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Domenica, 26 Maggio 2019 09:25

Il Codice della crisi ed il diritto societario

di Mario Vacca Parma, 26 maggio 2019 - Il testo di riforma della legge fallimentare ovvero il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. incide profondamente nel campo del diritto societario e più nello specifico la materia dei controlli.

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

"Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi".

Lo scopo della riforma è anticipare l'emersione della crisi e gli articoli che incidono nel campo del diritto societario e quindi nella conduzione aziendale tendono ad imporre una gestione sana e controllata nel tentativo di diminuire le simulazioni di una continuità che non esiste.

L'allerta è quindi la parola d'ordine del nuovo codice, da attuare attraverso un buon assetto organizzativo, l'adozione di appositi indici ed il controllo del revisore (o della società di revisione) per i quali sono stati introdotti nuovi limiti quantitativi per la nomina degli stessi nelle nelle Srl. Al momento attuale, ma è possibile che vi sia un ripensamento da parte del legislatore, da adottare al superamento di 2 mln di fatturato, 2 mln di attivo patrimoniale o media di 10 dipendenti occupati.

Il concetto sottostante di tutto ciò è prevenzione delle condizioni su cui si fonda la crisi e l'insolvenza e quindi il fallimento poiché quest'ultimo non incide soltanto sull'azienda e sull'imprenditore ma nel più ampio contesto dell'indotto in cui opera la stessa.

Particolare attenzione sarà da porre alla lettura combinata delle due disposizioni, verosimilmente segnalatrice di ulteriori responsabilità in capo agli organi amministrativi e di controllo che dovessero trovarsi coinvolti in una procedura di liquidazione giudiziale, giacché se il codice chiede sistemi di allerta ed il risultato degli stessi non venga poi ben interpretato o completamente disatteso le conseguenze per chi assiste l'impresa potranno essere ben più gravi.

 

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E' stato siglato nei giorni scorsi un protocollo guida tra l'Abi e le principali associazioni di impresa tra le quali Coldiretti, Confindustria e Rete Imprese Italia, per definire nuovi parametri per misurare e attestare le imprese inadempienti.

di Mario Vacca Parma, 19 maggio 2019 - L'accordo gira intorno all'arretrato rilevante dell'impresa nei confronti dell'istituto bancario. Sino ad oggi le imprese sono state classificate in default in presenza di arretrati di pagamento "rilevanti" per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni verso il proprio istituto di credito. Le nuove regole dell'Unione Europea definiscono che per "arretrato rilevante" si intende un ammontare superiore a 500 euro rappresentante più dell'1% delle esposizione totale dell'impresa, scendendo ad € 100,00 per persone fisiche e pmi.

Il documento vieta anche le compensazioni tra linee creditizie diverse per evitare la classificazione in default ed evidenzia che le banche potranno iniziare ad applicare le nuove regole da giugno e avranno tempo fino al 1° gennaio del 2021 per adeguarsi.

Inoltre espongono che "per le imprese è fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche, anche per importi di modesta entità".

Naturalmente l'obiettivo è «evitare che la banca sia tenuta a classificare l'impresa in default» per giungere ad avviare azioni a tutela dei propri crediti". Elemento importante delle linee guida è che la "la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni verso la banca", mentre l'obbligo di censire tutte le società connesse all'impresa produrrà – in caso di default – effetti anche su queste ultime.

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Il Consiglio della Federazione Bancaria Europea ha eletto oggi il Ceo del Gruppo UniCredit, Jean Pierre Mustier, Presidente della Federazione Bancaria Europea (Fbe) per il biennio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2021.

"Sono lieto di assumere il ruolo di Presidente in un momento così importante nell'evoluzione del settore bancario – ha dichiarato Jean Pierre Mustier - e ringrazio il Consiglio della Federazione Bancaria Europea per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l'ora di lavorare con tutti i membri della Federazione per sviluppare un'agenda comune di riforme in modo che le nostre banche possano sostenere in modo sempre più efficace l'economia in tutta Europa ".

Mustier succede al Ceo del Gruppo Société Générale, Frédéric Oudea, il cui mandato è in scadenza a fine giugno. Oudea è stato eletto Presidente della Federazione nel 2015 e poi rinnovato per il successivo biennio.

La Federazione Bancaria Europea è la voce del settore bancario a livello europeo: ad essa aderiscono 32 Associazioni bancarie nazionali, inclusa l'Associazione Bancaria Italiana, che rappresentano nel complesso circa 3.500 banche e 2 milioni di addetti.

Tra gli organi direttivi della Federazione Bancaria Europea, oltre al Consiglio, vi è il Comitato Esecutivo, nel quale siedono esponenti direttivi delle Associazioni bancarie che aderiscono alla Fbe. Attuale presidente del Comitato Esecutivo della Federazione è il Direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, che ha ricoperto il mandato di Presidente nel biennio 2016-2017 ed è stato riconfermato per il periodo 2018-2019.

Roma, 10 maggio 2019

Domenica, 24 Marzo 2019 12:16

I Piani di risanamento

di Mario Vacca Parma 24 marzo 2019 - Tra le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa attraverso la regolamentazione con i rapporti con i fornitori troviamo i Piani di risanamento disciplinati dall'art. 67 ex legge fallimentare.

Il piano di risanamento – detto comunemente piano attestato - è ritenuto uno strumento concorsuale "Minore" in quanto è uno strumento nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche - se non straordinarie - senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale come avviene con le altre procedure e si differenzia anche perché non è soggetto ad alcun regine pubblicistico. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento; il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'articolo 1 Legge fallimentare.

La ratio dell'istituto è quello di salvaguardare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento credibile e quindi di garantirli dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti dell'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore.

Il piano attestato di risanamento deve avere due caratteristiche sostanziali per poter godere della protezione prevista dal legislatore, deve permettere il risanamento dell'impresa, sia dal punto di vista dell'esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che accerti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il documento dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.

L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei partners in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario. Si potrebbe affermare che per il risanamento dell'esposizione debitoria si intenda:

- Riduzione dell'entità dei debiti;
- Rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- Rinegoziazione delle condizioni, e dei tassi di interesse;
- Rimodulazione degli strumenti finanziari;

La credibilità del piano passa anche per la previsione di un cambio – o un affiancamento – del vecchio management - che potrebbe essere imputato come l'attore stesso della crisi – con un manager di comprovata esperienza che, sarà affiancato da un Advisor ( che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con i creditori), dal legale, che rende conforme il piano alle normative, dai consulenti (commercialista e consulente del lavoro) ed infine dall'attestatore che valuta il piano e ne attesta la veridicità.

 

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di Mario Vacca Parma 17 marzo 2019 - Con ordinanza n. 31117 del 03 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di inversione dell'onere della prova in caso di accertamenti fondati sui conti correnti bancari.

Per quanto concerne quindi l'accertamento delle imposte sui redditi basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben fondare il proprio onere probatorio sui dati e sugli elementi riscontrati da tali conti, in ottemperanza all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.

Si rammenta che l'articolo 2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

Per analogia la norma si applica anche al diritto tributario pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a procurare la prova dei fatti costituenti l'eventuale reato.

Con riferimento all'ordinanza poc'anzi richiamata qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si dà luogo ad un'efficacia dell'onere probatorio dell'Amministrazione e pertanto si genera un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferiti ad operazioni imponibili, e dovrà fornire prove circostanziate riguardo ogni movimentazione.

 

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di Mario Vacca Parma 8 marzo 2019 - Il nuovo codice sulla crisi d'impresa non solo "mette le mani nel codice civile" allorquando impone una certa condotta dell'imprenditore ma cambia anche il rapporto banca/impresa.

Gli istituti di credito dovranno, in sede d'istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, valutare preventivamente "gli idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili", per non incorrere in possibili responsabilità patrimoniali - per incauto affidamento o abusiva concessione del credito - in caso di dissesto della società affidata.

La questione comporta significative ricadute operative anche per il possibile ruolo che potrebbero svolgere i professionisti chiamati a rilasciare compliance sull'informativa finanziaria storica, corrente e prospettica e su cui deve basarsi una corretta valutazione del rischio d'insolvenza.

Ai sensi di questa norma, "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Viene introdotto un preciso dovere di risk governance (adeguati modelli di corporate governance, procedure di controllo interno e sistemi di gestione integrata dei rischi) per l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva. Egli "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, sopratutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità"

Non di poco conto anche le conseguenze e ricadute operative in tema di responsabilità degli amministratori prodotte dall'art. 378. Ai sensi di questo articolo, "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Ed inoltre, con conseguenze notevoli soprattutto per le SRL, "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".

Questo significa che anche le banche, in presenza di un significativo deterioramento del credito, quando accertano che il capitale di rischio effettivo potranno agire a tutela delle loro pretese avviando azione di responsabilità verso gli amministratori con istanza all'autorità giudiziaria.

Non dimentichiamo che alle banche viene imposto un preciso e vincolante obbligo di segnalazione che potrebbe comportare significative conseguenze se non correttamente interpretato dagli organi di controllo societario. Ai sensi infatti del 4° comma dell'art. 14, "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revoche degli affidamenti ne danno notizia anche agli organi di controllo societari se esistenti.

La questione di fondo è quindi stabilire se, dovendo le società adottare idonei assetti organizzativi (modelli di corporate governance e piani aziendali), amministrativi (sistemi di pianificazione e controllo) e contabili (reportistica periodica anche forward-looking), le banche, in sede di istruttoria di affidamento e prima della concessione creditizia, nel valutare il merito creditizio non debbano anche valutare preventivamente proprio gli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", pena la possibile corresponsabilità patrimoniale in caso di dissesto della società affidata.

A questo punto, la banca, quale operatore professionale del credito potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata preventiva valutazione ad esempio, di un adeguato modello di corporate governance rispetto alla natura e dimensione della società oppure della preventiva valutazione delle procedure interne di pianificazione e controllo. Potrebbe quindi essere esimente per le banche "integrare" le procedure d'istruttoria (sia in sede di affidamento che di monitoraggio) con valutazioni "mirate" sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

 

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Sabato, 23 Febbraio 2019 17:39

Gli Organismi di composizione della crisi

Il legislatore nell'introdurre il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si è concentrato molto nell'individuare le modalità per rilevare l'emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

Di Mario Vacca Parma 23 febbraio 2019 - Una delle novità è l'introduzione degli Organismi di Composizione della Crisi (Ocri), che assumono un importante ruolo nel far suonare quel campanello d'allarme e rilevare in tempo gli scompensi aziendali.

L'organismo è costituito presso ciascuna Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, dirigere il corso del procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su istanza di quest'ultimo, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Il segretario generale della camera di commercio avrà il compito di individuare il referente dell'organismo come da D.Lgs. 14/2019. Quest'ultimo sarà destinatario della segnalazione e dovrà attivarsi per darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società oltre che nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all'Albo dei curatori (Art. 358 D.Lgs 14/2019) di cui, uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, un altro designato dal presidente della camera di commercio, naturalmente diverso dal referente stesso e l'ultimo appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Il collegio avrà l'obbligo di ascoltare il debitore e valutare sia gli elementi forniti da quest'ultimo che i dati assunti da terzi e, nell'eventualità ritenesse insussistente la crisi o anche ritenesse trattarsi di imprenditore non soggetto agli strumenti di allerta, potrà archiviare la procedura. L'archiviazione opererà anche nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 15 D.Lgs. 14/2019.

Nel caso opposto, nell'eventualità il collegio dovesse rilevare l'esistenza della crisi, potrà individuare con il debitore le possibili misure di rimedio fissando un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Il debitore che presenta istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Il tribunale potrà revocare in ogni momento le misure concesse laddove rilevi – in proprio o per segnalazione del collegio - atti di frode nei confronti dei creditori o se si manifestasse l'impossibilità di attuare le misure adottate.

Allo scadere del termine ed in mancanza di una risoluzione il debitore - entro 30 giorni - potrà presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'art. 37 D.Lgs. 14/2019, scelta in pratica obbligata dal momento che in assenza di quest'ultima il collegio potrà segnalare lo stato di insolvenza al pubblico ministero che potrà attivare il ricorso per la liquidazione giudiziale.

Come anticipato le segnalazioni potranno essere effettuate tanto dagli organi interni della società quanto dai creditori pubblici qualificati quali gli istituti di credito; Considerando le difficoltà che le banche attraversano in questo periodo nel finanziare o rifinanziare debiti in scadenza di tante aziende, è unanime il consiglio per tutti gli imprenditori grandi e soprattutto per piccole imprese – di adottare un sistema di efficace di controllo di gestione, magari governato da un Temporary Manager.

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Venerdì, 22 Febbraio 2019 09:03

Diamanti: danno morale per i risparmiatori

Dopo le indagini della Procura di Milano si aprono nuove possibilità di tutela. Intanto Confconsumatori sollecita BPM a risarcire

Modena, 21 febbraio 2019 – Alla luce delle indagini della Procura di Milano sulle banche che hanno venduto diamanti da investimento, i consumatori coinvolti potranno richiedere anche il danno morale, oltre a quello patrimoniale. Confconsumatori, che sta già tutelando da anni centinaia di risparmiatori, si costituirà parte offesa insieme ai propri associati nel processo penale che si avvierà nei prossimi mesi. Per il momento, l'associazione continua a sollecitare Banco BPM a risarcire i clienti danneggiati e ricorda ai consumatori che non hanno conservato i diamanti la scadenza dell'8 marzo per richiederne la restituzione.

LE INDAGINI SULLE 5 BANCHE - Dopo che i risparmiatori hanno dovuto prendere atto del fallimento di IDB, la notizia delle articolate e complesse indagini della Procura di Milano, che hanno condotto al sequestro di 700 milioni di euro a carico di IDB (già fallita il 10.1.19) e di DPI, oltre che delle cinque banche coinvolte nella vendita diamanti (BPM, Unicredit, Intesa San Paolo, MPS e Banca Aletti), evidenzia e certifica il comportamento, quanto meno, scorretto di banche e società venditrici.

DANNO MORALE, OLTRE CHE PATRIMONIALE - Confconsumatori assiste e tutela da mesi centinaia di persone in tutta Italia. Si tratta di piccoli risparmiatori, famiglie, pensionati, piccoli imprenditori che, fidandosi del bancario di turno, sono stati convinti a investire i propri risparmi, talvolta anche totalmente o comunque in misura rilevante, in diamanti. Investimenti che venivano ingannevolmente sbandierati come sicuri e addirittura facilmente smobilizzati. A questo punto, i consumatori-risparmiatori devono sapere che hanno diritto anche al risarcimento del danno morale, oltre a quello patrimoniale, essendo vittime inconsapevoli di reato.

I PROSSIMI PASSI – Confconsumatori nei prossimi giorni si costituirà parte offesa insieme ai propri associati, depositando idoneo atto alla Procura di Milano. Inoltre, l'associazione chiede - in attesa della fine delle indagini - che Banco BPM, unica banca che a oggi non ha risarcito per intero i propri clienti, si affretti a rimborsare il danno patrimoniale totale al 100% in favore delle vittime.
Infine, Confconsumatori ricorda a tutti coloro che hanno ancora i diamanti in custodia presso la fallita di IDB, che entro l'8 marzo 2019 dovranno presentare idonea istanza al curatore fallimentare per la restituzione.

I risparmiatori danneggiati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Domenica, 17 Febbraio 2019 05:38

Attenzione agli aumenti dei costi Bancari

Attenzione particolare agli aumenti dei costi Bancari. Incrementi che sfiorano anche il 50%.

di Mario Vacca Parma 16 febbraio 2019 - L'Osservatorio SosTariffe.it pubblica le proprie rilevazioni secondo le quali gli istituti bancari hanno attivato aumenti di costo per le operazioni sui conti corrente. Il documento evidenzia come siano cambiati i costi di gestione annuali addebitati sui conti e quindi sostenuti dai correntisti di 17 istituti rispetto al semestre precedente il tutto con l'ausilio del comparatore di offerte disponibile sul portale dell'associazione.

Nonostante un rincaro del 38% rispetto al settembre 2018 dall'analisi emerge che i conti correnti on line rappresentano ancora la soluzione più conveniente.

Paragonando tre profili-tipo di consumatore (single, coppia e famiglia) gli incrementi riguardano in particolare i nuclei familiari (+41,71%), con una spesa annua passata da 39,12 euro a 55,44 euro, contro una media di tenuta del conto salita dai 32,75 euro del 2018 ai 45,26 del 2019. Per le coppie l'aumento è stato del +40,91% (da 32,16 euro di settembre 2018 ai 45,31 euro attuali), per i single del +30,35%. (da 26, 87 euro a 35,03 euro).

Scendendo nel dettaglio gli aumenti riguardano l'utilizzo di assegni e bonifici:
 il costo degli assegni si è triplicato passando da 0,03 a 0,09 euro e quindi con un +214,81%;
 la commissione per il bonifico online è passata da 0,10 euro a 0,21 euro
 il canone annuo della carta di debito passa da 2 a 4,22 euro (+111,11%);
 i versamenti di contanti ed i costano il 50,88% in più;
 i prelievi ATM da altre banche il +49,67%.

Paragonando il conto on line con un conto corrente classico il primo costa in media 45 euro anno a fronte di una spesa per il secondo di circa 100 euro, infatti in questo caso sono aumentate i cost delle operazioni disposte dall'internet banking con un + 6,4% mentre diminuiscono sensibilmente prelievi e bonifici allo sportello.

Volendo vedere oltre, sarebbe utile approfondire se dietro questi aumenti praticati dai maggiori istituti non ci sia la volontà di indurre il correntista ad adottare un particolare tipo di conto, di strumento di pagamento o di risparmio. Ai posteri l'ardua sentenza....

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Giovedì, 07 Giugno 2018 08:30

Carimonte Holding rinnova gli Organi societari

Nominato Presidente Andrea Dalledonne - L'Assemblea di CARIMONTE HOLDING S.p.A. – Bologna, riunitasi il 30 maggio 2018 ha proceduto al rinnovo degli Organi societari. E' stato nominato Presidente Andrea Dalledonne.

DalleDonne.jpgSono inoltre stati chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione: Luigi Benedetti, Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Modena; Mattia Berti, Dottore Commercialista in Bologna; e Patricia Gentile, Chief Financial Officer Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Del Collegio sindacale è stato confermato nella carica di Presidente Guido de Cristofaro, Dottore Commercialista in Bologna.
Sindaci effettivi: Iva Manfredini, Dottore Commercialista in Modena; e Matteo Tiezzi, Dottore Commercialista in Modena.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà prossimamente per procedere alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, carica finora ricoperta da Andrea Dalledonne.

CARIMONTE HOLDING S.p.A.

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