Torna dal primo ottobre 2014 al 31 marzo 2015 "Liberiamo l'aria". I contenuti operativi dell'ordinanza comunale con tutte le limitazioni al traffico. In allegato, le planimetrie dell'area interessata dalle limitazioni al traffico e delle vie comunque percorribili, nonchè le indicazioni operative contenute nell'ordinanza comunale sul tema -
Piacenza, 29 settembre 2014 -
E' istituito, nel centro abitato della città di Piacenza il divieto di circolazione dinamica dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 delle seguenti tipologie di veicoli:
veicoli a benzina e diesel pre Euro;
veicoli diesel Euro 1;
autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;
veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3 e non dotati di sistema omologato di riduzione della massa di particolato che li renda inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato quali Euro 3 o categoria superiore;
ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;
il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) il giovedì dalle 08.30 alle 18.30, dal 1° ottobre al 30 novembre 2014 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2015;
il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) la prima domenica dei mesi di ottobre e novembre 2014, febbraio e marzo 2015 dalle 08.30 alle 18.30;
l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.
Le limitazioni di cui ai punti 1, 2 non si attuano nei seguenti giorni festivi:
lunedì 8 dicembre 2014;
giovedì 25 dicembre 2014;
venerdì 26 dicembre 2014;
giovedì 1° gennaio 2015;
martedì 6 gennaio 2015.
Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1 scaricabile in allegato) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:
Località Besurica;
Località Montale;
Località Le Mose.
Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 le seguenti vie (planimetria All. 2 scaricabile in allegato):
Via E. Pavese;
Via Einaudi;
Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
prolungamento Tangenziale Sud;
Strada Agazzana;
Tangenziale Sud;
Strada Bobbiese;
Strada Val Nure;
Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;
Via Motti;
Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
Via Delle Novate;
Via Emilia Parmense;
Via Colombo;
P.le Roma;
Via La Primogenita;
Viale S. Ambrogio;
P.le Milano;
Via Emilia per Milano (S.S. 9);
Via Legione Zanardi Landi;
Via Maculani;
Via XXI Aprile;
P.le Torino;
Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;
Via Diete di Roncaglia;
Via Caorsana;
Via Cremona;
nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);
Via Portapuglia;
Via Borgoforte.
Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 della presente Ordinanza:
Trasporto a ridotto impatto ambientale
autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);
autovetture condivise (car-sharing);
autoveicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
autoveicoli alimentati a metano o GPL;
autovetture benzina e diesel Euro 4, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 98/69 CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1;
autovetture benzina o diesel Euro 5, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C;
autoveicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
ciclomotori e motocicli Euro 2 (ciclomotori conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II, motocicli conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A) e Euro 3 (conformi alla Direttiva 2002/51 CE fase B);
veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);
veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
Trasporto per funzioni sociali e assistenziali
Veicoli di medici o veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno, nonché di personale sanitario di pronta reperibilità per comprovata esigenza, muniti di dichiarazione della struttura sanitaria di appartenenza; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura;
veicoli per il trasporto di persone da sottoporre a visite o a trattamenti sanitari di inderogabile necessità, attestata da certificato medico (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori), veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione da questi utilizzati per le funzioni del proprio ministero, cortei matrimoniali e funebri;
veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
veicoli di famiglie che abbiamo almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati, come risultante da certificazione specifica (stato di famiglia, certificato di affido o autocertificazione, certificato di iscrizione all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose), solo se provvisti a bordo di FAMILY CARD in originale;
Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio
Veicoli adibiti a servizi di polizia, sicurezza pubblica, sanità pubblica, igiene urbana, vigilanza ambientale, vigilanza privata, pronto soccorso, servizio postale, automezzi dell'esercito e/o equiparati, veicoli targati CD e CC, autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli ed a soccorso stradale, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.);
veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, da documentare a cura del datore di lavoro (la documentazione può essere prodotta al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza sociosanitaria, di scuole e cantieri.
Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 2, 3 della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui ai punti 1, 4 dell'Ordinanza medesima:
veicoli di proprietà dei dipendenti del Comando Logistico dell'Esercito - Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza e del personale appartenente alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Torino e Viale Malta n. 18, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Viale Malta n. 18;
veicoli di proprietà dei dipendenti del Laboratorio Pontieri di Piacenza, limitatamente a viale Risorgimento e via Baciocchi, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Piazza Cittadella, n. 26;
Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci
Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) che percorrano l'itinerario più breve tra la sede operativa dell'impresa titolare e le strade evidenziate nella planimetria All. 2;
veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica e degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
veicoli utilizzati per il ritiro di generi di monopolio nei giorni stabiliti dal Monopolio di Stato, per il percorso più breve purché muniti di documentazione che attesti il giorno di consegna;
veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio.
veicoli almeno Euro 3 di agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio e di agenti immobiliari, durante lo svolgimento dell'attività d'impresa, muniti di idonea certificazione della Camera di Commercio;
Trasporto per funzioni particolari e speciali
Autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
IMPORTANTE
Dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sforamento continuativo del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio della Provincia di Piacenza, sarà emanata specifica ordinanza per l'attuazione del divieto di circolazione la domenica successiva al martedì medesimo dalle 08.30 alle 18.30;
dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015, se in seguito alle verifiche effettuate da ARPA il martedì, individuato quale giorno di controllo, si dovesse evidenziare che nei 14 giorni precedenti si è avuto lo sforamento continuativo del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province della Regione Emilia – Romagna, sarà emanata specifica ordinanza per l'attuazione delle seguenti misure:
divieto di circolazione dinamica la domenica successiva al martedì medesimo dalle 08.30 alle 18.30;
riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati, per 7 giorni a partire dalla domenica successiva al martedì medesimo (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
divieto di utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, per 7 giorni a partire dalla domenica successiva al martedì medesimo.
Le misure di cui ai sopra riportati punti a), b, c) verranno ripetute a oltranza con l'emanazione di specifica ordinanza se il martedì successivo si dovesse evidenziare che nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sforamento continuativo del valore limite giornaliero di 50 μg/m3 di PM10 rilevato dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio nel territorio di una o più province della Regione Emilia – Romagna.
(Fonte: Comune di Piacenza)