La norma dettata dall'articolo 648 ter 1, comma 4 c.p. in materia di autoriciclaggio si presta a diverse interpretazione laddove recita "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale".
di Mario Vacca Parma 29 luglio 2018 - Tra le interpretazione una è particolarmente usata nei ricorsi a favore del contribuente laddove viene interpretato che la destinazione personale delle somme sottratte a tassazione, cioè senza la "reimmissione" nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, a prescindere da ogni altra circostanza.
E' doveroso rammentare che, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, neanche la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute, vedasi Cassazione Penale, II Sez, sentenza n. 18308 del 21.03.2017.
La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l'identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.
La sentenza Cassazione Penale, II Sez., n. 30399 del 07.06.2018, prende netta posizione sull'interpretazione da attribuire, secondo la quale il contribuente può andare esente da responsabilità penale solo nel caso di utilizzo o godimento dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad impedire l'identificazione della provenienza illecita e quindi, l'interpretazione secondo la quale la condotta fraudolenta tenuta dal contribuente non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto sarebbe stato utilizzato per chiudere un debito personale e pertanto per adempiere ad una propria obbligazione non è stata ritenuta idonea.
Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione ma anche la paradossalità di privilegiare una tesi secondo la quale sarebbe consentito al contribuente mettere in essere una condotta di autoriciclaggio beneficiando di una clausola di non punibilità.