Di Emilio Graziuso (*) 15 ottobre 2022 - In alcuni casi i nostri lettori riferiscono di aver letto su alcuni siti internet che tutte le multe elevate tramite autovelox non sono valide e, quindi, possono non essere pagate.
Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo:
1)le multe stradali o si pagano o si impugnano – qualora ne sussistano i presupposti - attraverso ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Non pagare e non impugnare, è, quindi, una scelta che il consumatore non dovrebbe mai fare, in quanto per lo stesso estremamente pericolosa. In questo modo, infatti, la multa permane ed a venir meno, con il decorso del termine previsto dalla legge per impugnare, è solo il diritto dell’automobilista a contestare;
2)la contestazione con lettera, diffida o ricorso in autotutela, non equivale ad impugnare il verbale di contestazione.
Tale contestazione, salvo che non venga accolta dal Comando che ha elevato la multa, può anche non produrre alcun effetto.
Anche in questo caso l’automobilista si potrebbe, quindi, trovare nella medesima situazione di cui al punto n.1;
3)come si è detto, le uniche forme di impugnazione del verbale di contravvenzione sono:
a)ricorso al Giudice di Pace;
b)ricorso al Prefetto.
Il ricorso al Giudice di Pace è l’atto introduttivo di un processo a tutti gli effetti, articolato in varie udienze, nel corso del quale le parti svolgono le proprie difese depositando vari atti e scritti difensivi.
Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace si conclude con sentenza di accoglimento o di rigetto del ricorso.
La procedura dinnanzi al Prefetto, invece, non è un processo ed ha una struttura meno articolata rispetto a quella dinnanzi al Giudice di Pace.
La Prefettura, quindi, potrà accogliere o rigettare il ricorso.
Attenzione, però, se il provvedimento conclusivo del procedimento di cui alla lettera b) è di rigetto, la sanzione pecuniaria contenuta nella contravvenzione viene raddoppiata;
4)da un punto di vista giuridico è bene ricordare che, in caso di opposizione dinnanzi al Giudice di Pace, la giurisprudenza ha sancito il seguente principio:
il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto a controlli di funzionalità e di taratura ove ne sia contestata l’affidabilità da parte dell’automobilista. Infatti, la rilevazione compiuta dall’apparecchiatura può presumersi attendibile se ne è stata eseguita la taratura e se il verbale attesti espressamente l’avvenuto adempimento di tale obbligo (di taratura).
In quest’ultimo caso è onere dell’automobilista contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.
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Autore (*)
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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