Di Mario Vacca Parma, 15 dicembre 2019 - Per quanto concerne la nomina degli organi di controllo interni dettati dalla nuova disciplina sulla crisi d'impresa ci sono alcuni casi che non sono ben chiari e parrebbero mettere in difficoltà il lettore stesso della norma.
E’ da evidenziare che non ci sono precisazioni riguardo le aziende che nel 2019 avrebbero operato una fusione o una scissione, tale da rendere difficile l’individuazione del superamento dei limiti. Altra fattispecie è da rilevare per le tante “società in liquidazione”, giacché alcuna norma esonera tali società dalla nomina dall’organo di controllo.
Oltre alla mancanza di chiarimenti – ma in questo caso semplicemente riguardo le tempistiche – relative alle società che chiudono l’esercizio in ottobre vi sono dubbi nel caso di trasformazioni progressive nel corso del 2019 (da società di persone che ha superato i limiti nel biennio precedente a Srl); sembrerebbe che mentre, da un lato, la società trasformata potrebbe eccepire che i limiti siano stati superati in esercizi in cui non si sarebbero applicate le regole delle Srl e per cui occorrerebbe attendere un biennio di superamento in veste di Srl, dall’altro, questa presunzione parrebbe andare in senso contrario alla ratio della nuova disposizione, ovvero di assoggettare all’organo di controllo tutte le società che superano determinati limiti e prepararle all’entrata in vigore di tutta la disciplina per agosto 2020.
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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Di Mario Vacca Parma 08 dicembre 2019 -
Con il provvedimento dello scorso 03 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’attuazione dell’art. 35, comma 15-quinquies del Dpr 633/1972 che permette di chiudere d’ufficio le Partita Iva inattive da almeno tre anni e per quanto riguarda le imprese la cancellazione del codice fiscale.
Naturalmente la chiusura sarà proceduta da controlli riguardo indizi sull’attività d’impresa e relative presentazioni delle dichiarazioni dopo di che verrà inoltrata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita iva mediante raccomandata a/r alla quale il contribuente ha 60 giorni per chiarire la propria posizione. Nel caso in cui verrà accertata la completa inattività verrà cancellata sia come partita iva che come codice fiscale se trattasi di soggetto diverso da persona fisica.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
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Di Mario Vacca Parma 01 dicembre 2019 - Con la modifica dell’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Una rilevante novità è stata introdotta dall’articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14/2019, secondo il quale, se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Tale cambiamento è dovuto alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
L’articolo 379, D.Lgs 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme .
Entro il prossimo 16.12.2019 tutte le società che hanno superato i limiti di cui all’articolo 2477 cod. civ. negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell’articolo 2477 cod. civ. dovranno convocare l’assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione, mentre le società i cui statuti prevedono la nomina dell’organo di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli previsti dall’articolo 2477 cod. civ. dovranno procedere alla convocazione dell’assemblea per la modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell’organo di controllo o di revisione.
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Di Mario Vacca Parma 24 novembre 2019 - L’art 375 C.C. che modifica radicalmente l’art. 2086 c.c. e che rientra pienamente tra i codici del nuovo codice della crisi d’impresa impone all’imprenditore collettivo:
• di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
• di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
L’obiettivo primario del legislatore è prevenire situazioni di crisi irreversibili e giungere a composizioni guidate delle stesse.
Gli assetti organizzativi dovranno essere integrati da idonei sistemi di revisione e controllo e da programmi di gestione capaci di identificare dai numeri possibili squilibri, obblighi a cui sono chiamate tutte le aziende italiane che sopporteranno sicuramente un maggior costo iniziale per l’implementazione del tutto ma anche un innalzamento delle responsabilità degli amministratori.
Questa fotografia inquadra sicuramente nuove opportunità per gli imprenditori, nuove sfide per i commercialisti ed i revisori e nuovi incarichi per tanti bravi manager che padroneggiano bene la vita aziendale.
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Di Mario Vacca Parma 10 novembre 2019 - Spesso regole e routine sono tanto amalgamate nella cultura aziendale da non suscitare più attenzione da parte del management, almeno siano all’arrivo di nuove leve e ad un cambiamento repentino imposto dall’esterno, spesso proprio dal mercato.
Al fine di evitare che norme e routine diventino una burocrazia distruttiva odiata dai collaboratori occorre trasformarle in una forza propulsiva ponendo la dovuta attenzione alla continua rivisitazione e partendo dal comportamento del management.
Procedure documentate portano notevoli vantaggi:
Chiarezza del sistema di responsabilità;
-Trasparenza dei ruoli degli attori a monte e a valle del processo;
-Riduzione della personalizzazione delle modalità operative dei soggetti che intervengono nel processo;
-Conoscenza estesa a tutti delle modalità operative delle attività (non più persone "indispensabili", ma azioni "indispensabili")
-Permette di migliorare i processi aumentando la conoscenza della loro genesi;
-Facilità di apprendimento dei nuovi assunti;
Per tutte le aziende è importante valutare regole, comportamenti ed aspettative che non sono formalizzate affinché sia possibile rimuovere dubbi e cattive interpretazioni e a tal fine è corretto riconoscerle ed ufficializzarle.
Ed ecco come:
Scrivi le regole non scritte.
Per loro natura le regole non scritte non esistono se non nella mente - e nei comportamenti - delle persone.
Occorre domandarsi quali norme stanno rispettando i collaboratori in base alla loro esperienza e poi chiedere che vengano semplicemente messe su carta.
Per esempio, le persone ritengono che il modo migliore per scalare posizioni in azienda sia fare qualunque cosa affermino i managers oppure mostrare che possono pensare ed agire in autonomia?
Per prima cosa andranno comprese e dettagliare le “percezioni” in essere. Senza questa fase sarà impossibile affrontarle/cambiarle e renderle regole documentate e trasparenti.
Bisognerebbe chiedere il contributo dei collaboratori migliori per capire come le norme in vigore fino ad oggi siano percepite da tutti. Si potrebbe imparare molto.
Sfida le norme accettate fino ad oggi.
L’imprenditore dovrebbe prendersi almeno una volta all'anno il tempo per valutare se le norme non scritte in uso riflettino le aspettative che crede di avere definito.
Bisogna riflettere su questa domanda: ogni regola in vigore aiuta l'Azienda a raggiungere i suoi obiettivi?
Se una certa norma non si allinea con il modo in cui si desidera che le persone agiscano, occorre verificare il motivo per cui i collaboratori la ritengono conforme ai risultati attesi.
Bisognerebbe implementare un “piano di comunicazione” per modificare questa convinzione. Questo piano enfatizzerà le motivazioni legate alla modifica delle regole e dovrebbe coinvolgere -tutti- per sottolineare quanto seriamente ogni ufficio e reparto dovrebbe dedicarsi a queste attività.
In fase di evoluzione, comunica sempre.
Man mano che l’azienda evolve, la strategia cambierà per guidare e rispondere ai cambiamenti.
Questo richiederà comportamenti diversi da parte dei collaboratori. Ma… nessuno cambia il suo comportamento se non glielo si dice.
Di solito non è sufficiente dichiarare semplicemente un nuovo obiettivo e sperare che si realizzi.
Se la fidelizzazione dei clienti diventa un obiettivo guida, i dipendenti ed i commerciali incaricati di raggiungerlo dovrebbero documentare i loro sforzi e riferirli alla direzione. In questo modo alla dichiarazione di intenti seguirà sempre una fase di affinamento delle regole e dei metodi -verbalizzati- di lavoro.
Come per ogni attività di management, sarà sempre necessaria un po’ di sana ripetizione, perché un nuovo messaggio (che trasmette la relativa nuova regola scritta) non si diffonde attraverso l’Impresa alla prima menzione.
Il messaggio di cambiamento delle procedure dovrebbe essere parte di ogni nota, di ogni indirizzo aziendale e di ogni riunione, in modo che imprenditori i managers possano instillare le nuove logiche ed i risultati attesi e condivisi in ogni componente dei loro team.
Si tratta di una attività particolarmente importante all’inizio di questo processo di formalizzazione delle norme, poiché molte persone rispondono ai cambiamenti in silenzio… aspettando che si spengano.
***
Attenzione! I vecchi presupposti muoiono duramente se non vengono esaminati e indirizzati verso nuove forme.
Ricordiamo di non ignorare le regole non documentate.
Non diamo per scontato che vengano abbandonate in favore di procedure ora verbalizzate.
Un processo costante di test e messa a punto assicura che quanto abbiamo stabilito, condiviso -e verbalizzato- sia quanto viene attuato.
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Di Mario Vacca Parma 4 novembre 2019 - Al convegno nazionale di Firenze sulla crisi d’impresa organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stato diffuso l’elaborato degli indici di allerta che al momento è allo studio del Mise per la convalida definitiva.
Gli indici dovranno far emergere la sostenibilità dei debiti almeno nei sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale, all’interno di un insieme più ampio di indicatori sugli squilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, in pratica far « ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa». Indicatori importanti dello stato di crisi come definiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14/2019 sono ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, l’assenza di prospettive di continuità aziendale e le insufficienti prospettive della cassa.
Nell’insieme degli indici, i cui risultati vanno interpretati nella loro totalità e parametrati nelle loro soglie secondo il settore di appartenenza dell’azienda, si parte dall’entità del patrimonio netto (che ovviamente dovrà essere positivo) per passare al Dscr, ovvero i flussi finanziari a servizio del debito, il cui risultato dovrà essere superiore ad “1” in situazione di normalità, per terminare con indici di settore: indice di sostenibilità degli oneri finanziari (il rapporto tra oneri finanziari e fatturato), l’indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e debiti totali), l’indice di ritorno liquido nell’attivo (rapporto tra cash flow e totale attivo), l’indice di liquidità (il rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine) e l’indice di indebitamento previdenziale e tributario (rapporto tra debiti previdenziali e tributari e totale dell’attivo).
Il decreto ha previsto che le imprese potranno implementare indici “personalizzati” «idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi», fattispecie che dovrà essere motivata nella nota integrativa del bilancio di esercizio, unitamente all’attestazione di un revisore indipendente circa la validità degli indicatori adottati.
In forza delle deroghe previste dal decreto legislativo 14/2019 sono stati programmati indici per i casi particolari nei quali rientrano le start up costituite da meno di due anni ove rileva il solo patrimonio netto negativo e per le start up innovative per le quali il Consiglio nazionale evidenza che «rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti , banche ed altri intermediari finanziari»; è la capacità di attirare risorse per finanziare il progetto innovativo la differenza alla base del tutto per il quale l’indice adeguato è rappresentato dal Dscr, in assenza di ricavi o i risultati negativi che non saranno considerati fattori decisivi per individuare uno stato di crisi.
La verifica degli indici, da parte degli organi di controllo deve essere a cadenza trimestrale quindi, un buon programma di monitoraggio degli indici, un corretto assetto organizzativo – cosi come descritto nel mio articolo del 03 novembre - unitamente ad una sapiente interpretazione dei risultati ed un’efficiente guida delle azioni da intraprendere ad opera di un esperto manager costituiscono il buon kit anticrisi.
Gentile lettore, caro imprenditore, e tu come pensi di adeguarti alle nuove disposizioni?
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Di Mario Vacca Parma 3 novembre 2019 - Dai tempi del regio decreto nel nostro ordinamento era conosciuto soltanto il concetto di mentre con l’introduzione del Codice della Crisi il legislatore ha composto giuridicamente l’insolvenza e la crisi fissandone i concetti (art. 2, comma 1, lettere a e b):
Stato di crisi: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
Stato d’insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
Di conseguenza all’ordinaria gestione dell’impresa, intesa come la situazione di continuità aziendale sostenuta da normali ed oggettivi equilibri aziendali vanno aggiunti i concetti appena esposti.
Il codice della crisi apporta novità che stravolgono il modo di fare impresa, ho avuto modo di scrivere in precedenti articoli che per la prima volta il “diritto fallimentare mette le mani nel codice civile” infatti l’art. 2086 c.c. diventa il fulcro della corretta gestione dell’impresa insieme ad altre due norme contenute nel Codice della crisi, che diventa dunque anch’esso parte integrante dello statuto ordinario dell’impresa. I nuovi istituti come l’allerta e gli assetti organizzativi a presidio e vigilanza dei corretti sistemi di governance sono una valida dimostrazione.
Il legislatore - attraverso tali disposizioni - ha obbligato tutti gli attori economici ad un diverso modo di fare impresa predisponendo un sistema ed una cultura che realizzi l’obiettivo prioritario nel permettere l’emersione anticipata della crisi, per avviare il prima possibile soluzioni di risanamento quando l’impresa è ancora in grado di riprendere la continuità e quindi prima che diventi fatalmente insolvente. Ad ogni modo la crisi viene collocata all’interno del più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi, che dovrà costituire da oggi il perno della gestione e delle strategie dell’impresa, e pertanto ciò che è al centro di tutto il sistema è la continuità aziendale e il suo costante monitoraggio.
Il nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. recita che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Gli art. 3 (doveri del debitore), 13 (indicatori della crisi) e 24 (tempestiva emersione della crisi) saranno gli angeli custodi della gestione aziendale.
Un professionista che ritengo tra i massimi esperti del nuovo codice descrive che un corretto assetto organizzativo, attuato in una normale gestione dell’impresa, prevede tre presupposti:
1) l’esistenza di un’organizzazione adeguata alla dimensione dell’impresa atta a rilevare tempestivamente i segnali:
a) della perdita della continuità aziendale e
b) della crisi dell’impresa;
2) quindi un sistema di monitoraggio della tutela della continuità aziendale;
3) e in caso di esistenza di fondati rischi di perdita della continuità aziendale o peggio di incipiente crisi, la capacità di reagire e attuare lo strumento più idoneo, previsto dall’ordinamento, per il recupero degli equilibri aziendali.
La chiave di volta del nuovo modo di fare impresa è rintracciabile nell’unione tra Prevenzione, monitoraggio ed intervento.
Dal 16 marzo 2019 tutte le imprese devono implementare un adeguato piano di prevenzione dei rischi da continuità aziendale ed introdurre un protocollo di procedure per monitorare periodicamente tali rischi affinché sia mantenuta correttamente la continuità aziendale e siano monitorati indicatori ed indici, campanelli d’allarme contro l’avanzare dell’insolvenza.
Gentile lettore, caro imprenditore, e tu come pensi di adeguarti alle nuove disposizioni?
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Di Mario Vacca Parma 27 ottobre 2019 - Dal Convegno Nazionale dei dottori Commercialisti a Firenze
Diffuso l’elaborato degli indici studiati dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili all’apertura del convegno nazionale di Firenze sulla crisi d'impresa, al quale sembrerebbe partecipino 1200 iscritti. Durante il convegno si è fatto cenno agli indici e di come comprendere che la crisi si misuri innanzitutto negli indicatori, diversi dagli indici stessi.
Primo indicatore di massima importanza riguarda la perdita della continuità aziendale, così come i Principi di revisione Isa già definiscono bene, e ovviamente il patrimonio netto negativo (cioè inferiore al limite di legge), quindi è stato evidenziato come gli indici siano subordinati alla verifica di altri elementi, già fissati dal legislatore all'art. 13, co. 1 e art. 24 del codice della crisi d'impresa.
Le imprese soggette ai nuovi obblighi sono oltre 235 mila, cioè tutte quelle costituite sotto forma di società o enti collettivi che dal 16 marzo scorso sono obbligate ad istituire un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alle dimensioni dell'impresa, finalizzato al duplice obiettivo: il primo, di rilevare tempestivamente i segnali di pericolo della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale e il secondo, di intervenire in modo coerente e senza indugio per adottare ed attuare uno strumento giuridico previsto dall'ordinamento utile a recuperare la continuità aziendale ed evitare il fallimento (ovvero la liquidazione giudiziale che sostituirà la procedura di fallimento).
Erroneamente in tanti hanno pensato che dagli indici si potesse valutare se l’ impresa è in crisi, ma in effetti gli indici sono solo il terzo livello di valutazione della presunzione di crisi .
E’ la verifica della continuità aziendale che rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l'esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi la chiave di volta.
Secondo elemento rappresenta la non sostenibilità dei debiti che è anch'essa sintomo di disfunzione della continuità aziendale. La rilevazione dei sintomi e dei rischi è quindi rimessa a un sistema di risk management, che monitori anche fattori diversi dai numeri che potrebbero pregiudicare la prosecuzione aziendale o l’andamento gestionale come, ad esempio rilevanti perdite per danni ambientali, dissidi familiari , perdite dei crediti, controversie giudiziarie, crisi del mercato. Il documento del Cndcec evidenzia come «queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell'organo amministrativo». Devono essere così considerasti sempre gli eventi elencati dal principio Isa Italia N. 570 «Continuità aziendale» in quanto possono compromettere l'esistenza in vita dell'impresa e condurre alla crisi. Tali elementi sono indicatori tutt'altro che finanziari e quindi non leggibili dai dati di bilanci.
Si attende adesso che il Mise approvi il documento.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
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Di Mario Vacca Parma 20 ottobre 2019 - In Tema di dell’antiriciclaggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emesso delle regole tecniche ed attuative in conformità al D.Lgs. n. 231/2007 modificato e ampliato dal D.Lgs. n.90/2017.
La normativa in vigore demanda agli Organismi di Autoregolamentazione (perciò l’Ordine stesso) di elaborare ed aggiornare delle regole vincolanti per i commercialisti iscritti.
Queste regole tecniche specificano che i commercialisti per i loro clienti e sul loro studio dovranno fare una valutazione complessiva del rischio (artt. 15 e16, D.lgs. 231/2007); procedere ad una adeguata verifica della clientela (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007) e rispettare una attenta conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007). Infine vi è anche un obbligo specifico di formazione per la tematica di antiriciclaggio per il commercialista.
La cosa più imminente è la obbligatorietà per il singolo iscritto all’Albo di fare la autoregolamentazione del rischio di autoriciclaggio del proprio studio (che poi dovrà essere rinnovata ogni tre anni).
Obbligatorietà nata dalle regole tecniche che sono considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate (vedasi lo studio n.1/2018/B del Notariato). Tali regole dovevano essere recepite entro sei mesi (23/07/2019) ma sono andate in proroga al 1/1/2020 (informativa n.68 CNDCEC 18.07.2019).
In questi prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività formative in modalità e-learning e linee guida esemplificative. Decorso tale periodo (perciò da Gennaio 2020) le regole saranno considerate vincolanti per tutti gli iscritti.
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n.231/2007 il professionista obbligato deve adeguarsi e per fare ciò è consigliabile che si affidi a professionisti terzi.
Estratto della Sezione III Art. 26. n.231/2007
Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (1)
1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
e)i professionisti nei confronti di altri professionisti.
(1) Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
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Di Mario Vacca Parma 13 ottobre 2019 - La sentenza n. 23859 del 25.09.2019, emessa dalla Corte di Cassazione ha affermato che non sono riferibili al contribuente sottoposto a verifica le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali dal medesimo partecipate, in quanto in mancanza di una presunzione legale, è consentito sostenere che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all’amministratore o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società.
Tale sentenza fa chiarezza in tema di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi in quanto parrebbe prevalere l’orientamento secondo cui l’estensione dell’indagine sui conti correnti dei terzi può diventare quasi automatica nel caso in cui questi siano intestati a persone riconducibili al contribuente, vedasi parenti stretti, coniugi o soci.
L’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano comparazione nella contabilità del soggetto e l’indagine è mirata al rinvenimento di elementi idonei a procedere ad una rettifica reddituale a meno che non sia dimostrato tali movimentazioni sono state incorporate per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Posto ciò la Suprema Corte ha evidenziato che: «In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari, devono ritenersi legittime le indagini finanziarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, che l’articolo 51 D.P.R. 633/1972, autorizzano l’Ufficio a procedere ad accertamento anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, tesi, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti».
Date le due interpretazioni ben venga accolta la recente sentenza che chiarisce che in caso di operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali, non opera alcun meccanismo presuntivo, per cui non è consentito sostenere che tali movimentazioni siano riferibili al contribuente.
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