Martedì, 30 Ottobre 2018 11:50

Corte di Cassazione: gli attestati di malattia non devono contenere indicazioni sulla diagnosi In evidenza

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Corte di Cassazione: gli attestati di malattia non devono contenere indicazioni sulla diagnosi.

Con l'ordinanza n. 2367 dl 31/01/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il certificato medico di un dipendente in malattia trasmesso al datore di lavoro non deve contenere indicazioni sulla diagnosi. Il medico fiscale è stato condannato per violazione della privacy.

L'episodio è stato oggetto di attenzioni da parte dell'opinione pubblica.
A seguito di un'assenza prolungatasi per 21 giorni, il medico ha inviato al preside del liceo, presso il quale prestava servizio uno dei docenti, il certificato medico che riportava la prescrizione di una consulenza psichiatrica ("in attesa di consulenza psichiatrica").

Il preside dell'Istituto ha trasmesso l'attestazione medica al provveditorato per la richiesta di un consulto collegiale. Alla ricezione del documento, il provveditorato ha divulgato la notizia sullo stato di salute del docente, ritenendo doveroso farlo.

Successivamente all'evento, il docente ha denunciato un "comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell'accertamento cui era stato sottoposto", lamentando un danno evidente alla propria immagine.

Per questo motivo il docente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava il rigetto della domanda di risarcimento danni nei confronti del medico fiscale. Il riscontro però non è stato positivo.

La Suprema Corte infatti, ha convalidato il reato di violazione della privacy del lavoratore ma ha ritenuto che il comportamento del medico non abbia provocato un danno nei confronti del docente. Quindi da un lato, l'interpretazione delle norme sulla tutela della riservatezza e sui dati sensibili (quali, ad esempio, le condizioni di salute del dipendente malato) definisce che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della prognosi da parte del medico. Dall'altro, il pregiudizio riportato dal docente, e quindi l'isolamento e il comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e non, è riconducibile alla annotazione effettuata dal medico fiscale, ma deve essere collegato alla divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica da parte del Provveditorato.

Infine la Corte di Cassazione ha invalidato anche il risarcimento danni richiesto dal docente, perché non era stato possibile dimostrare che la condotta del medico aveva provocato conseguenze concrete tali da determinare un danno effettivo al lavoratore.

Attualmente la responsabilità di consegnare copia dell'attestato di malattia all'azienda è in capo al medico curante, che con l'invio della modulistica tramite i servizi informatici messi a disposizione dall'INPS, esonera i lavoratori. Pertanto è evidente che le responsabilità delle scelte del medico sulle informazioni da divulgare sono alte. La diffusione della notizia è una logica conseguenza dell'annotazione del medico fiscale ma è incomprensibile perché la Corte non riconosca il risarcimento solo perché la contestazione è stata rivolta al medico e non al datore di lavoro.

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