Modena, 26 ottobre 2021 - Il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, infatti, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’ordine di allontanamento e la misura di prevenzione c.d. atipica del divieto di accesso a specifiche aree urbane (c.d. DASPO urbano) nei confronti di determinati soggetti con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano. Vengono sanzionate così tutte quelle condotte, quali bivacchi non autorizzati, accattonaggio, comportamenti molesti da parte di soggetti ubriachi, esercizio della prostituzione in strada, che di fatto impediscono la libera e sicura fruizione dei luoghi interessati.
Il citato D.L. prevede in primis una sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di allontanamento del soggetto, la cui efficacia cessa trascorse 48 ore dall’accertamento del fatto. Nei casi in cui la condotta venga reiterata, il Questore può disporre, con provvedimento motivato, qualora da quella stessa condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso ad una o più aree espressamente individuate.
Nello specifico, i provvedimenti sono stati emessi a seguito della reiterazione delle condotte rilevate e sanzionate, con contestuale ordine di allontanamento, dalla Polizia Locale, nei confronti di un cittadino della Bosnia Erzegovina che bivaccava e chiedeva insistentemente la questua ai passanti in corso Canalchiaro; di altro soggetto di nazionalità italiana che bivaccava e abusava di sostanze alcoliche in viale Monte Kosica e vie adiacenti; di un cittadino marocchino che bivaccava in via Attiraglio nei pressi della zona del R-Nord e che in un altro caso aveva impedito la libera fruizione della stazione delle autocorriere; e di due donne di nazionalità bulgara, che esercitavano attività di prostituzione nella zona di via Piave e piazza Natale Bruni.
Il DASPO urbano avrà una durata di 12 mesi dalla notifica e la violazione del divieto comporterà la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno come previsto dal citato D.L.