Le costanti mutevoli condizioni del mercato del lavoro implicano un aggiornamento continuo delle proprie competenze e, a volte, l'attivazione di percorsi di vera e propria riqualificazione professionale.
Quest'ultima strada è spesso necessaria in caso di lavoratori a rischio e permette loro di riqualificarsi e/o di aggiornare le proprie competenze professionali per re-inserirsi velocemente nel mondo del lavoro.
Questo processo di aggiornamento e formazione in termini di riqualificazione professionale diviene un contributo effettivo e strategico per lo sviluppo dell'impresa, dell'economia generale del Paese e del lavoratore, che può riproporsi. Nell'ottica di quanto detto, si inserisce l'Apprendistato senza limiti di età, da intendere quale utile opportunità sia per i datori di lavoro, che possono assumere un disoccupato sopra i 29 anni con contratto professionalizzante, sia per i lavoratori, che possono avviarsi in un percorso di riqualificazione professionale.
Il fine è quello di permettere a un lavoratore, che percepisce indennità a sostegno del reddito, disoccupazione o mobilità, appunto di riqualificarsi e trovare una nuova occupazione.
Quali sono i requisiti del lavoratore che consentono l'accesso a questo contratto? Il datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un disoccupato over 29 che risulti iscritto a un trattamento di disoccupazione quali NASPI (trattamento in essere per i lavoratori subordinati che hanno perso, involontariamente, il posto di lavoro), ASDI (assegno di disoccupazione previsto per talune categorie di lavoratori che hanno già fruito completamente della NASPI), DIS COLL (misura di sostegno del reddito disposta in favore dei collaboratori), indennità speciale di disoccupazione edile o che sia beneficiario di indennità di mobilità e che abbia stipulato il relativo patto di servizio personalizzato PSP. Quali sono i vantaggi concreti che le aziende possono cogliere? Il datore di lavoro può usufruire di alcune agevolazioni.
Sotto l'aspetto contributivo la quota a carico del datore è pari allo 0% per le aziende con un numero dipendenti non superiore a 9 unità; per le imprese con organico superiore a 9 la facilitazione contributiva si differenzia per dimensioni e settore di attività (contributo datoriale mediamente tra 11,91 e 14,91% per imprese di medie dimensioni). Non è previsto, invece, l'ulteriore beneficio di sgravio contributivo per i 12 mesi successivi al conseguimento della qualifica professionale (condizione invece prevista nel normale contratto di apprendistato professionalizzante). Anche l'aspetto salariale merita una riflessione. Il contratto di apprendistato prevede che l'azienda possa inquadrare il nuovo assunto applicando la riduzione del livello contrattuale durante il periodo formativo (fino a 2 livelli o in misura percentuale secondo le previsioni del CCNL di riferimento).
Il costo del personale sarà deducibile dalla base IRAP. Un'ulteriore considerazione è l'esclusione del lavoratore in apprendistato dalla base di calcolo per l'applicazione delle disposizioni che richiedono limiti numerici, ad esempio per l'assunzione di un disabile.
In linea generale la forma contrattuale dell'apprendistato è a tempo indeterminato e nasce rivolto ai giovani di età compresa dai 15 ai 29 anni (con l'eccezione di soggetti beneficiari di mobilità o disoccupazione) e prevede tre differenti percorsi: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria e certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato di alta formazione e di ricerca; apprendistato professionalizzante. L'elemento caratterizzante è il binomio prestazione lavorativa – formazione.
Durante il percorso lavorativo, di minimo 6 e massimo 36 mesi, oltre al corrispettivo per la prestazione di lavoro, viene erogata la formazione necessaria all'acquisizione della capacità e delle conoscenze utili per il conseguimento di una qualifica professionale. Tra gli adempimenti obbligatori, infatti, è necessario dettagliare un piano formativo specifico per ogni apprendista. L'apprendista, a sua volta, ha l'obbligo di seguire il percorso formativo.
L'apprendistato senza limiti di età nasce con lo scopo di agevolare il lavoratore disoccupato over 29 nell'apprendere un nuovo mestiere o professione anche grazie al percorso formativo previsto (L'elemento caratterizzante dell'apprendistato è proprio il binomio prestazione lavorativa – formazione).