di Mario Vacca Parma 21 luglio 2019 -
Il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 luglio ha rinnovato l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016 disciplinando le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative effettuati nel corso del 2019.
Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia quelli Ires (quindi sia soggetti privati che giuridici) che effettuano investimenti agevolati in una o più start-up innovative o Pmi innovative durante il corso del 2019, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.
Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative . Per conferimento in denaro si considera anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa,
Ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 40% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta. Nell’eventualità la detrazione superasse l’imposta lorda, l’eccedenza potrebbe essere utilizzata per l’Imposta dovuta nei periodi successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni, possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 50% . Anche in questo l’eccedenza potrà essere utilizzata negli anni successivi non oltre il terzo.
Per poter beneficiare degli incentivi gli investitori devono procurarsi e conservare:
una certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.;
copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi servizi/prodotti e sull’andamento della gestione.
Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica anche non congiuntamente una delle seguenti ipotesi:
la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
il recesso o l’esclusione degli investitori;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa;
la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015, da parte della Pmi innovativa.
di Mario Vacca Parma 14 luglio 2019 - Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur modificando o introducendo determinati articoli non cambia la lettura dell'articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale l'imprenditore agricolo non è fallibile.
Siffatta lettura è genesi di una desueta tradizione culturale che vedeva l'imprenditore agricolo alle prese con ridotti capitali necessari all'esercizio dell'attività e ritenuto, dal legislatore del '42, economicamente non pericoloso per i terzi creditori.
Cambiati i tempi, con l'evoluzione dei mercati l'attuale imprenditore agricolo è sempre più spesso vicino a quello commerciale e l'obbligo di adeguarsi alle nuove tecnologie comporta investimenti rilevanti di capitali un tempo impensabili. A tal riguardo è sempre più evidente all'interno di una stessa impresa esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 una commistione tra tale attività e quella commerciale ed una continua prevalenza dell'una sull'altra.
Proprio tale commistione è oggetto della sentenza n. 5342 depositata il 22/02/19 con la quale la Corte di Cassazione evidenzia che ai fini dell'infallibilità dell'imprenditore agricolo non sia sufficiente la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola al momento del deposito della domanda di fallimento ma è necessario procedere ad una verifica dell'effettiva attività esercitata.
Tale verifica deve dovrà essere svolta in modo compiuto non soltanto limitata alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ma un accertamento dell'effettiva attività svolta ed il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nell'eventualità l'impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.
La recente sentenza afferma anche che "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico".
A questo punto quindi si può affermare che l'iscrizione dell'imprenditore come agricolo non di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un'attività commerciale.
di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.
Analizziamo oggi la situazione attuale:
Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica
(servizio sdi), esempio:
- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;
- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.
Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.
CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)
Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.
Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.
Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.
L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.
L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.
Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.
Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.
Le pesanti accuse mosse dalla Procura di Parma nei confronti del Presidente e dell'Amministratore Delegato di CFT hanno fatto crollare il titolo dell'azienda parmense, quotata in borsa dal 2018.
Di LGC Parma 19 giugno 2019 - Come riportato ieri da "Milano Finanza", le contestazioni avanzate dalla Procura della Repubblica di Parma sono relative a indagini sulle ipotesi di reato che riguardano agli articoli 81 pv. del Codice penale e 2621 del codice civile (concorso formale in reato continuato; false comunicazioni sociali) fra il 2013 e il 2016 e all'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto quanto alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) con riferimento agli esercizi 2015 e 2016, contestate all'amministratore delegato della società. Mentre al presidente e al consiglio di amministrazione gli inquirenti contestano gli articoli 81 cpv. c.p. e 2621 c.c.
Un lunedi nero, quindi, per la società di Parma, specializzata in impiantistica per il settore agroalimentare, che ha visto crollare il titolo del 38,43% . In un comunicato di "Chiarimento al Mercato" (di cui si allega testo integrale), emessodall'azienda in mattinata di martedi, gli amministratori riferiscono che i fatti oggetto di perquisizione sono riferiti a esercizi precedenti all'entrata in Borsa e che comunque sono confidenti di poter chiarire ogni fatto contestato.
CHIARIMENTO AL MERCATO
Parma, 18 giugno 2019 – CFT S.p.A. ("CFT" o la "Società"), in considerazione dell'andamento del titolo nella giornata di ieri sul mercato AIM Italia, nonché delle richieste di chiarimento giunte da diversi investitori relativamente al decreto di perquisizione e sequestro di documentazione notificato all'Amministratore Delegato e al Presidente della società, conferma la più ampia collaborazione con le autorità confidando nella correttezza del proprio operato.
A tal riguardo il presidente Roberto Catelli e l'Amministratore Delegato Alessandro Merusi hanno commentato:
"In relazione agli avvenimenti degli ultimi giorni, siamo confidenti che le indagini in corso dimostreranno la correttezza e la buona fede del nostro operato, avendo sempre gestito la società, anche precedentemente alla quotazione sul mercato AIM Italia, secondo principi di massima correttezza e trasparenza verso tutti gli stakeholder. Precisiamo altresì che ad oggi la società non è in grado di quantificare l'importo di un' eventuale contestazione, essendo le indagini ad un livello molto preliminare, fermo restando che informeremo tempestivamente il mercato non appena dovessero emergere ulteriori dettagli in tal senso. Nonostante l'attuale assenza di un dato certo, siamo più che confidenti che le contestazioni in questione non potranno minare i solidi fondamentali industriali del gruppo, in ragione dei quali confermiamo le linee guida e i target previsti dal piano di crescita. Rimaniamo assolutamente convinti del valore del progetto industriale del gruppo CFT di cui siamo i primi azionisti e come già fatto nelle ultime settimane, se ci saranno le condizioni e nel rispetto comunque della normativa vigente, proseguiremo ad acquisire sul mercato titoli della nostra società."
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CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti "chiavi in mano" destinati principalmente al settore del Food&Beverage.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.com nella sezione Investor relations/Comunicati SDIR.
(in allegato il comunicato in originale)
Al private equity la quota di maggioranza di Dino Corsini, leader nella produzione di prodotti colati da forno private label.
Milano, 1° aprile 2019 - Consilium SGR, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund III, annuncia l'acquisizione di una quota di maggioranza in Dino Corsini. La famiglia Corsini manterrà una quota nel capitale e continuerà a cooperare con la società con l'obiettivo di proseguire il percorso di forte crescita degli ultimi anni.
Fondata nel 1935, Dino Corsini opera come produttore di prodotti colati da forno (tortini, plumcake, muffin) per la marca privata fornendo i principali operatori della grande distribuzione organizzata in Italia.
Il mercato dei colati da forno è, nel settore delle merendine confezionate, il segmento a maggiore crescita e Dino Corsini, in tale ambito, rappresenta un'eccellenza in termini di qualità e ampiezza dell'offerta, con una gamma completa anche nella nicchia ad elevato potenziale dei prodotti salutistici (biologico, gluten-free, senza zuccheri aggiunti, farine speciali).
Consilium ritiene che, facendo leva sulla qualità del know-how produttivo e l'elevato livello di servizio offerto ai propri clienti, Dino Corsini sia in grado di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato di riferimento ed è pronta a supportare l'azienda in un ambizioso piano di sviluppo.
Advisor di Consilium per gli aspetti contrattuali è stato lo studio Alpeggiani & Associati, mentre la due diligence contabile è stata curata da KPMG, quella di business da Long Term Partners, quella fiscale, legale e di struttura dallo studio Russo De Rosa & Associati e il financing da Essentia.
Advisor finanziario della famiglia Corsini è stato lo Studio Cenedese, mentre gli aspetti contrattuali sono stati curati dallo Studio legale Dentons.
L'operazione è stata finanziata da UniCredit, assistita dallo Studio legale Orrick.
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Consilium SGR
Consilium è una società di gestione del risparmio indipendente dedicata all'attività di private equity. Consilium gestisce due fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati: il Consilium Private Equity Fund e il Consilium Private Equity Fund III, con una dotazione complessiva di circa €300 milioni. Consilium si focalizza su opportunità di buy-out e investimenti in capitale di sviluppo in aziende italiane di piccole e medie dimensioni.
di Mario Vacca Parma 24 marzo 2019 - Tra le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa attraverso la regolamentazione con i rapporti con i fornitori troviamo i Piani di risanamento disciplinati dall'art. 67 ex legge fallimentare.
Il piano di risanamento – detto comunemente piano attestato - è ritenuto uno strumento concorsuale "Minore" in quanto è uno strumento nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche - se non straordinarie - senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale come avviene con le altre procedure e si differenzia anche perché non è soggetto ad alcun regine pubblicistico. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento; il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'articolo 1 Legge fallimentare.
La ratio dell'istituto è quello di salvaguardare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento credibile e quindi di garantirli dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti dell'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore.
Il piano attestato di risanamento deve avere due caratteristiche sostanziali per poter godere della protezione prevista dal legislatore, deve permettere il risanamento dell'impresa, sia dal punto di vista dell'esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che accerti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il documento dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.
L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei partners in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario. Si potrebbe affermare che per il risanamento dell'esposizione debitoria si intenda:
- Riduzione dell'entità dei debiti;
- Rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- Rinegoziazione delle condizioni, e dei tassi di interesse;
- Rimodulazione degli strumenti finanziari;
La credibilità del piano passa anche per la previsione di un cambio – o un affiancamento – del vecchio management - che potrebbe essere imputato come l'attore stesso della crisi – con un manager di comprovata esperienza che, sarà affiancato da un Advisor ( che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con i creditori), dal legale, che rende conforme il piano alle normative, dai consulenti (commercialista e consulente del lavoro) ed infine dall'attestatore che valuta il piano e ne attesta la veridicità.
di Mario Vacca Parma 17 marzo 2019 - Con ordinanza n. 31117 del 03 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di inversione dell'onere della prova in caso di accertamenti fondati sui conti correnti bancari.
Per quanto concerne quindi l'accertamento delle imposte sui redditi basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben fondare il proprio onere probatorio sui dati e sugli elementi riscontrati da tali conti, in ottemperanza all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Si rammenta che l'articolo 2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Per analogia la norma si applica anche al diritto tributario pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a procurare la prova dei fatti costituenti l'eventuale reato.
Con riferimento all'ordinanza poc'anzi richiamata qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si dà luogo ad un'efficacia dell'onere probatorio dell'Amministrazione e pertanto si genera un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferiti ad operazioni imponibili, e dovrà fornire prove circostanziate riguardo ogni movimentazione.
Il mondo della finanza è senza alcun dubbio il settore più liquido dell’intera economia, a tal punto che spesso il legislatore si trova impreparato a fronteggiare i rapidi mutamenti che ivi si susseguono. Ciò nonostante, soprattutto negli ultimi anni, si è tentato di normare un campo altrimenti lasciato ad un arbitrio ormai divenuto selvaggio, e gli effetti non hanno tardato a palesarsi.
Dopo la direttiva MiFID I, che già aveva in qualche misura dato un certo ordine in materia di investimenti e consulenza, ecco la MiFID II, entrata in vigore dal 3 gennaio 2018, e puntualmente recepita dagli stati nazionali, compresa l’Italia, benché con il consueto rallentamento tipico della nostra penisola. Un risultato che soddisfa l’Unione Europea, la quale molto si è mossa in questa direzione, e contribuisce a rendere meno opaca la realtà della consulenza, fino ad oggi croce e delizia per i risparmiatori.
Perché possiamo dire, a buon diritto, che la MiFID II rappresenta una piccola rivoluzione? I motivi sono facilmente spiegabili riassumendo i contenuti della direttiva. La MiFID II, caso non comune specie nel campo della finanza, interviene a tutelare fortemente il consumatore, fissando una serie di paletti di cui le società di consulenza non potranno non tenere conto. Chiarezza sui costi, trasparenza, rispetto delle regole. I capisaldi della direttiva sono limpidi. Il personale messo a disposizione per la consulenza deve essere estremamente qualificato (diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria integrato con ulteriori abilitazioni); il cliente deve essere messo a conoscenza non solo dei costi, ma anche dei rischi connessi all’investimento e della situazione finanziaria in evoluzione. In sostanza, dalla culla alla tomba. Il tutto, rispettando il criterio della massima trasparenza. L’aspetto principale, tuttavia, è quello legato alla consulenza indipendente. La MiFID II per la prima volta definisce normativamente la consulenza indipendente, aprendo spazi che fino ad adesso non erano stati che solo parzialmente esplorati.
Che la MiFID II ponga fine all’annosa questione del conflitto di interessi è una tesi troppo ardita da sostenere, e probabilmente falsa. Certamente, la direttiva muove passi importanti quantomeno per problematizzare il tema e riportarlo al centro dell’attenzione, innanzitutto per quel che riguarda il cliente. La consulenza indipendente, rispetto a quella fornita, ad esempio, dalle banche, ha il vantaggio di avere nel solo cliente la figura a cui rendere conto (in altre parole, quello che paga), senza influenze terze (in altre parole, della propria società). Ciò naturalmente comporta un abbattimento dei costi, ed una maggiore libertà di movimento, che significa anche minore rischi di proporre al cliente strumenti finanziari poco adeguati al capitale messo in gioco.
Tuttavia, non è sempre vero che la consulenza indipendente significhi, sic et simpliciter, assenza del conflitto di interessi. Infatti, bisogna tener conto del fatto che, in ogni caso, il consulente non è un benefattore, ed ha come obiettivo un proprio ritorno. Il che vuol dire, molto banalmente, che l’essere slegato da influenze terze non garantisce al 100% che il consulente agisca per il totale interesse del cliente. È possibile, tanto per fare un esempio, che un consulente suggerisca un investimento più rischioso perché ciò gli garantirebbe una commissione più alta, o un investimento più a lungo termine per tenere vincolato il cliente. Casi impossibili? Non lo crediamo. Il vero problema, infatti, consiste nell’asimmetria di conoscenza tra cliente e consulente, che difficilmente può essere colmata.
Ecco quindi che si evidenziano i benefici della MiFID II, in riferimento alla centralità assunta dalla costante trasmissione di informazioni tra i due poli della consulenza, che almeno in teoria dovrebbero colmare, in parte, il gap conoscitivo. E garantire, così, alla consulenza indipendente la possibilità di dare libero sfogo a tutte le sue potenzialità.
di Mario Vacca Parma 8 marzo 2019 - Il nuovo codice sulla crisi d'impresa non solo "mette le mani nel codice civile" allorquando impone una certa condotta dell'imprenditore ma cambia anche il rapporto banca/impresa.
Gli istituti di credito dovranno, in sede d'istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, valutare preventivamente "gli idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili", per non incorrere in possibili responsabilità patrimoniali - per incauto affidamento o abusiva concessione del credito - in caso di dissesto della società affidata.
La questione comporta significative ricadute operative anche per il possibile ruolo che potrebbero svolgere i professionisti chiamati a rilasciare compliance sull'informativa finanziaria storica, corrente e prospettica e su cui deve basarsi una corretta valutazione del rischio d'insolvenza.
Ai sensi di questa norma, "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Viene introdotto un preciso dovere di risk governance (adeguati modelli di corporate governance, procedure di controllo interno e sistemi di gestione integrata dei rischi) per l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva. Egli "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, sopratutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità"
Non di poco conto anche le conseguenze e ricadute operative in tema di responsabilità degli amministratori prodotte dall'art. 378. Ai sensi di questo articolo, "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Ed inoltre, con conseguenze notevoli soprattutto per le SRL, "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".
Questo significa che anche le banche, in presenza di un significativo deterioramento del credito, quando accertano che il capitale di rischio effettivo potranno agire a tutela delle loro pretese avviando azione di responsabilità verso gli amministratori con istanza all'autorità giudiziaria.
Non dimentichiamo che alle banche viene imposto un preciso e vincolante obbligo di segnalazione che potrebbe comportare significative conseguenze se non correttamente interpretato dagli organi di controllo societario. Ai sensi infatti del 4° comma dell'art. 14, "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revoche degli affidamenti ne danno notizia anche agli organi di controllo societari se esistenti.
La questione di fondo è quindi stabilire se, dovendo le società adottare idonei assetti organizzativi (modelli di corporate governance e piani aziendali), amministrativi (sistemi di pianificazione e controllo) e contabili (reportistica periodica anche forward-looking), le banche, in sede di istruttoria di affidamento e prima della concessione creditizia, nel valutare il merito creditizio non debbano anche valutare preventivamente proprio gli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", pena la possibile corresponsabilità patrimoniale in caso di dissesto della società affidata.
A questo punto, la banca, quale operatore professionale del credito potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata preventiva valutazione ad esempio, di un adeguato modello di corporate governance rispetto alla natura e dimensione della società oppure della preventiva valutazione delle procedure interne di pianificazione e controllo. Potrebbe quindi essere esimente per le banche "integrare" le procedure d'istruttoria (sia in sede di affidamento che di monitoraggio) con valutazioni "mirate" sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
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12-12-2024 Comunicati Sanità Parma
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26-10-2024 Salute e Benessere
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01-10-2024 Salute e Benessere
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30-09-2024 Salute e Benessere
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28-08-2024 Formazione
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24-06-2024 Salute e Benessere
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