Cambiano le regole per definire i tracciati della fattura elettronica. Il provvedimento è stato definito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 28 Febbraio 2020 e prevede una modifica importante da apportare alle fatture, in relazione sia al “Tipo Documento”, che alla “Natura”. Si tratta di cambiamenti sostanzialmente tecnici, apportati per rendere più efficienti i processi di assistenza e di controllo dell'amministrazione finanziaria. Ma non solo.
Infatti, queste modifiche sono altresì volte a garantire una gestione più rapida e sicura della contabilizzazione dei dati dei software dedicati, così che gli operatori possano capire e definire più velocemente le richieste. Inoltre, ne andrà a beneficiare anche l'elaborazione automatica dei dati per la determinazione della dichiarazione IVA precompilata e dell'esterometro.
Ma in cosa consistono queste modifiche? Semplificando al massimo, possiamo dire che per ciò che concerne il “Tipo Documento” saranno introdotte nuove tipologie di documento e nuovi codici documento. Allo stesso modo, verranno usati nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, riferimenti che vanno a maggiorare il dettaglio e le specifiche relative rispetto ai codici usati in passato.
Cambiano anche i codici natura IVA, che indicheranno con maggior precisione il perché non si è soggetti. E, infine, un piccolo mutamento tocca anche la voce “Dati Bollo” che, sebbene resterà sempre presente, sarà opzionale riportare o meno l'importo (in quanto sempre pari a 2 euro).
Tutte queste novità andranno in vigore, in via definitiva e perentoria, il 1° ottobre 2020. Ma già a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il sistema di interscambio accetterà sia le fatture con il vecchio schema, che con quello nuovo, indistintamente. Chiaramente, data l'attuale situazione, queste date potrebbero subire delle variazioni.
Il cambio progressivo dello schema della fattura elettronica sarà di aiuto per avere una maggiore dimestichezza con le nuove introduzioni. Di certo, un ausilio fondamentale ci arriva dai software per la fatturazione elettronica come Fatture in Cloud, che in caso di compilazione errata o non conforme avvisano subito l'utente, evitando così di perdere tempo e di inviare documenti da ricompilare. Per di più, oltre ad evitare problematiche del genere, segnalano subito se la fattura è stata accettata o meno dal sistema di interscambio.
Dunque, se da una parte le novità introdotte possono risultare ostiche ai più, dall'altra l'impiego di un buon software per la fatturazione elettronica mette al riparo da problematiche e criticità che possono sorgere in corso d'opera, ottimizzando tempo e risorse degli addetti ai lavori.
Se è chiaro che l’obbligo delle fatture elettroniche sia entrato in vigore il 1° gennaio 2019, c’è ancora molta confusione sulle modalità per scegliere il software giusto. Sì, perché ogni business richiede un proprio programma e una propria tipologia di software.
C’è da dire che il mercato si è subito attivato in questo senso, proponendo numerose possibilità di scelta per evitare di optare per un prodotto che non si quello ideale per il proprio business.
Il software per la fattura elettronica va scelto in base a quelle che sono le proprie esigenze e necessità. Sia i prezzi che le funzioni variano di molto: basti pensare che si parte da un minimo di 25 euro per arrivare fino a migliaia di euro. La differenza, chiaramente, dipende dalle funzioni di ogni prodotto.
Ci sono anche le soluzioni gratuite come quelle proposte dalla Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio, oltre che quelle messe a disposizione da alcuni ordini professionali, ma tutto dipende da cosa si cerca e, in particolare, dalla tipologia di attività che si svolge. Quello che è certo è che non tutti i software per fattura elettronica sono ideali per tutti i tipi di attività professionali.
Come funziona la fatturazione elettronica
Dal primo gennaio 2019 il decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio ha definito obbligatoria l’emissione di fatture in formato elettronico e la loro conservazione in formato digitale per dieci anni. Devono essere emesse da imprese e titolari di partita iva nei confronti di privati come della Pubblica Amministrazione. Ciò significa che si parla sia di fattura B2B sia di quella B2C. Gli unici esclusi da questo obbligo di legge sono gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio e in quello forfettario, i medici e i farmacisti, i piccoli produttori agricoli, le società sportive dilettantistiche, i soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.
Per chi non rispetta la legge le sanzioni possono essere molto salate, per questo motivo è consigliato fare molta attenzione. È, infatti, importante sapere che la vecchia fattura cartacea non ha più alcun valore.
Il suo obiettivo è quello di combattere l’evasione fiscale. Con la fatturazione elettronica, infatti, è possibile fare controlli in tempo reale.
Affidarsi a un software fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica non può essere definitiva una soluzione complicata, ma richiede in ogni caso una conoscenza dei principali strumenti elettronici e un’accurata attenzione. Motivo per cui è consigliato affidarsi a un software pensato appositamente che semplifichi la vita professionale.
Ci sono numerosi vantaggi quando si scegli questa soluzione. Sicuramente c’è quello produrre fatture e preventivi in pochi istanti, quello di registrare gli acquisti rapidamente e tenere sempre sotto controllo costi e profitti, ma anche quello di gestire il magazzino in modo rapido e preciso. Da non sottovalutare neanche la possibilità di gestire i pagamenti in entrata e uscita e programmare gli investimenti grazie allo scadenzario automatico.
Senza dubbio un software fattura elettronica permette di risparmiare tempo e denaro, di avere sotto controllo le proprie finanze, di sostenere minori costi amministrativi e un’analisi e una gestione dei clienti di maggiore qualità.
Fattura elettronica. Sen. Aimi (fi): "l'obbligo va abrogato. lega stacchi la spina a provvedimento inutile e dannoso"
"L'obbligo di fatturazione elettronica è abrogato". E' questo l'emendamento che il senatore di Forza Italia, Enrico Aimi, ha presentato al Decreto semplificazione per aiutare concretamente le imprese, gli artigiani, i commercianti, i professionisti, le Partite Iva "vessate da questo nuovo strumento burocratico che tanti disagi sta creando fin dai primi giorni della sua applicazione".
"La fattura elettronica avvilisce chi lavora, costretto a inseguire una burocrazia assurda che complica le cose semplici attraverso l'inutile – spiega Aimi -. Un obbligo che rischia di trasformarsi in un colpo alla nuca ad una economia debole e già sotto attacco".
"Invito pertanto la Lega a staccare la spina a questo provvedimento fecondato dal PD e uscito dalla sala travaglio del Governo della decrescita felice della Casaleggio e Associati. La battaglia politica è molto semplice, ed è tra coloro che stanno con la decrescita e quelli che, come noi, al contrario, vogliono una crescita il più possibile felice", conclude Aimi.
di Mario Vacca 30 dicembre 2018 - Il 2019 sarà caratterizzato dall'introduzione della fattura elettronica dal 2019 ma anche dal un nuovo spesometro mensile per le operazioni con l'estero. Di fatto si tratta di un nuovo modello Intrastat.
Particolare disanima la fornisce Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018 con la quale si illustrano le caratteristiche dell'obbligo e le sue concrete modalità applicative, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.
L'introduzione dell'esterometro – o spesometro transfrontaliero – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle operazioni che non transitano attraverso il SdI, dal momento che dal 2019 è stato abrogato l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute. L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.
Particolare rilevanza riveste in questo caso l'attenzione nel comprendere quando un soggetto passivo sia considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in altro paese.
Si evidenzia che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).
Diversamente, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è "solo" identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, "il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia".
Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia, con la differenza che:
- l'obbligo della fatturazione elettronica riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia;
- lo spesometro transfrontaliero riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo,
I piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario ed i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, godono sia dell'esonero della fattura elettronica che per l'inoltro dell'esterometro.
Per effetto delle modifiche al D.L. 119/2018 (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo iter di conversione si aggiungono altre due categorie di soggetti esonerati, ovvero le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale e
coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera).
Definizione, contenuto, canali di trasmissione, ricezione, registrazione. Uno studio a 360°gradi passando per una analisi dei casi particolari, delle sanzioni, delle deleghe agli intermediari
Roma 26 dicembre 2018
Una ricognizione esaustiva sullo stato dell'arte in materia a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà. Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "La fatturazione elettronica tra privati".
Il lavoro illustra il nuovo obbligo nelle operazioni fra privati alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, nonché delle ulteriori novità apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Dopo una premessa, si approfondiscono l'ambito soggettivo, i requisiti e il contenuto della fattura elettronica con una analisi dei canali di trasmissione, emissione e ricezione. Spazio poi ad alcuni casi particolari. Sotto la lente dei commercialisti, le operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità, autofatture, fatture in reverse charge, immediate e differite. Una sezione è dedicata poi ai temi della registrazione, controlli del sistema di interscambio e scarto del file, conservazione. Focus sulle sanzioni e sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e relativi adempimenti a carico. Completa il documento uno studio sulla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e un capitolo sulle semplificazioni.
Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ( www.fondazionenazionalecommercialisti.it ) oppure scaricabile dalla sezione ALLEGATI.
Chiarimenti sulla fatturazione elettronica. Sufficienti scontrino o ricevuta nell'attesa della fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti riguardo l'imminente entrata in vigore della disposizione.
di Mario Vacca Parma 23 dicembre 2018 - La trasmissione della fattura elettronica potrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi dal momento della prestazione , ciò è previsto dal DL 119/2018 da poco convertito.
Qualche problema potrebbe porsi nell'ambito del commercio al dettaglio, ivi comprensi dei servizi di ristorazione, ove il cliente dovesse richiedere all'esercente l'emissione della fattura. L'art. 22 del DPR 633/72 dispone infatti che detta emissione non sia obbligatoria, se non richiesta dal cliente "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione".
Al riguardo, nel tentativo di risolvere il problema, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito - nella pagina delle FAQ - una duplice soluzione:
- nell'eventualità si scegliesse per l'emissione della fattura differita, il cedente potrà emettere una ricevuta o uno scontrino fiscale, che costituiranno documenti equivalenti al DDT; i corrispettivi certificati da ricevuta o scontrino, che siano stati successivamente fatturati, dovranno essere "scorporati" dal totale giornaliero;
- se invece si preferisse emettere la fattura immediata, trasmettendo il documento al SdI entro il termine per la liquidazione periodica, potrà essere rilasciata un'apposita quietanza (ai sensi dell'art. 1199 c.c. ), che non assume rilevanza fiscale o, in alternativa, una stampa cartacea della fattura o della ricevuta del POS. Anche in questa circostanza, però, si potrebbe optare per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovrebbero poi essere scorporati dall'ammontare giornaliero dei corrispettivi.
L'Amministrazione finanziaria fornisce anche ulteriori chiarimenti. In primis, atteso che, qualora il cliente sia un consumatore finale, l'esercente sarà comunque tenuto a consegnare una copia "analogica o elettronica" della fattura (salvo rinuncia dello stesso cliente), nel caso di "discordanza dei contenuti" fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa sono considerati validi i dati riportati nel documento digitale, salvo prova contraria. Viene, infine, sottolineato che laddove la e-fattura sia preceduta dal rilascio dello scontrino o della ricevuta, i relativi estremi identificativi dovranno essere riportati nel documento, all'interno del blocco informativo "AltriDatiGestionali".
Con riferimento alle fatture differite, nelle "nuove" FAQ pubblicate, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Il soggetto passivo che decidesse di allegare i documenti di trasporto alla fattura potrebbe, da un lato, beneficiare della possibilità di usufruire del servizio gratuito di conservazione elettronica dell'Agenzia, ma dovrebbe porre particolare attenzione, dall'altro, a non superare i limiti dimensionali del singolo file fattura, pari a 5 MB, oltrepassati i quali il documento verrebbe scartato.
Anche per l'indicazione dei rimborsi richiesti dai professionisti per spese anticipate in nome e per contro della controparte, in luogo dell'utilizzo della sezione relativa ai beni e servizi ceduti o prestati con il dettaglio dell'importo e della natura dell'operazione ("N1"), è possibile compilare il blocco "AltriDatiGestionali", precisando la tipologia della spesa e l'ammontare della stessa nei campi previsti.
Compie il suo primo anno di vita "impresa.italia.it", quello che il sistema camerale definisce il "il cassetto digitale dell'imprenditore".
Il servizio della Camera di Commercio, realizzato da InfoCamere, consente infatti agli imprenditori e amministratori di imprese del nostro Paese di accedere gratuitamente, anche da smartphone o tablet, alle informazioni ufficiali sulla propria azienda depositate nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e veloce.
Nella nostra provincia sono 778 - su un totale regionale di quasi 8.000 e uno nazionale di oltre 130.000 - gli imprenditori che in questi mesi hanno aperto il "cassetto digitale" della propria azienda dalla piattaforma "impresa.italia.it".
I documenti accessibili vanno dalla certificazione d'impresa (la visura camerale, già tradotta anche in inglese) alle informazioni su certificazioni biologiche e rating di legalità; dallo statuto al bilancio, fino alle pratiche inviate allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l'impresa. A breve - per chi utilizza il sistema gratuito delle Camere di Commercio "fatturaelettronica.infocamere.it" - saranno anche accessibili le fatture elettroniche emesse.
"Si tratta - sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, Stefano Landi - di un servizio che contribuisce alla competitività dell'impresa, al pari di tutti i fattori che portano ad un cambiamento di strumenti, servizi e soprattutto processi che consentono di affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza".
"La sua gratuità - osserva Landi - è legata all'ampio impegno che il sistema camerale sta mettendo in atto per favorire un più ampio percorso di digitalizzazione delle imprese, che anche nella nostra provincia si è tradotto in diverse iniziative di vera e propria alfabetizzazione digitale finalizzata alla creazione di valore e lavoro".
La piattaforma si configura come un vero e proprio "cassetto digitale" in cui l'imprenditore ha sempre a portata di mano l'identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti, ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per partecipare a gare o bandi locali, nazionali e internazionali.
Per accedere alla piattaforma "impresa.italia.it" è sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi).
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