Nella mattinata odierna, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip presso il Tribunale di Parma su richiesta della Procura della Repubblica, Ufficiali ed agenti di P.G. della Squadra Mobile di Parma hanno tratto in arresto due soggetti, entrambi ex collaboratori di giustizia, con precedenti per reati riferibili al traffico di sostanze stupefacenti ed a suo tempo contigui ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, perché ritenuti responsabili di plurimi episodi di usura in danno di cittadini e piccoli imprenditori dal 2011 ad oggi.
A partire dalla fine dell'anno 2017, attraverso le indagini condotte dalla Questura di Parma, era emersa un'anomala disponibilità di denaro da parte di un collaboratore di giustizia presente nella provincia di Parma da circa 10 anni; l'uomo, infatti, appariva condurre uno stile di vita ben superiore alle possibilità consentite dallo stipendio percepito per la sua attività lavorativa nota.
I primi approfondimenti svolti sul suo conto e sul conto della sua compagna, anch'essa già collaboratrice di giustizia e riconducibile alla medesima consorteria criminosa in cui l'uomo aveva avuto un ruolo di primo piano nel traffico dello stupefacente, consentivano di verificare che i due erano gli effettivi titolari di un esercizio commerciale nella città di Parma, formalmente intestato ad un prestanome e rilevato da una donna parmigiana che, dopo averlo ceduto, era stata assunta nel medesimo esercizio come dipendente.
Sulla scorta di questi primi elementi, grazie anche alle dichiarazioni rese dall'ex titolare dell'esercizio e da altre persone che, per varie ragioni, si erano interfacciate con la coppia, gli inquirenti hanno avuto conferma che i due effettivamente avessero un'importante disponibilità economica ed erogassero prestiti a soggetti in difficoltà economica, pretendendone la restituzione con tassi di interesse esorbitanti.
La successiva attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, ha consentito di acquisire elementi a conforto dell'iniziale ipotesi investigativa, mediante l'identificazione di alcune delle vittime e la verifica in ordine al carattere usurario dei tassi applicati.
Dalle indagini, in particolare, sono stati raccolti significativi elementi indiziari per sostenere che l'uomo -approfittando della credibilità che gli era garantita dal suo status di collaboratore di giustizia (che egli ostentava con colleghi e conoscenti) e millantando amicizie, conoscenze e coperture- si rendeva disponibile ad "aiutare" persone che (avendo battuto inutilmente i canali ordinari per ottenere prestiti legali) necessitavano di denaro per far fronte ad esigenze di carattere familiare o lavorative, passando poi ad erogare prestiti a fronte dei quali, allo stato delle investigazioni, imponeva tassi di interesse che si aggiravano tra il 130 % ed il 450%, il tutto sempre con l'ausilio della sua compagna.
Sempre secondo la ricostruzione operata da questo Ufficio, condivisa dal GIP della cautela, nei casi in cui i destinatati dei prestiti non erano in grado di fare fronte agli impegni assunti, l'uomo - alternando blandizie a velate minacce collegate al suo passato criminale ed alla disponibilità di armi- avrebbe costretto i predetti a reperire il denaro "dovuto" o con ulteriori prestiti da lui stesso erogati (innescando, così, un circolo vizioso in cui il legame con lui si trasformava in una forma di dipendenza ed i tassi di interesse crescevano esponenzialmente) o cedendogli la titolarità di quote di società, beni immobili o veicoli.
In quest'ultimo caso i beni ceduti, prima di transitare nella piena disponibilità dei due indagati, transitavano dalla vittima ad un prestanome per dissimularne la provenienza diretta.
Conclusivamente, l'indagine nel suo complesso ha consentito di acquisire elementi indiziari
consistenti a carico dei due indagati, alla stregua dei quali si può ritenere che gli stessi abbiano messo in piedi un fiorente business, grazie soprattutto all'atteggiamento silente delle vittime le cui posizioni sono state faticosamente evidenziate.
In occasione delle perquisizioni effettuate presso il domicilio e presso le sedi dell'esercizio commerciale riconducibile agli indagati, è stat.a rinvenuta varia documentazione suscettibile di utile riscontro alle ipotesi di reato contestate (cambiali ed assegni bancari riconducibili alle persone offese e scritture private oggetto di accertamenti).
Sono stati, inoltre, rinvenuti n. 20 proiettili ca!. 45 colt sequestrati a carico del solo collaboratore di giustizia, vicenda per la quale si procede separatamente
Usura bancaria. Importante vittoria di un utente bancario in Cassazione: non sono dovuti, in quanto usurari, gli interessi moratori superiori al tasso-soglia pattuiti nel contratto. Accolto il ricorso di un utente bancario: la legge 108/96 sull'usura non fa distinzione tra interessi corrispettivi e moratori. Nullo il patto che li stabilisce e vanno restituiti solo gli interessi legali
Importante vittoria di un utente contro la banca in Cassazione con la Suprema Corte che bacchetta anche giudici di merito e la Banca d'Italia che disattendono alcuni principi che dovrebbero essere cristallizzati da tempo in tema di usura bancaria e che spinge lo "Sportello dei Diritti" a continuare a tutela di tutti coloro che in sede di stipula di mutui, finanziamenti o conti correnti hanno pattuito interessi ultralegali.
Per i Giudici di Piazza Cavour con l'ordinanza 27442/18, pubblicata il 30 ottobre dalla terza sezione civile, infatti, dev'essere dichiarato nullo il patto con cui si convengono interessi convenzionali moratori che alla data della stipula vanno oltre il tasso soglia indicato dalla normativa antiusura per il tipo di operazione cui si riferisce l'accordo.
La ragione sta nel fatto che la legge 108/96 non distingue fra interessi corrispettivi e moratori nel comminare la nullità. Analogamente ciò per l'ampia formula degli articoli 644 Cp e 1 del decreto legge 394/00. D'altronde anche lo stesso organo amministrativo ammette in modo esplicito che gli interessi moratori sono soggetti alla normativa antiusura nella circolare del 3 luglio 2013. Accolto il ricorso di una società che aveva stipulato un leasing e del fideiussore, che si vedono riconosciute le proprie ragioni dopo una doppia sconfitta innanzi al Tribunale di Milano e alla Corte d'Appello lombarda. Non sono persuasive le argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado che escludono la nullità sul rilievo della diversità «ontologica» fra interessi corrispettivi e moratori. La tesi sostenuta è che gli uni remunerano un capitale, gli altri costituiscono una sanzione convenzionale e una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall'inadempimento e dunque assimilabili alla clausola penale. Ancora in quanto i primi sono necessari e con fine di lucro e i secondi eventuali e sono necessari al risarcimento. Ma la distinzione non vale comunque a giustificare una diversa disciplina sul piano dell'usura, che sarebbe sistematica e contrastante con la ratio della legge 108/96, oltre che «con una esperienza giuridica millenaria». A nulla vale, peraltro, che la normativa non comprenda l'obbligo di rilevare il saggio convenzionale di mora medio: la legge 108/96 risulta infatti fondata sulla rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto e risulta incompatibile con la rilevazione dei tassi medi per tipo di titolo giuridico.
Le parti, poi, possono avvalersi o meno della facoltà di derogare al tasso legale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 312/02 per le transazioni commerciali: il sistema della legge, quindi, è in sé razionale. Infine, i giudici di legittimità aggiungono che l'applicazione dell'articolo 1815, comma secondo del codice civile agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, perché la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa. In definitiva, di fronte a interessi convenzionali moratori usurari e alla nullità della clausola, è ragionevole attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una decisione molto importante non solo per la ricostruzione storico-giuridica della questione, ma anche perché pone un punto fermo su una questione dibattuta che spesso vede soccombenti nelle aule di giustizia di merito gli utenti che hanno lamentato tassi superiori a quelli legali a causa di un'interpretazione restrittiva che non avrà più senso di essere data quella odiernamente dalla Cassazione.
(30 ottobre 2018)
(Foto di Palazzo Kock: Di Lalupa - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1384251 )
Estorsione, usura, cartelle esattoriali, Gianluca Sassi (ex m5s): "triste primato,la regione non può stare alla finestra"
Gianluca Sassi ha presentato un'interrogazione per segnalare che la regione ha il più alto numero di denunce segnalate all'Autorità Giudiziaria per estorsione, numeri elevati per usura e cartelle esattoriali. "Paradossale che la Giunta che stipula un patto per il lavoro non si occupi di fenomeni che strozzano le imprese ed il lavoro".
"Secondo i dati dell'Ufficio studi della CGIA gli incrementi percentuali più importanti del fenomeno dell'estorsione, che ha interessato in particolar modo le regioni del Nordest con l'Emilia Romagna in testa alla classifica, vi è una variazione negli ultimi 10 anni del numero delle denunce per estorsione del più 179.7%, che riguarda la nostra Regione, oltre alla crescente criticità rappresentata dal fenomeno dell'usura e dalla circostanza che tardano ad arrivare interventi risolutivi per i contribuenti sottoposti ad una vera e propria tenaglia a causa dell'impossibilità di far fronte alle richieste di Equitalia per cartelle esattoriali che non riescono ad onorare per mancanza di reddito disponibile. Ecco perché si chiede alla Regione di prendere delle iniziative per contrastare questi fenomeni preoccupanti". È questa la richiesta di Gianluca Sassi riguardo al primato della Regione per estorsioni e la presenza di usura alla quale spesso si accede anche per coprire debiti con Equitalia. "Troviamo francamente paradossale che la Giunta regionale non sia intervenuta sul fenomeno dell'estorsione nonostante il tema della legalità e da inizio legislatura al centro del dibattito politico, sappiamo tutti che oltre ad acquisire illecitamente del denaro attraverso soprusi, ritorsioni o minacce, l'obbiettivo di chi esercita tali azioni malavitose è quello di esercitare un forte controllo del territorio e del sistema produttivo" - spiega gianluca Sassi – "come se non bastasse il territorio regionale è tra i più colpiti dal fenomeno dell'usura: tra il 2010 e il 2016 la variazione percentuale è salita di oltre 266 punti, fenomeno sottostimato tenuto conto che nella maggior parte dei casi le vittime non hanno il coraggio di denunciare i propri strozzin"i. Nella sua interrogazione Gianluca Sassi ricorda che un numero sempre più rilevante di cittadini sono tormentati da procedure esecutive da parte di Equitalia volte a recupero di somme scaturenti da cartelle esattoriali per debiti iscritti a ruolo, datati e difficilmente riscuotibili per insolvenza dei contribuenti. "Tra queste cartelle spiccano quelle dei comuni della Regione che hanno deciso di non aderire alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali per multe e tasse comunali ( dai rifiuti all'occupazione di suolo pubblico). Oltre a non aderire alla rottamazione molti comuni, hanno dei limiti Isee molto alti per l'accesso alla rateizzazione da parte dei cittadini e come se non bastasse hanno una rateizzazione caratterizzata da poche rate e di un importo per singola rata elevato, mentre potrebbero onorare il debito se messi nelle condizioni di disporre di un numero consistente di mesi di rateizzazione con importi non elevati per singola rata". Ecco perché – conclude Gianluca Sassi – "credo che sia necessario che la Regione prenda una posizione nelle sedi competenti per sostenere l'annunciato piano di Pace fiscale del Governo per aiutare i cittadini in difficoltà, in particolar modo quelli in condizione economica non in grado di sostenere l'onorabilità del debito ed invitare i comuni ad aderire ad eventuali iniziative di abbattimento delle cartelle esattoriali da parte del Governo, oltre ad invitare i comuni a modificare le norme dei regolamenti delle entrate tributarie per rendere più facili e più accessibili le rateizzazioni (aumentando il numero delle rate e diminuendo l'importo della singola rata) e contestualmente ad innalzare tetto Isee in vigore per l'accesso alla rateizzazione".
(In allegato la Interrogazione di Gianluca Sassi)
Anatocismo, usura e commissione di massimo scoperto nel conto corrente: banca condannata a restituire oltre 70mila euro ad azienda salentina che stava per chiudere i battenti
Più di un sospiro di sollievo per un'azienda salentina che stava per chiudere i battenti perché non ce la faceva più a causa del proprio indebitamento e che comunque aveva pensato di rivolgersi allo "Sportello dei Diritti" in quanto riteneva di aver pagato troppi interessi e spese eccessive alla banca con la quale intratteneva da lungo tempo un rapporto di conto corrente e che pretendeva il pagamento di un notevole debito, in realtà poi rivelatosi inesistente. Conto corrente che agli esperti dell'associazione e dopo una consulenza contabile era apparso sin da subito come illegittimo in una serie di pattuizioni. Proprio per questo, e per riprendersi il maltolto, aveva agito in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce contro l'istituto di credito assistito dai legali dell'associazione, tra cui l'avvocato Francesco Toto.
Con una significativa e recentissima sentenza, il Tribunale salentino ha ritenuto aderire agli esiti della consulenza tecnica disposta dal magistrato, ritenendo che nel contratto di conto corrente in questione vi fosse stata capitalizzazione degli interessi che ha comportato il ricomputo della situazione debiti/crediti con un credito in favore della società correntista.
Il consulente, in particolare ha rilevato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nel caso di specie, non fosse stata pattuita dalle parti, ed aveva effettuato il ricalcolo degli interessi in base ai criteri dell'art. 117 co. 7 lett. D) D. Lgs. n. 385/93 accertando, infine, un saldo a favore dell'utente bancario di oltre 70mila euro. Pertanto, si legge in sentenza: «il pagamento degli interessi ultra legali "comprensivi anche delle commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni" non appare giustificato e si versa in un'ipotesi di pagamento dell'indebito come previsto dall'art. 2033 c.c. da cui sorge il diritto alla ripetizione nel limite prescrizionale decennale, a decorrere dalla data di chiusura dell'intero rapporto. Ne consegue, pertanto, la piena legittimità della richiesta di restituzione di dette somme.»
La decisione in questione, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è l'ulteriore conferma che le banche nonostante le numerose decisioni susseguitesi negli ultimi anni in materia, hanno continuato a violare la legge e a pretendere interessi e costi maggiori di quelli legali, con ciò causando un notevole ed ingiustificato aggravio per imprese e consumatori che troppo spesso si sono trovate rispettivamente a chiudere i battenti o a vedersi sottoposti ad ingiuste procedure esecutive quando addirittura avrebbero potuto vantare un credito nei confronti delle prime. Ciò dovrebbe far riflettere chiunque ha operato con un conto corrente in rosso e a far verificare l'eventuale sussistenza d'illegittimità nella durata del rapporto bancario al fine di una puntuale ricostruzione di quanto effettivamente si deve dare o addirittura avere.
( 21 aprile 2018)
Nell'ambito dell'operazione denominata "PAGA GLOBALE", i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione ad un'"Ordinanza di misura cautelare personale con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo", emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma, su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un sodalizio criminoso dedito alla frode fiscale ed alla truffa ai danni dello Stato.
L'ordinanza in questione ha portato all'arresto, in custodia cautelare in carcere, di un imprenditore di origini campane, stabilmente operante nel territorio parmense nel settore della impiantistica industriale, e di altre sei persone ristrette agli arresti domiciliari, a vario titolo coinvolte nella vicenda. Tra quest'ultimi, figurano cinque professionisti, di stanza nel napoletano ma operanti nel territorio parmense, che avevano messo a disposizione del dominus le proprie competenze per la realizzazione degli scopi fraudolenti.
Le indagini, condotte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza e coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno preso origine da un'attività di verifica fiscale avviata nei confronti di due distinte società, riconducibili all'imprenditore arrestato.
Il preliminare esame della documentazione contabile ed extracontabile ha portato alla luce, sin da subito, un meccanismo artificioso e fraudolento posto in essere ai danni dell'I.N.P.S.: uno schema criminoso che prevedeva il sistematico ed illecito ricorso agli istituti della "malattia" e dell'ammortizzatore sociale del "contratto di solidarietà". Infatti, i lavoratori dipendenti, pur risultando assenti per malattia o inseriti nel programma di riduzione dell'orario di lavoro, continuavano a lavorare nei medesimi giorni in cui sarebbero dovuti essere a riposo, percependo lo stipendio con un sistema di retribuzione ufficioso definito "paga globale". In sostanza, il lavoratore veniva retribuito, a prescindere dalle previsioni del contratto nazionale di categoria del settore, con una paga oraria forfettaria: le buste paga ufficiali erano regolarmente predisposte con l'inserimento delle ore da contratto sindacale, mentre la retribuzione effettiva veniva calcolata sulla base dei fogli di lavoro, con le ore effettivamente svolte.
Con tale modus operandi a farne le spese è lo Stato, sia perché eroga, al posto del datore di lavoro, indennità non dovute, sia perché incamera meno tasse a titolo di trattenute fiscali e previdenziali. A perderci, tuttavia, sono gli stessi dipendenti i quali, pur percependo nell'immediato una retribuzione più alta, non maturano la giusta contribuzione ai fini pensionistici.
Per contro, con tale stratagemma, la società era riuscita, nel tempo, a contabilizzare indebitamente ingenti crediti erariali grazie all'anticipo, per conto dell'I.N.P.S., delle indennità economiche di "malattia" e "contratto di solidarietà". Questi crediti, fittizi e non spettanti, venivano successivamente utilizzati per compensare i debiti tributari e, conseguentemente, non versare le altre imposte dovute all'Amministrazione Finanziaria (quali ritenute alla fonte, IVA e imposte sui redditi).
I dipendenti, peraltro, a loro insaputa, erano stati anche sottoposti a licenziamento collettivo e collocati in "mobilità", per poi essere immediatamente riassunti da un'altra società riconducibile alle stesso imprenditore: in questo modo, grazie alla consulenza dei professionisti compiacenti, l'imprenditore ha potuto fraudolentemente accedere alle agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori in "mobilità", pagando meno di un quinto dei contributi previdenziali effettivamente dovuti.
L'attività di indagine, sviluppata mediante tecniche di investigazione pura (intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, appostamenti ed esame documentale), oltre alla già descritta truffa ai danni dello Stato, ha consentito di svelare un sistema criminoso ampio e collaudato nel quale l'imprenditore, grazie al contributo di vari professionisti ed alla costituzione di una serie di società succedutesi nel tempo, era riuscito a costruirsi una realtà contabile totalmente artefatta.
Gli artifici posti in essere, di molteplice natura, spaziavano dalla simulazione di operazioni straordinarie (affitto di rami d'azienda) all'emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti (avvalendosi di numerose società cartiere, tutte facenti capo ad un ulteriore soggetto, tratto anch'egli agli arresti domiciliari), passando per l'indebita fruizione di agevolazioni fiscali e la compensazione di tributi con crediti IVA inesistenti. Nel giro di un paio d'anni, le condotte in rassegna avevano fruttato risparmi non spettanti per oltre € 2.600.000.
Nell'ambito dell'indagine, è stato anche accertato un episodio di usura, posto in essere da uno dei professionisti coinvolti nella vicenda, nei confronti di un imprenditore del parmense. In particolare, a seguito della querela sporta dall'usurato, sono stati svolti accertamenti documentali e bancari, i quali hanno consentito di accertare l'applicazione di un tasso usurario del 117% su un prestito di 10.000 euro, concesso per sopperire ad una momentanea mancanza di liquidità.
Gli esiti delle attività investigative inducevano l'Autorità Giudiziaria all'emissione, oltre che dell'ordinanza di custodia cautelare, anche di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ed, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità liquide delle società coinvolte e dei solidali fino alla concorrenza dei tributi evasi, pari ad €. 2.300.000.
Contestualmente all'ordinanza di custodia cautelare, sono state eseguite, su disposizione della Procura della Repubblica di Parma e con l'impiego di circa 100 militari del Comando Provinciale Parma e dei Reparti del Corpo territorialmente competenti, circa 30 perquisizioni locali, in provincia di Parma, Napoli, Salerno, Modena, Reggio Emilia, Roma e Crotone, nei confronti dei 26 indagati per truffa ai danni della Stato e frode fiscale.
L'attività portata a termine testimonia la costante attenzione della Guardia di Finanza, in stretta sinergia operativa e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma, nella lotta all'evasione fiscale a tutela delle Entrate dello Stato, nonché il fortissimo impegno profuso dai militari del Corpo affinché i risultati conseguiti in sede investigativa possano tradursi in un concreto ed effettivo recupero erariale.
La finalità è quella di contrastare fenomeni di criminalità economico-finanziaria che producono effetti negativi o distorsivi per l'economia del territorio e che ostacolano la normale concorrenza tra le imprese, nonché quella di salvaguardare gli imprenditori onesti che rispettano le regole del mercato.
La Cassazione nuovamente sull'anatocismo. No alla capitalizzazione degli interessi anche se annuale, a maggior ragione a seguito della legge 49 del 2016 che ha recepito la giurisprudenza in materia. Il correntista ha ragione a chiedere l'annullamento della clausola anche se si trattava di «uso bancario»
Un'altra significativa decisione che per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", da un ulteriore secco "stop" alle banche in tema di capitalizzazione degli interessi dei conti correnti è giunta dalla Corte di Cassazione che ha ribadito per l'ennesima volta che gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo ed una volta disconosciuta la loro natura di fonte di diritto la disciplina applicabile non può che essere quella legale, sicchè in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio).
In sostanza, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. È quanto fra l'altro stabilito dall'ordinanza n. 24293 pubblicata il 16 ottobre 2017, che ha accolto il ricorso di una srl correntista.
Inoltre, rilevano i giudici di legittimità, è destituita di fondamento l'obiezione della banca secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa.
Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione viola la norma imperativa prevista dall'art. 1283 c.c. applicabile "ratione temporis" al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l'art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall'art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio") che ha sostituito l'art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a "normativizzare" un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato.
Insomma, ancora una volta la giurisprudenza conferma la bontà delle azioni a tutela dei correntisti defraudati dall'avidità degli istituti bancari e ci consente di agire con più vigore nelle numerose cause avviate dallo "Sportello dei Diritti" in materia.
Mutui e finanziamenti usurai. Importante ordinanza della Cassazione: interessi corrispettivi e moratori si cumulano al fine della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura. Dovuto la restituzione del solo capitale alla banca perché ai sensi dell'articolo 1815 cc la pattuizione originaria del tasso di mora è contraria alla legge 108/96 e non spetta la restituzione di alcun tipo d'interesse. Lo "Sportello dei Diritti": smentiti molti tribunali e corti territoriali che negavano il cumulo. Avanti con le cause intentate in tutta Italia
Una decisione importantissima in tema della dibattuta questione della cosiddetta "usura bancaria" relativa a mutui e finanziamenti che è tuttora oggetto di contrasti giurisprudenziali è giunta in data odierna dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 23192/17, pubblicata il 4 ottobre dalla sesta sezione civile e che potrebbe favorire migliaia tra consumatori, aziende e utenti bancari in generale. Secondo la Suprema Corte, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca è possibile cumulare quelli corrispettivi e quelli moratori e verificare poi il superamento del tasso-soglia ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/96, tanto che nella fattispecie il debitore dovrà restituire solo la sorte capitale e non gli interessi, essendo nulla in ragione dell'articolo 1815 del codice civile la relativa pattuizione.
Tanto che in caso affermativo risulta legittima la sentenza di merito che ha ammesso la banca al passivo di una società fallita soltanto per la sorte capitale del finanziamento.
Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, è stata rigettato definitivamente l'opposizione proposta da un istituto bancario nei confronti dello stato passivo di un'azienda fallita. Nella fattispecie è stata la Ctu eseguita in sede di merito ad accertare che al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori è superiore al tasso-soglia di legge; si verifica dunque un'ipotesi di usura originaria e non sopravvenuta come, al contrario, eccepiva la banca. Gli ermellini, hanno infatti rigettato il ricorso dell'istituto di credito che chiedeva la censura della decisione di merito nella parte in cui la nullità degli interessi usurari moratori non avrebbe dovuto colpire quelli corrispettivi che non superano il tasso soglia: resta confermato il decreto del Tribunale fallimentare in ragione del fatto che la pattuizione è nulla ai sensi dell'articolo 1815 Cc e nessun interesse spetta all'istituto mutuante.
Sottolineano i giudici di piazza Cavour che: «l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;» e quindi il ricorso della banca risulta essere manifestamente infondato in quanto - ricorda la Suprema Corte - «come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 de/ 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).»
Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" si tratta di una decisione molto importante in un momento in cui la giurisprudenza di merito continuava ad assumere una posizione altalenante, con la maggior parte dei tribunali e corti di merito che negavano il cumulo degli interessi, e che può contribuire a rendere giustizia a migliaia di consumatori ed utenti bancari, tanto da costituire un motivo in più per andare avanti nelle azioni già intraprese e da intraprendersi dalla nostra associazione per far accertare l'usurarietà di migliaia di mutui e finanziamenti ancora in corso o che pur estinti non hanno raggiunto la prescrizione decennale per le richieste di rimborso degli interessi illegittimamente versati e che quindi devono essere integralmente restituiti.
Parma, 16 novembre 21013 -
Interessi eccessivi, commissioni non dovute, costi non chiari: il rapporto con banche e istituti finanziari è spesso insidioso e complicato.
Questo il tema affrontato giovedì pomeriggio, presso la sede di Confesercenti Parma grazie all'iniziativa "Banche, cittadini e imprese: forme di tutela", per far luce sul rapporto che lega i consumatori, agli istituti bancari e chiarire come potersi tutelare e quali strumenti mettere in campo nel caso sorgesse il sospetto di essere caduti vittime di comportamenti illegittimi da parte del proprio istituto di credito.
Un tema scottante e di complessa interpretazione quello dell'anatocismo e di comportamenti che, in diverse circostanze, sono sfociati addirittura nel reato di usura. Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi).
Ad affrontare il tema per cercare di fare chiarezza nell'oscuro mondo degli interessi bancari sono stati invitati, da Confesercenti di Parma lo scorso 14 novembre, il Vicepresidente Nazionale CODACONS Avv. Bruno Barbieri e gli avvocati Andrea Cevolo e Cristina Barbieri del Collegio Codacons.
"Una volta si aveva, con le banche, un rapporto diverso e i direttori di filiale conoscevano le imprese clienti - sottolinea Corrado Testa presidente di Confesercenti Parma - e gli stessi direttori avevano una autonomia diversa nei confronti delle imprese e dei cittadini. Oggi invece non fanno che scrivere appunti e demandare la decisione alla sede centrale. Decisione che il più delle volte è negativa. Ma senza credito le imprese non possono operare." Una difficoltà di accesso al credito che si è acuita in tempo di crisi. "Lo vediamo anche nella cooperativa di garanzia - prosegue Corrado Testa - dove spesso la garanzia del 70% offerta non risulta sufficiente per fare erogare i finanziamenti alle imprese".
Un rapporto fra banche e cittadini già difficile dagli anni '70 - ha spiegato l' Avv. Bruno Barbieri - quando alcuni istituti bancari furono protagonisti di comportamenti illegittimi e conseguentemente condannati al risarcimento. Dal 2000 di fatto poco è cambiato e ancora vengono riscontrati, da parte del Codacons, comportamenti fortemente sfavorevoli per il cliente, impresa o semplice cittadino, nell'applicazione dei tassi di interesse nei conti correnti, nei mutui e negli affidamenti.
Un lungo e dettagliato ventaglio di esempi quello illustrato dall'avvocato Barbieri. Dall'anatocismo all'usura, dalla rinegoziazione di mutui agli interessi e condizioni conseguenti lo sconfinamento d'affido.
Complessità dell'argomento da un lato e paura reverenziale verso le banche dall'altro hanno consentito, ai più spregiudicati, di operare con disinvoltura e molto diffusamente.
Ma oggi, nel caso qualcuno fosse incorso in versamenti non dovuti, può rivolgersi al CODACONS che potrà, gratuitamente, fare una analisi e un calcolo dell'importo indebitamente richiesto andando a ritroso illimitatamente. Per effettuare l'analisi preventiva occorre disporre di tutti gli estratti conto consecutivi di tutti gli anni e i vari contratti sottoscritti. Il tempo di prescrizione è di 10 anni dal momento di cessazione del rapporto, chiusura del conto corrente o di estinzione del mutuo.
Se dalla valutazione dei consulenti dell'associazione consumatori dovessero palesarsi comportamenti illegittimi, l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, questi verrebbero quantificati attraverso una perizia tecnica con la quale si potrà sostenere il negoziato e/o il giudizio con la l'istituto creditizio o assicurativo.
L'85% dei casi, sottolinea Barbieri, si conclude in modo extragiudiziale (fuori dalle aule del tribunale) e a favore del cliente. Nessuna pubblicizzazione però del risultato negoziale pena la restituzione della somma risarcita.
Meglio tacere e incassare!
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