Sabato, 17 Agosto 2013 08:06

Autotrasporto, rimborso pedaggi

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RIMBORSO PEDAGGI 2012: DAL 16 SETTEMBRE E' POSSIBILE FARNE RICHIESTA.

Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori ha approvato nella seduta del 31 luglio la delibera con cui sono fissate modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso e vengono definite le percentuali massime del rimborso stesso che potranno essere applicate, in base al fatturato delle imprese o dei loro raggruppamenti, ai pedaggi autostradali pagati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate, dovranno presentare la domanda di ammissione al beneficio a partire dalle ore 9.00 del 16 Settembre fino alle ore 14.00 del 16 Ottobre 2013, accedendo alla sezione dedicata del sito dell'Albo degli Autotrasportatori. La somma complessivamente erogata ammonta a 69.655.325,40 Euro
La deliberazione prevede che alla riduzione compensata possono accedere:
•le imprese, le cooperative e i consorzi iscritti all'Albo degli autotrasportatori;
•le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e i raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2011 ovvero nel corso dell'anno 2012 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;
•le imprese e i raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero nel corso dell'anno 2012 risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974; nonché le imprese e i raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.
Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi è calcolato sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B3, B4 e B5 nell'anno 2012, di categoria ecologica Euro 2 o superiori.
La riduzione compensata si applica secondo i seguenti criteri:
•determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
veicoli Euro 2 0,5
veicoli Euro 3 1,5
veicoli Euro 4, Euro 5 e superiori 2,00
• applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo in euro Percentuale di riduzione
da 200.000 a 400.000 4,33%
da 400.001 a 1.200.000 6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000 8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000 10,83%
Oltre 5.000.000 13%

FONTE Alboautotrasporto.it

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