hanno fatto leva sull'art. 2087 del vigente Codice civile italiano, norma di chiusura del sistema infortunistico, e sull'art. 279 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per giustificare, da parte del datore di lavoro, la facoltà di imporre il trattamento vaccinale.
Ora, ad avviso di chi scrive, in assenza di una legge, risultato di una libera valutazione del legislatore (sentt. n. 370/1990, n. 258/1994, n. 118/1996 e n. 5/2018), che ne stabilisca l'obbligatorietà conformemente alla previsione del comma 2 dell'art. 32 della Costituzione repubblicana vigente, non é possibile utilizzare le disposizioni normative sopra citate, in quanto si determinerebbe una "iperestensione" potenzialmente arbitraria del potere datoriale che, in questo modo, andrebbe a sostituirsi illegittimamente al legislatore nel bilanciamento tra tutela individuale della salute e tutela collettiva.
Prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista)