Un'Ordinanza del commissario per la Ricostruzione Vasco Errani ( la numero 64 del 2013 disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione "gli atti per la ricostruzione"), spiega i criteri, le procedure e i termini per ottenere il contributo destinato ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in seguito alle scosse sismiche del maggio 2012.
I nuclei familiari che hanno beneficiato del contributo erano inizialmente oltre 15.400 (ad agosto 2012), scesi a 10.500 in questi ultimi mesi.
Presupposto fondamentale per percepire il nuovo Cas resta l'impegno, da parte del richiedente, a ristabilire l'agibilità dell'abitazione. Se il richiedente è un affittuario la sua domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che si impegna a fare i lavori e a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell'agibilità. In assenza di tale dichiarazione del proprietario dell'abitazione il nuovo Cas viene erogato fino al 31 dicembre 2013.
Col provvedimento si confermano i massimali e le modalità di erogazione del contributo, che continuerà ad avere cadenza bimestrale: 200 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare. E' previsto inoltre un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, persone con più di 65 anni, minori di 14 anni. Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350 euro mensili. Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900 euro mensili per nucleo familiare.
I nuclei familiari possono percepire fino al 31 luglio 2013 l'attuale contributo, ma bisogna obbligatoriamente presentare entro la stessa data una "domanda per la prosecuzione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione", possedendo i requisiti necessari.
Il Cas dal 1 agosto 2013 non prosegue per:
a) il nucleo familiare che dichiari nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell'abitazione inagibile o che è rientrato nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione;
b) assegnatari di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (Pmar), un prefabbricato modulare rimovibile rurale (Pmrr), di in un alloggio in affitto in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 25/2012 o alloggiato in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione;
c) il nucleo familiare trasferito da un alloggio Acer inagibile a un altro alloggio Acer, le persone trasferite da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
d) il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/rescisso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e non intenda rientrare nell'abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità;
e) i nuclei familiari che hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nel comune di residenza o in un comune confinante.
f) il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.
Il contributo potrà essere erogato anche oltre la scadenza del termine dello stato di emergenza poiché la sua durata è strettamente connessa ai tempi necessari per il ripristino dell'abitazione danneggiata. Ai Comuni resta attribuito il grande impegno della gestione delle domande, della erogazione dei contributi e dei controlli.
Fonte: ufficio stampa Regione Emilia Romagna