Si è svolta il 14 febbraio scorso l'udienza nel giudizio di appello promosso da Elshennawi Moustafa per la riforma della condanna subita in primo grado, in relazione agli scontri con le forze dell'ordine verificatisi nel febbraio 2018 durante la manifestazione di protesta per l'apertura della sede di CasaPound.
Il Gip del Tribunale di Piacenza aveva condannato Elshennawi alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, nonché a risarcire i danni arrecati al Comune di Piacenza, costituitosi parte civile nel processo. All'Amministrazione comunale era stata riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza degli scontri, rappresentato dalla sofferenza e dal turbamento provocati alla collettività, in pregiudizio a tutte le iniziative dell'Ente volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Il danno era stato liquidato in euro 50.000.
La Corte d'Appello di Bologna ha ora ridotto la pena inflitta all'egiziano a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, ma ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Restano pertanto confermati i principi in base ai quali deve essere riconosciuto l'Ente locale parte civile in un processo che vede leso il bene pubblico sicurezza e ordine pubblico. Per la giurisprudenza antecedente la persona offesa da tali reati era semmai lo Stato.
Si consolida così quanto affermato dal giudice di primo grado, ossia che il Comune di Piacenza "ha comprovato di perseguire tra i propri scopi, sanciti nello Statuto comunale, la libertà e i diritti costituzionali delle persone del suo territorio e, in particolare, di essere impegnato, con iniziative che hanno trovato capillare attuazione in costanti interventi, in iniziative volte a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini e, dall'altro ridurre i fenomeni di degrado sociale e di contrastare episodi di violenza avuto riguardo alla percezione di strade e piazze della città funestate da episodi di guerriglia urbana, valutazione – questa – che è destinata ad essere assorbita dall'effettiva liquidazione effettuata in questa sede. E' quindi confermato quanto la pronuncia di primo grado. In una siffatta prospettiva, va riconosciuto all'Amministrazione comunale il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli da siffatti eventi qui precisandosi che sono risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dell'Ente comunale".
Si tratta di un indiscutibile riconoscimento agli sforzi che un Comune compie sulla sicurezza e vivibilità della città, anche alla luce delle competenze attribuite dal legislatore ai sindaci in materia, in un rapporto di collaborazione con il governo nazionale, rispetto a priorità, scelte, strategie e strumenti di intervento.