Martedì, 14 Novembre 2023 17:09

Comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi In evidenza

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Di Rosanna BuonocoreL’individuazione dei titolari, la normativa europea e la comunicazione obbligatoria

Parma, 14 novembre 2023 - Dal 09 ottobre decorre il termine perentorio di sessanta giorni entro cui i soggetti obbligati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust) devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva - di cui all’art. 3 c. 1 e 2 del Decreto n. 55/2022 – e tale trasmissione va fatta per via telematica mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo TE, entro e non oltre l’11 dicembre 2023. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, al n. 236

Sono obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese:

  • Le società per azioni;
  • Le società a responsabilità limitata;
  • Le società in accomandita per azioni;
  • Le società cooperative;

mentre sono ESCLUSE dall’obbligo di comunicazione le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

Secondo la normativa antiriciclaggio - art. 20 c. 1 del cd. decreto antiriciclaggio D.lgs. n. 231/2007 - per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari, “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso decreto - v. art. 21 commi 1 e 3 - obbliga a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro: la sezione autonoma e la sezione speciale.

Il citato Decreto 55/2022 ha precisato quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due nuove sezioni del registro delle imprese. La prima “sezione autonoma” è dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private; la seconda “sezione speciale” è destinata sia all’iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro titolarità effettiva.

In relazione alla norma antiriciclaggio vediamo di individuare il titolare effettivo in base ai criteri sopra citati (N.B. Si può avere anche più di un titolare effettivo).

  1. IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA’ GIURIDICA: Il titolare effettivo è (in base all’art. 1 c. 2 lett. o) del Decreto) “… la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:
    • Comma 2: Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
      1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
      2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
    • Comma 3: Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
      1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
      2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
      3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.
    • Comma 5: Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
  2. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: Secondo quanto stabilito dall’art. 1 c. 2 lett. p) del Decreto il titolare effettivo è individuato nei “… soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”. Quest’ultima norma dispone: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
    1. i fondatori, ove in vita;
    2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.
      • In questo caso la titolarità effettiva è individuata in via “cumulativa”’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all’ufficio del registro delle imprese.
  3. TRUST E ISTITUTI AFFINI AL TRUST: L’art 1 c. 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22 c. 5 primo periodo del decreto antiriciclaggio. Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “… relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
    Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa (art. 1 punto 2 lett. b) Direttiva U.E. n. 843/2018) se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella “sezione speciale” del registro delle imprese.
  4. IL CASO DEL MANDATO FIDUCIARIO: Il “mandato fiduciario” è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina “… effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”. I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita “sezione speciale” e comunicano contestualmente il “titolare effettivo”.
    Il D.M. 12 aprile 2023 che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva.
    La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede. Se la società fiduciaria non possiede codice fiscale italiano non può svolgere l’adempimento (il mod TE lo richiede obbligatoriamente) Il mandato fiduciario deve essere “stabilito o residente” in Italia (art. 22 c. 3 D.Lgs. 231/2007).
    Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve
    essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario.
    È previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.

La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese, unica eccezione, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta entro 30 giorni dalla variazione; inoltre è prevista la comunicazione annuale di conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dell’ultima conferma.

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

  • dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
  • dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
  • dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile con un’ammenda da un minimo di euro 34,33 ad un massimo di euro 1.032,00.

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica sono tenuti ad acquisire, conservare e aggiornare le informazioni sulla titolarità effettiva. Obblighi analoghi sono posti i capo ai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente e ai fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364.

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