Nonostante gli accordi intercorsi e conclusi tra Israele e l'Autorità nazionale palestinese per il graduale passaggio dei territori occupati sotto il controllo dell'ex OLP (oggi Autorità palestinese) e nonostante le frequenti interruzioni del processo di pace, non siamo in presenza di Trattati internazionali, ma di accordi analoghi a quelli firmati dalle Potenze coloniali con i rappresentanti delle popolazioni locali, propri dell'epoca della decolonizzazione, al fine di garantire il processo di indipendenza.
Infatti, non solo non sono mai stati registrati presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, ma tanto il territorio di Gaza, quanto la stessa Cisgiordania sono presidiati dalle forze militari israeliane.
In questo modo, come ha osservato il prof. Benedetto Conforti (1930-2016), ai palestinesi "è lasciata una forma di autonomia più che di governo".
Né vale l'obiezione che il Parlamento dell'Unione Europea o altri Parlamenti abbiano riconosciuto la Palestina come Stato. Il riconoscimento assume una valenza politica e mai giuridica.
Perché un ordinamento statale possa considerarsi "soggetto di diritto internazionale" deve possedere sia la effettività (controllo del territorio), sia l'originarietà (non dipendere da altri Stati). Tuttavia, la Corte di Cassazione italiana, con la sentenza 28 giugno 1985, n. 1981, ha riconosciuto all'allora OLP (oggi Autorità nazionale palestinese) di Yasser Arafat (1929-2004 appartenente al partito politico al-Fatah) e, in generale, a tutti i movimenti di liberazione privi di base territoriale, una "soggettività limitata" (includente l'immunità dalla giurisdizione penale, le immunità diplomatiche ecc.), funzionale a discutere, in condizioni di perfetta parità con gli altri Stati territoriali, i modi e i tempi di autodeterminazione dei popoli sottoposti al loro controllo.
Anche se l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 67/19 del 29 dicembre 2012, ha accordato alla Palestina (in precedenza all'Autorità nazionale palestinese) la qualifica di "Stato non membro" dell'ONU ammesso con funzione di osservatore, questo non ha in alcun modo comportato l'assunzione di una piena soggettività internazionale.
"La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro" (Papa Giovanni Paolo II).
(*) Autore - prof. Daniele Trabucco.
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto in Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento Universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico e titolare di Master universitario di I livello in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria. Già docente nel Master Executive di II livello in «Diritto, Deontologia e Politiche sanitarie» organizzato dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Socio ordinario ARDEF (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei) e socio SISI (Società italiana di Storia Internazionale). Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione) del Centro Consorzi di Belluno.
Sito web personale