Con la sentenza 25147/2017 la Corte di cassazione legittima il licenziamento del dipendente che trasferisce, tramite email o dispositivi esterni, dati aziendali senza la necessaria autorizzazione del proprio datore di lavoro. Il dipendente rischia il licenziamento anche se il motivo non è la diffusione delle informazioni.
La vicenda sulla quale la Corte ha avuto modo di esprimersi riguarda il licenziamento di un dipendente che ha trasferito su una propria pen-drive personale un numero rilevante di dati appartenenti all'azienda. Il lavoratore ha contestato il licenziamento sostenendo di non aver diffuso in alcun modo i dati aziendali. Inoltre il dipendente ha dichiarato che i dati copiati non erano coperti da specifici obblighi di riservatezza e non protetti da password.
La Suprema corte ha rigettato queste argomentazioni e ha ritenuto che tale comportamento è riconducibile all'ipotesi della grave infrazione alla disciplina o alla diligenza del lavoro, riferendosi alla sanzione applicata dall'articolo 52 del Contratto collettivo di settore. Infatti il contratto collettivo nazionale applicato nell'impresa in cui opera il dipendente rimanda alla fattispecie alcune condotte come il furto, il danneggiamento volontario del materiale di impresa e il trafugamento di schede, disegni, utensili e materiali affini.
Quindi la Corte ha definito che il trasferimento dei file sulla pen-drive, anche in assenza di divulgazione dei dati, non può considerarsi semplicemente come un utilizzo improprio degli strumenti di lavoro aziendali ma come un fatto di grave entità. In questa lettura la condotta del lavoratore resta finalizzata alla sottrazione di informazioni, indipendentemente dall'effettiva diffusione o meno dei dati. Infine, la sentenza chiarisce che non ha importanza che i dati copiati fossero protetti oppure no da password. Anche se i dati erano di libero accesso, il dipendente non era autorizzato ad appropriarsene per finalità proprie, né a farli uscire dallo spazio di controllo del datore di lavoro.
Pertanto, l'atto di copiare e far uscire dall'azienda dati o informazioni aziendali è – secondo i giudici della corte suprema – grave al punto di ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia col datore. È quindi valido il licenziamento per giusta causa, senza preavviso.