L'uso scorretto della nuova tipologia di prestazione di lavoro occasionale PrestO è soggetto a sanzioni chiarite in una circolare pubblicata dall'Ispettorato del Lavoro Nazionale.
I provvedimenti in caso di errori procedurali o di abuso si articolano in: superamento del limite economico o del limite orario, violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o cessati da meno di 6 mesi e violazione dell'obbligo di comunicazione e dell'ambito di applicazione.
Nel primo caso, il superamento del limite economico di 2.500 euro o della durata della prestazione di 280 ore nell'anno civile comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In ambito agricolo il limite orario è calcolato dividendo l'importo di 2500 euro per gli importi delle retribuzioni oraria comunicate dall'INPS.
Nel secondo caso, non è consentito impiegare in prestazioni di lavoro occasionale lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. La sanzione prevista è la trasformazione del rapporto in un contratto indeterminato, con l'applicazione di relative sanzioni civili e amministrative.
Il terzo caso è dato dalla violazione dell'obbligo di comunicazione o dell'utilizzo (ambito di applicazione) in base al settore di appartenenza o all'organizzazione. Infatti non possono accedere a PrestO le aziende con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, aziende del settore dell'edilizia e di settori affini e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Se in contravvenzione con il divieto, le stesse sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2500 per ogni giorno di prestazione di cui risulta la violazione.
L'azienda è inoltre sempre perseguibile in caso di comunicazione effettuata in ritardo, incompleta o non corrispondente alla realtà, fino ad arrivare alla maxi sanzioni per il lavoro nero.
Nell'ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva o revoca della stessa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta può scattare la maxisanzione per lavoro nero. Quest'ultima, può essere evitata solo se dovessero ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:
- la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali succitati
- la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.
Ulteriori provvedimenti sono previsti anche in caso di mancato rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 66/2003. Per leggere gli approfondimenti clicca qui.