Esaminati i settori Affari Generali e Finanziario, lo Sportello Unico Attività Produttive e le Biblioteche. Friggeri: "Funzione importante che verrà estesa ad altri servizi"
PARMA – Ieri i militari della Compagnia di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno effettuato accertamenti, finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, oltre che a sondare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
di Mario Vacca Parma 31 marzo 2020 - Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale che di finanziamento. Il decreto pone attenzione anche per la riduzione degli oneri di cessione e pertanto la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un’ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta, di tali importi, in cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando cosi la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31/12/2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota DTA riferite a:
1) Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’Art. 84 del TUIR;
2) Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 6/12/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti al reddito imponibile.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quanto il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ed alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.
La quota massima di DTA trasformabile in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti esse si riferiscono. A tal fine viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31/12/2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti ai gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo .
Esempio:
Nell’eventualità una società cedesse crediti per un miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.
La trasformazione in credito d’imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma non ancora dedotti o usufruiti dalla data della cessione dei crediti.
Il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs 9 luglio 1997 n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43 ter del dpr 29/09/1973 n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato Art. I de d.l. 3 maggio 2016 n. 59.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 16 nov. 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma I, lettera b) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del d.lgs 12 gennaio 2019. N. 14
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
Riferimenti
Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono: +39 347 2955391
WEB Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vaccamario/?originalSubdomain=it
di Mario Vacca Parma 28 marzo 2020 - Il Codice della crisi d’impresa entrato in vigore a marzo 2019 con gli articoli 375 e 377 obbliga l’impresa a dotarsi di adeguati assetti organizzativi e quindi impone all’imprenditore non solo la costante valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo ma anche di monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.
L’articolo 14 del Codice, che sarebbe dovuto entrare in vigore ad agosto ma con il D.L. “Salva Italia” è stato rinviato al febbraio 2021 -salvo ulteriori proroghe - racchiude tutto il senso e la portata della normativa sugli adeguati assetti ed il succo di tutto è che è proprio l’adeguatezza dell’organizzazione che consente all’imprenditore il monitoraggio della crisi e della continuità aziendale.
L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire all’imprenditore la verifica dell’equilibrio economico-finanziario e della gestione prospettica, con una tempistica periodica calibrata rispetto alla dimensione aziendale e si fonda su una serie di procedure che tradizionalmente sono contenuti all’interno di una macro-categoria denominata “controllo di gestione”.
Dall’articolo 2 del Codice si evince chiaramente che le nuove norme circoscrivono la crisi d’impresa in ambito finanziario e prospettivo e appunto per questo solamente strumenti di controllo di gestione di tipo prospettico possono consentire all’imprenditore di disporre di informazioni sufficienti e tempestive. E’ evidente quindi che sia identificabile l’obbligo di implementazione di un efficace controllo di gestione, atto a consentire le verifiche consuntive e prospettiche necessarie al monitoraggio previsto dall’articolo 2086 post-riforma, che prevede la necessità di rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale.
La norma consente il duplice beneficio di contrastare sul nascere la crisi d’impresa ma anche di coordinare un percorso di crescita imprenditoriale e manageriale all’interno dell’impresa. La procedura di costruzione del budget potrebbe apportare confronti mai tenuti prima tra i diversi attori aziendali, dialogo e sforzo del singolo di far parte di un contesto collettivo, situazioni fondamentali per il miglioramento della capacità di previsione di un sistema organizzato. Un buon controllo di gestione anche se potrebbe non originare previsioni precisissime rappresenterebbe sicuramente un eccellente strumento di misurazione della performance, in grado di permettere correzioni rapide ed interventi efficienti e tempestivi. Le interazioni tra proprietà e manager legate alla costruzione del budget ed alla gestione periodica sarebbero fondamentali per migliorare la competitività dell’azienda nel suo complesso.
Il risultato del duplice beneficio è che il controllo di gestione può passare da un mero adeguamento ad una disposizione di legge ad un progetto di crescita e sviluppo di competenze tanto attraverso la formazione di risorse interne quanto attraverso la nomina di temporary manager che possano apportare significative esperienze acquisite in altre realtà.
La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
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di Mario Vacca Parma 26 febbraio 2018 - Per la prima volta il codice di condotta di un'azienda nella sua gestione ordinaria normata dagli articoli del codice civile viene investito dagli articoli della nuova legge fallimentare, infatti l'imminente introduzione delle procedure di allerta descritte nell'art. 4 della L. 155/2017, che ha delegato il Governo a modificare significativamente l'attuale impalcatura della legge fallimentare sarà accompagnata anche da modifiche al codice civile.
L'articolo 14 del testo della legge delega contiene, alla lettera b), la modifica che prevede "il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
Nelle more della redazione del testo si può senz'altro osservare che l'effetto sostanziale di questa modifica sarà il bisogno per ciascuna impresa di dotarsi in maniera strutturata di metodi di rilevazione del mantenimento della continuità aziendale. E tali metodi non possono che essere basati sul controllo di gestione.
Attraverso il controllo di gestione l'impresa analizza continuamente la propria attività in senso finanziario, strutturale ed amministrativo, ma anche commerciale e industriale. L'analisi consuntiva di norma relegata al bilancio d'esercizio lascia terreno alle analisi preventive (budget economici e finanziari) con cui misurare le performance aziendali in un futuro ragionevolmente prossimo da cui trarre conoscenza dei flussi di cassa necessari al sostegno della continuità aziendale.
Per calcolare correttamente i flussi di cassa futuri, l'azienda dovrà acquisire la capacità di costruire e mantenere adeguata informativa non solo sulla propria capacità industriale, commerciale e finanziaria, ma anche sulle dinamiche del settore merceologico di riferimento e sui principali competitor.
E' necessario diffondere la consapevolezza dell' importanza del controllo di gestione quale strumento ordinario di best practice, strumento che diviene oggi parte integrante dei doveri civilistici posti in capo al "buon imprenditore" e che diviene pane quotidiano per ogni organo di controllo.
I benefici derivanti dall'adozione di tale programma miglioreranno il rapporto con il sistema finanziario e si rileveranno ottimi alleati nel ridurre i rischi di default.
L'esperienza dimostra che le PMI italiane, caratterizzate da un tessuto composto più da piccole che medie imprese, sono normalmente o poco inclini o poco strutturate sul controllo di gestione.
Rendere sistematico questo vitale esercizio di buona conduzione aziendale può essere compito della professione del dottore commercialista ma ancor più di un manager che viva l'azienda dal suo interno ed apprenda i segreti, le routine ed i programmi di tutti i reparti. In quest'ottica – soprattutto per le PMI - si inserisce il Temporary Management che sempre più interessa le aziende siano esse grandi o piccole.
Questo è quanto emerge da una recente indagine promossa da Leading Network in collaborazione con IIM – Istitute of Management Italy.
Il Temporary Manager vende esperienza, ha un bagaglio culturale utile ad affrontare le più disparate esigenze aziendali, organizzative, finanziarie, amministrative ed in parte legali, possiede le competenze per raggiungere gli obiettivi comprendendo i propri limiti e facendo ben ricorso all'istituto della delega, circondandosi di professionisti alla propria altezza.
L'indagine appena promossa identifica l'adozione del Temporary Manager prevalentemente nelle situazioni di ristrutturazione aziendale (soprattutto nei casi di concordati in continuità), nei progetti di internazionalizzazione e delocalizzazione oltre che a tematiche relative ai passaggi generazionali.
In Italia il grado di soddisfazione delle aziende utilizzatrici è molto alto, con un picco assoluto del 100% nelle micro aziende; per questo tipo di realtà, al fai da te spesso praticato, sarebbe forse preferibile l'accompagnamento da parte di un professionista specializzato proprio per organizzare un sistema di gestione basato sull'attuale norma.
Il rapporto tra l'imprenditore italiano e la banca è stato per decenni immune da frizioni che non fossero prodotte da comportamenti censurabili o da difficoltà intrinseche al business aziendale. Per l'imprenditore con un'azienda sana e con una rispettabile storia familiare, le porte degli istituti di credito erano sempre aperte. Anche dal lato della banca, il modello "relazionale" di gestione del credito, prevalente in Italia fino alla fine degli anni Novanta, conferiva alle unità locali (il direttore, il capo area) un ruolo di intelligence sul territorio che veniva quasi consacrato da facoltà decisionali molto estese. Bastava una telefonata, o un caffè, col direttore per ottenere un ampliamento del fido.
La rivoluzione scatenata dalle regolamentazioni internazionali e dalla crisi finanziaria internazionale (dalla quale è scaturita una progressiva restrizione della disponibilità di credito bancario) ha finito per accantonare definitivamente un sistema che aveva consentito alle PMI italiane di sopperire alla strutturale carenza di mezzi finanziari propri.
Per l'imprenditore italiano è cambiato letteralmente il mondo. Il meccanismo che aveva decretato per decenni il successo del piccolo capitalismo familiare della provincia italiana, che spesso affondava le radici nell'artigianato o nel lavoro manuale, capace di far leva su competenze di prodotto molto spiccate (e in molti casi vincenti sui concorrenti internazionali) si trova costretto a fare i conti con una nuova realtà, molto difficile da governare. In un sistema imperniato sulle competenze, era possibile eccellere sapendo far bene il proprio lavoro, sapendo realizzare un prodotto migliore (o più economico) di quello dei concorrenti, e sapendolo vendere bene. La finanza veniva da sé, per quello c'erano le banche.
La banca diventa sempre più un interlocutore sintonizzato su una lunghezza d'onda che l'impresa italiana fatica a percepire. In pratica per l'imprenditore, spesso a digiuno di competenze finanziarie per non averle coltivate negli anni, è cambiato il linguaggio bancario. Anche in questo contesto è preziosa l'adozione di un Temporary Manager che traduca i risultati del controllo di gestione agli stakeholders esterni come banche e finanziatori.
Il vantaggio forse più importante ed apprezzato – e che connota e distingue la tipologia del servizio – è che il Temporary Manager ha un taglio molto operativo, al contrario dei classici servizi di consulenza, (il consulente consiglia il manager esegue) è sempre svolto da personale con una lunga esperienza diretta ed operativa in azienda e questo lo distingue sia dalle classiche società di consulenza, sia dai servizi offerti dal commercialista, con il quale per altro deve collaborare e confrontarsi per ottimizzare l'efficienza aziendale.
Concludendo è ipotizzabile che il Temporary Management sia un servizio che potrebbe diventare lo standard di fruizione per le piccole e medie aziende in quanto si pone come convergenza delle macro aree aziendali, quali amministrazione, finanza e controllo, organizzazione e legale. Un processo inarrestabile questo che avrà tuttavia un riscontro positivo come la progressiva managerializzazione del nostro tessuto imprenditoriale sicuramente propulsiva dello sviluppo.
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