Mini Imu, scadenza venerdì 24 gennaio. "Istruzioni per l’uso."
Piacenza 14 Gennaio 2014 ----
Come confermato dal Governo in questi giorni, sarà venerdì 24 gennaio il termine ultimo per il pagamento della cosiddetta “mini Imu”, relativa agli immobili per cui è stata soppressa, con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, la seconda rata Imu per l’anno appena trascorso.
Il Comune di Piacenza ha deliberato, per il 2013, l’aliquota dello 0,48%, laddove la normativa statale ha stabilito l’aliquota base dell’imposta pari allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze. L’importo da versare sarà quindi pari al 40% della differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,48% e quella calcolata con l’aliquota dello 0,40%.
Diverse le tipologie di immobili interessate:
- l’abitazione principale e le relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unità immobiliare, con pertinenze ammesse, di proprietà o in usufrutto a persone anziane o disabili che spostino la residenza in istituti di ricovero, purché l’abitazione non risulti locata;
- l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, di proprietà o in usufrutto a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché l’abitazione non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, con relative pertinenze;
- gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concessi in locazione e in possesso di personale in servizio permanente nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, o a personale appartenente alla carriera prefettizia.
Negli ultimi due casi in elenco, per i quali l’assimilazione ad abitazione principale decorre dal 1° luglio 2013, il calcolo va effettuato solo per il 2° semestre dell’anno. Sono sempre escluse, invece, le categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali si era già dovuto versare il saldo Imu entro il 16 dicembre scorso, e i terreni agricoli, per i quali l’Amministrazione comunale non ha elevato l’aliquota di base prevista dallo Stato, pari allo 0,76 per mille.
Il versamento della “mini Imu” deve avvenire avvalendosi del modello F24, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a tale importo.
Occorre inoltre tenere conto che il Comune di Piacenza ha stabilito nel Regolamento Imu che non si dia corso al versamento dell’imposta se l’importo complessivamente dovuto per l’anno è uguale o inferiore a 12 euro.
Collegandosi al sito web www.comune.piacenza.it, in home page e nella sezione “Imu ed altre imposte – Imu”, è disponibile una “Guida alla Mini-Imu”, nonché un programma di calcolo che, oltre ad effettuare il conteggio dell’imposta dovuta, consente la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’imposta presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
(Comune di Piacenza)