Di Daniele Trabucco Belluno, 4 marzo 2026 - La pre-intesa tra la Regione del Veneto ed il Governo della Repubblica su alcune materie "non Lep", approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2026, è, già per struttura, un’illusione semantica: promette “materie”, ma consegna (quando va bene) micro-funzioni puntuali, circondate da condizioni, controlli e clausole di salvaguardia.
Lo dice la stessa architettura del testo, che circoscrive l’oggetto a tre ambiti: 1) "protezione civile", 2) "professioni", 3) “previdenza complementare e integrativa”, pur ricordando che nel 2024 il Veneto aveva chiesto ben nove materie non-LEP (giustizia di pace, commercio estero, finanza pubblica e tributi, rapporti UE, credito ecc.). E lo impone, a monte, il “nuovo” diritto vivente post-2001: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha chiarito che l’art. 116, comma 3, della Costituzione vigente non può trasformarsi in un trasferimento “pieno” di materie, dovendo riguardare specifiche funzioni. In altre parole: l’autonomia non-LEP, nel 2026, nasce già “contenuta” e la pre-intesa è spesso la traduzione giuridica di un messaggio politico (“abbiamo firmato”) più che di un effettivo spostamento di potere. Primo esempio: protezione civile, cioè la materia che, paradossalmente, le Regioni già esercitano in modo robusto dopo la riscrittura del Titolo V nel 2001.
Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) qualifica la disciplina codicistica come principi fondamentali della materia concorrente e riconosce alle Regioni un ruolo centrale nella gestione delle emergenze “di rilievo regionale” (art. 7, lett. b), con provvedimenti regionali e oneri regionali.
La pre-intesa 2026, però, spaccia per “nuova autonomia” ciò che spesso è già fisiologico e aggiunge un potere simbolicamente forte ma giuridicamente subordinato: le ordinanze regionali “in deroga” alla disciplina statale, che richiedono (a) previa autorizzazione del Governo oppure (b) in “estrema urgenza” l’efficacia è appesa alla approvazione del Consiglio dei Ministri entro 8 giorni, altrimenti cessano.
Dov’è l’autonomia, se la deroga, cioè l’unica vera leva straordinaria, resta condizionata dal centro? La stessa pre-intesa precisa che, se la deroga incide su prestazioni attinenti a diritti civili e sociali, resta ferma la necessità della previa determinazione dei LEP. Ecco l’effetto concreto: immaginiamo un’alluvione (che speriamo ovviamente non si verifichi) nel Polesine con necessità di procedure rapide su appalti, personale, logistica. La Regione potrà anche “ordinare”, ma la deroga, cioè l’unico strumento realmente differenziante, o la chiede prima al Governo o la esercita col fiato sospeso, aspettando la convalida del Consiglio dei Ministri.
L’autonomia diventa, allora, autorizzazione: un potere “regionale” che vive di un timbro statale. Secondo esempio: le professioni, ovvero il terreno su cui il bluff è quasi “strutturale”, perché dopo il 2001 la Corte ha costruito una linea rigidissima: nella materia concorrente “professioni”, in ragione del criterio di uniformità le Regioni non possono istituire nuove figure professionali con profili, titoli abilitanti e (soprattutto) registri/albi a funzione costitutiva. L’individuazione delle figure e dei relativi tratti genetici è riservata allo Stato, per esigenze unitarie e di coerenza anche con il mercato interno e la concorrenza. È un principio ripetuto in modo martellante (tra le altre) da sentenze n. 93/2008, n. 98/2013 e n. 127/2023, che colpiscono proprio l’“indice sintomatico” dell’autonomia apparente, ossia l’istituzione di elenchi/registri regionali che finiscono per creare la professione. Anche il d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali, è chiarissimo: la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
Ora, la pre-intesa 2026 “suona” come trasferimento incisivo (si parla di disciplina regionale delle professioni di rilievo regionale, registri, percorsi, ecc.), ma l’ordinamento vivente dice che quel campo è minato. Infatti, appena la Regione prova a trasformare una “attività” in “professione” (con requisiti, titoli, registri “abilitanti”), entra in rotta di collisione con l’art. 117, comma 3, come interpretato secondo i criteri della Corte che fungono da "ipoteca" sulle materie conferibili alle Regioni.
Pertanto, l'unica autonomia realisticamente residua è quella che il Veneto aveva già (e che già esercita): formazione, promozione, standard di qualità non discriminatori, supporto alle professioni non organizzate, regolazione di aspetti amministrativi collegati alla realtà territoriale senza creare barriere o “patenti venete”.
Terzo esempio: la previdenza complementare e integrativa. Anche qui l’autonomia promessa è largamente compatibile con poteri già disponibili e comunque schiacciata su una normativa nazionale fittissima (d.lgs. n. 252/2005) e su una vigilanza unitaria (COVIP, regole sugli investimenti, trasparenza, fiscalità), che una pre-intesa regionale non può scalfire. La Regione può certamente promuovere l’adesione, fare campagne, costruire strumenti organizzativi per categorie del territorio, razionalizzare rapporti con enti e parti sociali, ma non può trasformare davvero l’equilibrio previdenziale senza leve che restano statali (incentivi fiscali, struttura delle prestazioni, cornice dei fondi, regole prudenziali). Il paradosso “a saldo zero” è che la pre-intesa rivendica autonomia mentre, per definizione, si muove dentro una gabbia nazionale: si ottiene, al più, una regia regionale su un film scritto altrove.
E se l’autonomia non porta risorse aggiuntive e capacità normativa piena, l’effetto pratico è spesso un re-branding: più adempimenti e più retorica, non più diritti o migliori prestazioni. La conclusione è semplice: la pre-intesa Veneto 2026 sulle materie non-LEP è un bluff, perché la sostanza del potere resta in larghissima parte dove era già dopo la riforma del 2001 e dopo la giurisprudenza costituzionale che ha “riscritto” le materie in senso accentrante. E, quando sembra aprirsi uno spiraglio vero (la deroga in protezione civile), esso è commissariato: autorizzazione preventiva o convalida del Consiglio dei Ministri, più la clausola-LEP che può rientrare dalla finestra anche nella stanza “non-LEP”. Benvenuti nel "Paese dei balocchi" in salsa leghista.
(*) Autore
Daniele Trabucco
(SSML/Istituto di grado universitario "San Domenico" di Roma).
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