Sabato, 26 Marzo 2022 08:51

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Bicicletta difettosa e risarcimento del danno In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” vuole essere come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente  “per” e “con” i cittadini.

Di Emilio Graziuso (*) 26 marzo 2022, “Andando in bicicletta, a causa dell’improvvisa rottura dello sterzo, ho subito un incidente con conseguente danno fisico. Posso chiedere il risarcimento del danno in merito all’accaduto?”

Purtroppo, alla domanda del nostro lettore, per come formulata, non è possibile dare una risposta.

In essa, infatti, non sono indicati aspetti essenziali quali, ad esempio, se la bicicletta fosse o meno nuova, se la rottura dello sterzo sia addebitabile ad un difetto di produzione o alle modalità di utilizzo del mezzo.

Possiamo, però, provare ad ipotizzare che la bicicletta fosse nuova e che il nostro lettore abbia utilizzato la stessa in modo ordinario, senza, ad esempio, incorrere, in precedenza in buche stradali che potessero, in qualche modo pregiudicare le singole componenti, compreso il volante.

In tale ipotesi potrebbe profilarsi una responsabilità da prodotto difettoso, in virtù della quale il produttore della bicicletta potrebbe essere chiamato a risarcire il ciclista.

Quando un prodotto può essere definito difettoso?

La risposta la troviamo nel codice del consumo, il quale definisce tale il prodotto che non offre:

1)la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto della natura del bene e dell’utilizzo al quale lo stesso è rivolto;

2)la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa serie.

Pertanto, qualora il consumatore dovesse subire un danno fisico da un bene difettoso potrà chiedere il risarcimento del danno al produttore.

Al riguardo è bene precisare che il danneggiato, in sede giudiziale, dovrà provare il difetto del prodotto, il danno ed il legame tra questi due elementi (difetto e danno).

Tornando alla domanda del nostro lettore, quindi, se esso dovesse ravvisare un difetto della bicicletta che ha comportato l’incidente nel quale è incorso e, quindi, il danno fisico dallo stesso riportato, qualora ne sussistano gli estremi, potrà invocare la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso e chiedere, quindi, al produttore il risarcimento del danno.

  

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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