Venerdì, 24 Febbraio 2023 09:52

Obbligo vaccinale. Dibattito sulla sentenza della Corte Costituzionale In evidenza

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Vaccini sperimentali, Green Pass e obbligo vaccinale. Due fronti contrapposti che da tre anni si scontrano a suon di norme e interpretazioni. L'ultima in ordine di tempo e, per certi versi la più significativa, sono le sentenze 14, 15, 16 2023 della Corte Costituzionale. Ma, invece di dirimere i dubbi, molti altri ne ha fatti emergere.

Di LGC Parma, 23 febbraio 2023 - E' di pochi giorni fa la pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale (14, 15 e 16/2023) riguardo l'obbligo vaccinale.

Una serie di sentenze che avrebbero dovuto fare chiarezza sulle interrogazioni e discussioni, che a tutti i livelli, da quello giornalistico a quello del diritto si sono consumati in questi anni, e invece sembra che molte questioni non siano state assolutamente risolte.

Anzi, giusto per sintetizzare il risultato del seminario di Studi, organizzato da Unidolomiti di Belluno curato dal Professor Daniele Trabucco, "pare che la Corte Costituzionale sia partita dal risultato, andando a ritroso pur di dare giustificazione giuridica alla disposizione di obbligatorietà".

Una opinione che sembra essere unanimamente condivisa dai relatori intervenuti al Seminario di Studi dello scorso 17 febbraio, che peraltro rappresentano diverse discipline del diritto e della scienza, dai costituzionalisti, ai giuslavoristi, ai civilisti e penalisti sino a esperti di Chimica Farmaceutica e di Filosofia della Politica.

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Ad esporre i temi oggetto di dibattito sono stati infatti il  prof. Carlo Iannello (Università degli studi "Luigi Vanvitelli" della Campania, prof. Daniele Trabucco (Libera accademia degli studi superiori di Bellinzona e Campus Universitario Unidolomiti di Belluno), , prof. avv. Mario Cerbone (Università degli Studi del Sannio - Foro di Benevento), l’avv. Prof. Filippo Borelli (Avvocato del Foro di Verona), dott.ssa Maria Vittori (Università Europea di Roma), prof. Monica Seri (Avvocata del Foro di Fermo), dott.ssa Tiziana Locatelli (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona-centro Studi Superiore INDEF e Campus Universitario Unidolomiti di Belluno), prof. Lorenzo Maria Pacini (Porfessore di Filosofia Politica), dott.ssa Loretta Bolgan (Dottore di Ricerca in Chimica Farmaceutica). A introdurre il seminario è stato  moderatori Francesco Borgonovo vice-direttore della "Verità", quindi a  Lamberto Colla direttore della "Gazzetta dell'Emilia", compito di moderare gli interventi.

Al fine di poter meglio seguire il dibattito, dove i relatori si sono confrontati a suon di "fioretto" di diritto, riportiamo le dichiarazioni di sintesi che la consulta ha diffuso a mezzo stampa (2 dicembre 2022)  in attesa del deposito della sentenza avvenuto nei giorni scorsi e che di fatto nessuna delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate da numerosi ricorrenti delle professioni sanitarie, ha accolto. In sostanza, la Corte Costituzionale "salva" l'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nell'aprile del 2021.

La Consulta ha così dichiarato:

"Inammissibile" la questione di legittimità costituzionale relativa alla impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali per il professionista sanitario che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale.

"Non irragionevoli, né sproporzionate", le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.

"Non fondate" le questioni riguardanti il fatto di non aver previsto-  in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione - la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso.

Sospensioni decadute per i sanitari- In seguito al provvedimento del Ministro della Salute Orazio Schillachi, l'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie non è più vigente. Dal 1 novembre scorso non possono più essere sospesi ex lege gli iscritti agli Ordini inadempienti.

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"La sentenza della Consulta, introduce Francesco Borgonovo, è passata come la legittimazione di una serie di cose, a mio avviso indegne, che sono state fatte in questi 3 anni e mezzo".  Borgonovo illustra anche una sua recente intervista al professor Iannello, le cui dichiarazioni sono state interpretate positivamente dai sostenitori della sentenza della consulta.

Come anticipato è stato lo stesso professor Iannello a introdurre i temi del convegno, illustrando i ricorsi e risultati delle sentenze 14, 15 e 16 della consulta, non prima di avere ampiamente risposto alla sottolineatura di Borgonovo ad egli stesso rivolta.

Entrando maggiormente  nel merito, il professore rileva che la salvaguardia della salute pubblica si riduce nella riduzione delle ospedalizzazioni "così che se qualcuno si dovesse rompere la gamba avrebbe spazio per essere curato in ospedale, una motivazione che mi ha dato lo stimolo per scrivere il libro".

Il professor Trabucco invece, tra le altre cose, rileva come nelle sentenze non fosse stato preso in esame l'articolo 36 della Costituzione, soffermandosi in particolare sulla sentenza n. 15/2023. "Il lavoratore - recita l'art 36 - ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"

"La Corte sostiene, quindi, che tutte le categorie interessate all’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio prescinde da una dimensione fattuale." Prosegue affermando che "Mi pare più consono una concezione personalistica della Costituzione e che la dimensione della Dignità è la grande assente di tutta la normativa vaccinale".

Il giudice delle leggi - conclude il cattedratico - parte dalla constatazione  stabilendo che la vaccinazione è requisito essenziale e grava sui datori di lavoro la responsabilità sulla sicurezza sanitaria dei dipendenti.

L'avvocato prof. Avv. Mario Cerbone esprime le proprie osservazioni sulle sentenze dal punto di vista del diritto del lavoro e della organizzazione del lavoro, sottolineando quanto la sottrazione di una figura professionale di alto profilo genera una sostanziale riduzione della capacità operativa sia in termini qualitativi che quantitativi all'interno dei reparti ospedalieri coinvolti. " Se noi togliamo da un ospedale un esperto, un luminare, non possiamo non osservare il problema della difficoltà a reperire di funzioni altamente qualificate per garantire il medesimo livello qualitativo delle prestazioni in precedenza garantite. Questa valutazione è totalmente mancata nell'iter argomentativo" – rileva il prof. Cerbone.

Gran parte delle sentenze, sono infatti di pertinenza giuslavorista perché tocca prevalentemente la dignità dei lavoratori.

Nonostante nelle sentenze si sostenga che non vi sono aspetti sanzionatori, "la mancata retribuzione è di fatto una azione sanzionatoria." conclude il giuslavorista.

L'avvocato Borelli solleva la questione della sentenza n. 16 che di fatto non prende in esame un l'interessante caso sollevato dal TAR di Lombardia, ovvero di quella psicologa che, ben prima del lockdown, esercitava le sue consulenze via WEB e che fu costretta a interrompere le sue relazioni professionali perché non vaccinata, nonostante non avesse contato con i suoi clienti. Un divieto sostenuto anche dall'ordine professionale. La questione non viene presa in esame poiché si giunge alla declaratoria di inammissibilità.

"Mi dedicherò alla sentenza n. 14 - interviene Maria Vittori, discutendo la rilevanza alle motivazioni della sentenza, rigettando il ricorso degli operatori sanitari sollevata dalla regione Sicilia."

Vengono richiamate le sentenze del passato inerenti gli obblighi vaccinali e richiamando le correlazioni tra obbligo vaccinale e presenza di cure piuttosto che degli effetti avversi e, nella peggiore delle ipotesi, agli indennizzi.

"Il punto rilevante - conclude l'accademica, sostiene la corte costituzionale, è il fatto degli indennizzi, quindi eventi avversi e anche fatali sono sempre legittimi, sempre che sia indennizzato salvo che sia conclamata la correlazione.".

"Il principio della precauzione che fina ha fatto?" chiosa Maria Vittori.

Monica Seri interviene analizzando i molti punti di imprecisione e di errori conclamati che le sentenze in questione si evincono.

"Addirittura i giudici della Corte confondono il virus con la malattia." Oltre ai molti svarioni le sentenze non contemplano che il principio della prevenzione della diffusione del virus, tanto conclamato dai legislatori, non viene assolutamente raggiunto con la vaccinazione e l'obbligo che ne è conseguito per talune categorie professionali perderebbe il presupposto legale.

Tiziana Locatelli, commenta osservando che le sentenze sono di fatto delle operazioni di salvataggio promosse dalla Consulta. Almeno tre sono i passaggi contradditori, dove la libertà di autodeterminazione è allo stesso tempo un diritto condizionato da un trattamento sanitario che genera una limitazione della libertà personale.

La corte costituzionale osserva che non vaccinandosi rende incapace il lavoratore di svolgere la professione venendo meno a un adempimento anti contrattuale. Viene meno il rapporto sinallagmatico.

La consulta considera perciò legittima la scelta di non vaccinarsi ma rende privo di qualsiasi tutela il lavoratore. "Qui, il diritto diventa tiranno" conclude la Locatelli.

Lorenzo Maria Pacini - professore di Filosofia politica - tra le riflessioni che propone, sottolinea come "Ci siamo convinti che la dignità umana sia  subordinata al diritto e non al di sopra di essa. Il grave pericolo che avverto è il rischio di arrivare al punto di non ritorno, se non si reagirà prontamente a una tale sequenza di imposizioni".

Paradossalmente potrebbe giungere il momento nel quale, con una semplice decretazione venga imposto l'obbligo di assumere l'"Aspirina".

Loretta Bolgan, esperta di chimica farmaceutica, ha svelato come i dati di incapacità dei vaccini di arrestare la diffusione della malattia fossero noti sin dall'inizio. Il fatto che le sperimentazioni a cui i dati si riferivano erano su animali che si infettavano sviluppando comunque la malattia, nonostante la vaccinazione, ha convinto la comunità scientifica che i dati non fossero attendibili, pur destando molta preoccupazione.

"In realtà infatti l'EMA, - sottolinea la Bolgan - ha commentato che erano test in vivo e non potevano essere trasferiti i risultati sull'uomo e con grande tranquillità si è fatto finta che non fosse successo niente. Dati in seguito confermati da Pfizer e da Moderna e in seguito anche sull'uomo in quanto dal punto di vista clinico sappiamo benissimo che i vaccinati poi si infettano. Ecco quindi da subito si sapeva che non avrebbe fatto quello promesso.

Un seminario assolutamente  intenso e di altissimo profilo scientifico, tant'è che la prevista durata di 2,5 ore è stata estesa a quasi 4 ore in forza di un dibattito conclusivo, tra gli accademici e professionisti presenti che si sono affrontati in sapienza di diritto.

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