Già prima dell’arrivo della pandemia covid, una grande fetta di maggioranza di persone, ha avuto la convinzione assoluta che, per non escludere il proprio figlio dalle attività e servizi educativi per l’infanzia, si ritenesse obbligatorio sottoporlo ad ogni sorta di vaccinazione. Ma fino a che punto questo è vero?
La legge 119/2017 prevede che i minori tra zero e sedici anni, debbano essere sottoposti obbligatoriamente alle seguenti vaccinazioni:
- Anti poliomelitica
- Antidifterica
- Antitetanica
- Antiepatite B
- Antipertosse
- Anti Haemophilus B
- Antimorbillo
- Antiparotite
- Anti-rosolia
- Antivaricella
Inoltre, sono fortemente consigliate, ma facoltative e non obbligatorie, le seguenti vaccinazioni
- Anti-meningococco B
- Anti-meningococco C
- Anti-pneumococco
- Anti-rotavirus
Rispetto degli obblighi vaccinali e ammissione ai servizi educativi
Pare che “essere in regola” con la tabella di marcia del calendario vaccinale, rappresenti un requisito essenziale per permettere che i nostri figli partecipino alle attività educative quali asili e scuole.
Se è vero che per la fascia 0-6 la legge prevede l’esclusione con decadenza dell’iscrizione dell’alunno non in regola, per la scuola dell’obbligo, fascia 6-16 non si può escludere l’alunno dalle attività ma si procede con una sanzione amministrativa verso i genitori o esercenti la patria potestà.
Il consiglio, per coloro che non vogliono rinunciare alla possibilità di un supporto, è di rivolgersi ad altre realtà, come asili privati o parentali.
Quando è possibile l’esonero dalle vaccinazioni?
Tutti i bambini e ragazzi che hanno già contratto la malattia, e sono quindi immunizzati naturalmente, sono esonerati dall’inoculazione.
L’art. 3 del decreto legge, prevede che le vaccinazioni possano essere esonerate, omesse o differite in modo temporaneo o permanente, solo in caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in base a specifiche casistiche certificate e documentate, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità dove si descrive in modo minuzioso la molteplicità di casistiche per cui sarebbe SCONSIGLIATO procedere con le vaccinazioni, a questo link.
La situazione negli altri Paesi membri
Se mentre in Italia la Legge Lorenzin 119/2017 è abbastanza rigida rispetto all’obbligatorietà delle vaccinazioni, nei restanti Paesi dell’UE le leggi sono regolate in modo diverso e solo in pochi sussiste l’obbligo vaccinale.
Secondo i dati aggiornati dall’ “European centre for desease prevention and control” con sede in Svezia, emerge che in Islanda, Danimarca, Cipro, Portogallo, Romania, Lussemburgo, Spagna, Austria, Grecia, Paesi Bassi, Lituania, Svezia, Norvegia, Liechtenstein, Irlanda e Finlandia non sono previsti obblighi vaccinali, ad eccezione del Belgio per quanto riguarda la poliomielite, Germania per morbillo, Malta per tetano, difterite, pertosse e poliomielite.
Nei restanti Paesi, l’obbligatorietà prevede alcune variazioni, tra cui l’esclusione della tubercolosi per la Francia, che aggiunge invece meningococco, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia che vedono includere anche tubercolosi, anti haemophilus e influenza di tipo B, epatite B e pneumococco –esclusa la Slovenia e la Repubblica Ceca-, morbillo, parotite e rosolia. In Lettonia ai vaccini elencati, si aggiungono HPV e influenza.
Come procedere nella tutela della salute del proprio figlio, se la vaccinazione è rischiosa
Innanzitutto, è fondamentale chiarire che il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale esclude alla frequenza dei servizi per la fascia 0-6.
Dalla scuola primaria la frequenza è garantita, come descritto nell’art.3 bis comma 5 legge 119/2017: << Per i servizi educativi per l'infanzia, ivi escluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione nè impedisce la partecipazione agli esami>>.
Entro il 10 marzo di ciascun anno, gli istituti scolastici devono inviare alla Asl l’elenco degli iscritti all’anno successivo, per cui l’Asl a verifiche avvenute, invierà alla scuola elenco dei soggetti non in regola.
Il dirigente scolastico sarà tenuto a chiedere ai genitori di presentare documentazione di avvenute vaccinazioni o richiesta di appuntamento vaccinale presso l’Asl.
Essendo scuola dell’obbligo, la famiglia non è tenuta a rispondere alle richieste della scuola, né a presentare richiesta di appuntamento per una vaccinazione che non sia da effettuare, mentre può essere opportuno rispondere alle raccomandate della Asl con chiare obiezioni.
Nel sito dell’ Associazione Corvelva numerose informazioni utili a riguardo di come comportarsi se non si vuole adempiere alle vaccinazioni.