"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

"La Bussola - Soluzioni d'impresa"

Descrizione

La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
 
“Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito la cultura aziendale ed ho potuto specializzarmi nel management dell’impresa e contestualmente ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni ricoprendo diverse attività sino al ruolo di vice presidente.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho accettato di fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Le competenze acquisite mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza in qualità di Manager al servizio delle aziende per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari efficientando il controllo di gestione e la finanza d’impresa.
Un iter professionale che mi ha consentito di sviluppare negli anni competenze in vari ambiti, dalla sfera Finanziaria, Amministrativa e Gestionale, alle dinamiche fiscali, passando attraverso esperienze di "start-up", M&A e Turnaround, con un occhio vigile e sempre attento alla prevenzione del rischio d’impresa.
Un percorso arricchito da anni di esperienza nella gestione di Risorse Umane e Finanziarie, nella Contrattualistica, nella gestione dei rapporti diretti con Clienti e Fornitori, nella gestione delle dinamiche di Gruppo con soci e loro consulenti. 
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di anticipare e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari delle attività.
Il mio agire è sempre stato caratterizzato da entusiasmo e passione in tutto quello che ho fatto e continuo a fare sia in ambito professionale che extra-professionale, sempre alla ricerca dell'innovazione e della differenziazione come caratteristica vincente.
La passione per la cultura mi ha portato ad iscrivermi all’Ordine dei Giornalisti ed a  scrivere articoli di economia pubblicati nella rubrica “La Bussola d’Impresa” edita dalla Gazzetta dell’Emilia ed a collaborare saltuariamente con altre testate.
La stessa passione mi porta a pianificare ed organizzare eventi non profit volti al raggiungimento di obiettivi filantropici legati  alla carità ed alla fratellanza anche attraverso  club ed associazioni locali. 
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio impegno è lavorare sodo con etica, lealtà ed armonia.”
 
Contatto Personale: mvacca@capri.it
 

Contatto Personale: mvacca@capri.it

 
Riferimenti
Mario Vacca
mail: mvacca@capri.it
Telefono: ‭+39 347 2955391‬
Sabato, 23 Febbraio 2019 17:39

Gli Organismi di composizione della crisi

Il legislatore nell'introdurre il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza si è concentrato molto nell'individuare le modalità per rilevare l'emersione anticipata delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.

Di Mario Vacca Parma 23 febbraio 2019 - Una delle novità è l'introduzione degli Organismi di Composizione della Crisi (Ocri), che assumono un importante ruolo nel far suonare quel campanello d'allarme e rilevare in tempo gli scompensi aziendali.

L'organismo è costituito presso ciascuna Camera di Commercio ed avrà il compito di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, dirigere il corso del procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su istanza di quest'ultimo, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Il segretario generale della camera di commercio avrà il compito di individuare il referente dell'organismo come da D.Lgs. 14/2019. Quest'ultimo sarà destinatario della segnalazione e dovrà attivarsi per darne immediata comunicazione agli organi di controllo della società oltre che nominare un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all'Albo dei curatori (Art. 358 D.Lgs 14/2019) di cui, uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, un altro designato dal presidente della camera di commercio, naturalmente diverso dal referente stesso e l'ultimo appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Il collegio avrà l'obbligo di ascoltare il debitore e valutare sia gli elementi forniti da quest'ultimo che i dati assunti da terzi e, nell'eventualità ritenesse insussistente la crisi o anche ritenesse trattarsi di imprenditore non soggetto agli strumenti di allerta, potrà archiviare la procedura. L'archiviazione opererà anche nel caso in cui un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 15 D.Lgs. 14/2019.

Nel caso opposto, nell'eventualità il collegio dovesse rilevare l'esistenza della crisi, potrà individuare con il debitore le possibili misure di rimedio fissando un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
Il debitore che presenta istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi in materia di riduzione del capitale per perdite, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Il tribunale potrà revocare in ogni momento le misure concesse laddove rilevi – in proprio o per segnalazione del collegio - atti di frode nei confronti dei creditori o se si manifestasse l'impossibilità di attuare le misure adottate.

Allo scadere del termine ed in mancanza di una risoluzione il debitore - entro 30 giorni - potrà presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'art. 37 D.Lgs. 14/2019, scelta in pratica obbligata dal momento che in assenza di quest'ultima il collegio potrà segnalare lo stato di insolvenza al pubblico ministero che potrà attivare il ricorso per la liquidazione giudiziale.

Come anticipato le segnalazioni potranno essere effettuate tanto dagli organi interni della società quanto dai creditori pubblici qualificati quali gli istituti di credito; Considerando le difficoltà che le banche attraversano in questo periodo nel finanziare o rifinanziare debiti in scadenza di tante aziende, è unanime il consiglio per tutti gli imprenditori grandi e soprattutto per piccole imprese – di adottare un sistema di efficace di controllo di gestione, magari governato da un Temporary Manager.

Domenica, 17 Febbraio 2019 05:38

Attenzione agli aumenti dei costi Bancari

Attenzione particolare agli aumenti dei costi Bancari. Incrementi che sfiorano anche il 50%.

di Mario Vacca Parma 16 febbraio 2019 - L'Osservatorio SosTariffe.it pubblica le proprie rilevazioni secondo le quali gli istituti bancari hanno attivato aumenti di costo per le operazioni sui conti corrente. Il documento evidenzia come siano cambiati i costi di gestione annuali addebitati sui conti e quindi sostenuti dai correntisti di 17 istituti rispetto al semestre precedente il tutto con l'ausilio del comparatore di offerte disponibile sul portale dell'associazione.

Nonostante un rincaro del 38% rispetto al settembre 2018 dall'analisi emerge che i conti correnti on line rappresentano ancora la soluzione più conveniente.

Paragonando tre profili-tipo di consumatore (single, coppia e famiglia) gli incrementi riguardano in particolare i nuclei familiari (+41,71%), con una spesa annua passata da 39,12 euro a 55,44 euro, contro una media di tenuta del conto salita dai 32,75 euro del 2018 ai 45,26 del 2019. Per le coppie l'aumento è stato del +40,91% (da 32,16 euro di settembre 2018 ai 45,31 euro attuali), per i single del +30,35%. (da 26, 87 euro a 35,03 euro).

Scendendo nel dettaglio gli aumenti riguardano l'utilizzo di assegni e bonifici:
 il costo degli assegni si è triplicato passando da 0,03 a 0,09 euro e quindi con un +214,81%;
 la commissione per il bonifico online è passata da 0,10 euro a 0,21 euro
 il canone annuo della carta di debito passa da 2 a 4,22 euro (+111,11%);
 i versamenti di contanti ed i costano il 50,88% in più;
 i prelievi ATM da altre banche il +49,67%.

Paragonando il conto on line con un conto corrente classico il primo costa in media 45 euro anno a fronte di una spesa per il secondo di circa 100 euro, infatti in questo caso sono aumentate i cost delle operazioni disposte dall'internet banking con un + 6,4% mentre diminuiscono sensibilmente prelievi e bonifici allo sportello.

Volendo vedere oltre, sarebbe utile approfondire se dietro questi aumenti praticati dai maggiori istituti non ci sia la volontà di indurre il correntista ad adottare un particolare tipo di conto, di strumento di pagamento o di risparmio. Ai posteri l'ardua sentenza....

di Mario Vacca Parma 10 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32974 del 20.12.2018, ha precisato che l'acquisizione della documentazione bancaria può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti. Quindi possono essere acquisiti dal Fisco ai fini del controllo nei confronti del contribuente soggetto ad indagini finanziarie, a condizione che tali rapporti bancari siano nella disponibilità dell'accertato.

L'onere probatorio di accertare la disponibilità di fatto del conto compete all'Ufficio, e solo in presenza della apparente intestazione e quindi della disponibilità di fatto del conto diviene operativa la presunzione legale disciplinata dall'art. 32, comma 1 n. 2, D.P.R. 600/1973 secondo il quale i movimenti rilevati su tali conti possono essere considerati addendum all'attività svolta dal soggetto sottoposto ad indagine con inversione dell'onere della prova.

In pratica, nel caso di conti bancari formalmente intestati al contribuente accertato la presunzione che le "maggiori entrate" siano compensi è istantaneamente applicabile; diversa la situazione nel caso di conti intestati a terzi, ove l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale, deve fornire prova che il conto bancario intestato a terzi sia nelle effettiva disponibilità del contribuente.
Un'altra sentenza della Cassazione, la n. 734/2009 afferma lo stesso principio, confermando che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi quando l'Ufficio abbia motivo di ritenere, che tali operazioni siano state utilizzate per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale.

L'ufficio deve dimostrare la disponibilità del conto intestato a terzi anche nel caso di stretti rapporti famigliari, ivi compresi quello coniugale, fornendo prova che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto e che per tale ragione potrebbe trattarsi di somme "lavorate" dal contribuente accertato.

La possibilità di acquisire dati dei conti formalmente intestati a soggetto diverso, è strettamente correlata alla circostanza che il terzo sia legato allo stesso da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza, mandato, rapporti di parentela) che giustifichino le di cui sopra.

Anche la Guardia di Finanza si è cimentate in tale disciplina con la circolare n. 1/2018, ove evidenzia che nel caso di rapporti finanziari intestati a terzi e di cui il contribuente sottoposto a controllo non sia cointestatario o non abbia delega ad operare, l'onere della prova si declina in maniera differente.

Concludendo si evidenzia che ove sia dimostrata – anche presuntivamente – l'interposizione fittizia tra terzo ed effettivo utilizzatore del conto – è onere del contribuente provare l'estraneità dell'accusa; Diversamente, quanto più è labile il rapporto tra contribuente accertato e terzo intestatario del conto tanto più le presunzioni dell'Ufficio ispettivo devo essere valide per soddisfare la tesi innanzi alle corti interessate.

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