Giovedì, 23 Agosto 2018 11:15

Licenziamento tardivo: giusto il risarcimento no la reintegra In evidenza

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Il datore di lavoro che ritarda la contestazione e il licenziamento di un dipendente, deve riconoscere un'indennità risarcitoria ma non è tenuto reintegrare quest'ultimo. A stabilirlo sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30985/2017.

In breve quanto accaduto:
Il lavoratore, licenziato il 18.02.2013 in vigenza della legge 92/2012 (Fornero), si è rivolto al tribunale di Arezzo per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, avvenuto a distanza di circa due anni da quando i fatti si erano svolti, e la reintegra sul posto di lavoro.

Il giudice in primo grado aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento predisponendo l'indennità di risarcimento senza però condannare l'impresa alla reintegra nel posto di lavoro.
Di differente orientamento è stata la Corte d'appello di Firenze che ha riformato la decisione, optando per la reintegra sul posto di lavoro, definendo il licenziamento "nullo per la mancanza della contestazione immediata".

Si delineano quindi due scenari interpretativi differenti. Nel primo caso il Tribunale di Arezzo ha negato il carattere sostanziale al vizio della intempestiva contestazione disciplinare e applicato la tutela risarcitoria forte, con risarcimento da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità.
Nel secondo caso, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto l'immediatezza della contestazione come elemento fondante del licenziamento e ha applicato la tutela reale forte che prevede, oltre al risarcimento economico anche la reintegra.

A risolvere la questione è intervenuta la Corte di Cassazione chiamata in ricorso dall'impresa. La Cassazione ha fornito alcuni interessanti chiarimenti rispetto al tipo di tutela applicabile nei casi di lavoratori licenziati a seguito di una contestazione disciplinare tardiva.

Quale le osservazioni e le decisioni prese? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato che, prima della riforma Fornero, la mancanza di tempestività della contestazione o del licenziamento portavano a ritenere che il datore di lavoro avesse indugiato a procedere, considerando non gravi le responsabilità (le colpe) del lavoratore. Unica conseguenza era la reintegra del lavoratore (tutela reale).
La riforma Fornero ha modificato l'art. 18 e accanto alla tutela reale ha previsto anche una tutela indennitaria: tutela indennitaria forte, che varia tra le 12 e le 24 mensilità; tutela indennitaria ridotta, che oscilla tra le 6 e le 12 mensilità.

Pertanto, sull'interpretazione del primo comma dell'art. 18, la Corte ha escluso che la tardività della contestazione possa essere sanzionata tramite la tutela reale (reintegra). E allo stesso tempo chiarisce che il licenziamento disciplinare resta legittimo in quanto l'errore del lavoratore c'è stato.

La strada che si delinea è quella della tutela indennitaria. La Corte respinge la tutela indennitaria ridotta che si applica alle violazioni meramente procedurali. Secondo l'interpretazione della Corte infatti, l'azienda è tenuta a risarcire l'ex dipendente con la tutela indennitaria forte. Ovvero con il riconoscimento di un risarcimento compreso tra le 12 e le 24 mensilità, in quanto la tempestività dell'azione disciplinare non è solo una regola procedurale da rispettare ma è indispensabile per garantire al lavoratore la possibilità di difendersi.

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