa del piccolo, avvenuto in data 7.9.2024 a seguito delle attività di scansione del sottosuolo con elettromagnetometro, che aveva consentito di verificare anomalie e discontinuità nel giardino della casa della ragazza).
Nessuna richiesta cautelare era stata invece presentata per la morte del bambino del 12.5.2023, non essendo completati gli accertamenti medico-legali.
Con l’ordinanza del 19.09.2024, il GIP -pur condividendo la ricostruzione operata dall’Ufficio del Pubblico Ministero relativamente all’omicidio pluriaggravato del 7.8.2024 ed alla soppressione di cadavere del 12.5.2023, e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari- disponeva gli arresti domiciliari per l’indagata (in luogo della custodia in carcere invocata dal P.M.), e di fatto rigettava la richiesta per quanto riguarda il seppellimento del neonato del 7.8.2024, ritenendo il meno grave reato di occultamento di cadavere in luogo della soppressione di cadavere ipotizzata dal P.M..
Quanto, in particolare, al tipo di misura cautelare, il GIP riteneva gli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con persone diverse da coloro che coabitano con l’indagata) sufficienti a garantire le esigenze cautelari, sia perché si trattava della prima esperienza detentiva, sia in ragione del controllo che sarebbe stato esercitato dai familiari conviventi, ritenuto idoneo a neutralizzare il rischio che la ragazza cerchi di attirare nel suo domicilio degli estranei.
La Procura non ha condiviso questa impostazione del Giudice, sia per quanto riguarda il seppellimento del 7.8.2024 (che, nelle intenzioni dell’indagata, sarebbe stato definitivo, nel senso che quel seppellimento appariva idoneo a non essere mai scoperto, così come avvenuto per il seppellimento del 12.5.2023 e solo a causa dell’estemporaneo intervento dei cani è venuto alla luce), sia per quanto riguarda le esigenze cautelari (non potendosi affidare a terzi -nella specie, peraltro, quegli stessi genitori che mai di nulla si erano accorti di ciò che avveniva in casa propria- il buon esito e l’efficacia degli arresti domiciliari).
In definitiva, dunque, con l’atto di appello -contestualmente confermando l’essenzialità e l’irrinunciabilità del principio della presunzione di innocenza- la Procura si è rivolta al Tribunale del riesame di Bologna chiedendo che (a) il seppellimento del 7.8.2024 venga qualificato come soppressione di cadavere (reato più grave del semplice occultamento di cadavere) e (b) per tutti i reati ipotizzati (omicidio volontario aggravato del 7.8.2024; soppressione di cadavere aggravato del 7.8.2024; soppressione di cadavere aggravato del 12.5.2023) sia applicata la custodia cautelare in carcere.
In precedenza il P.M. aveva presentato un appello avverso l’ordinanza con la quale l’Ufficio GIP, in data 2.9.2024, aveva rigettato la richiesta cautelare a suo tempo avanzata per il solo omicidio volontario aggravato del 7.8.2024.
Tuttavia, poiché, nel frattempo, era stata adottata l’ordinanza cautelare del 19.9.2024, la Procura aveva presentato rinunzia a tale appello (essendo venuto a mancare l’interesse), per cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile questo primo appello.