IL DPCM 14 LUGLIO 2020: LE MISURE
Il Decreto stabilisce che le misure di cui al precedente d.P.C.M. 11 giugno, si applicano dal 15 luglio 2020 e sono efficaci fino al prossimo 31 luglio 2020.
Ribadite, pertanto, le regole di contenimento, di distanziamento fisico e di igiene.
Resta fermo l’obbligo di indossare dispositivi di protezione nei luoghi chiusi e in tutti i casi in cui non è possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, così come il divieto di assembramenti.
Confermato, altresì, l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza sottoscritti per la riapertura dei luoghi di lavoro.
Mantenute le sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena e il divieto di ingresso ovvero la quarantena per chi proviene da Paesi extra-UE; confermati controlli più serrati negli aeroporti, porti e zone di confine.
Sostituiti gli allegati 9 e 15 (all. 2), del decreto del Presidente del Consiglio 11 giugno 2020 riguardanti, rispettivamente:
• Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative;
• Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.
Per entrambi non sono state introdotte modifiche di particolare rilievo rispetto alle prescrizioni precedenti.
Restano, altresì, in vigore, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/02/20A03561/sg) e 9 luglio 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/10/20A03744/sg), contenenti prescrizioni per i viaggi da e per l’estero e il divieto di ingresso da 13 Paesi extra-Ue, a rischio.
Le disposizioni del nuovo provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(in allegato: DPCM 14 luglio e circolare)