La descrizione della vicenda effettuata dal nostro lettore, sembrerebbe, almeno in linea teorica (ovviamente bisognerebbe effettuare un analisi più dettagliata del caso per riscontrare, in concreto, la sussistenza o meno di presupposti giuridici), configurare una “vacanza rovinata” con conseguente diritto per il turista al risarcimento del danno.
Proprio di recente, la Corte di Cassazione si è occupata dell’argomento stabilendo, in un caso analogo a quello in esame, che il turista può richiedere il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” sia all’organizzatore sia all’agenzia intermediaria che ha venduto il pacchetto limitandosi a fare affidamento semplicemente al catalogo senza verificare la corrispondenza con la realtà delle caratteristiche e la qualità dei servizi pubblicizzati.
Più in particolare, nel corso dei tre gradi del processo, conclusosi con la detta ordinanza della Suprema Corte, sono stati riscontrati:
a)la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati;
b)il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte;
c)il diritto del turista al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Per quanto riguarda, nello specifico, l’agenzia di viaggio, ad essa, come si è detto, la Corte di cassazione ha imputato una specifica responsabilità per aver venduto il pacchetto all inclusive facendo semplicemente affidamento su quanto riportato in catalogo senza compiere in concreto una verifica in merito ai servizi offerti ed alla qualità degli stessi.
Il compito dell’agenzia di viaggi è, infatti, secondo la decisione in esame, anche quello di scegliere con oculatezza l’organizzatore.
Ma cosa deve fare il consumatore che si trovi ad affrontare una disavventura come quella descritta dal nostro lettore?
Il primo consiglio di carattere generale è quello, già al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto del pacchetto turistico, di farsi consegnare e conservare scrupolosamente copia dello stesso e dell’opuscolo informativo contenente la descrizione dettagliata della struttura e dei servizi ad essa connessi.
Inoltre:
1)se giunti sul posto di villeggiatura ci si dovesse rendere conto che la struttura è difforme da come descritta, il turista dovrà fotografare e filmare i luoghi al fine di poter utilizzare tale materiale come prova per l’eventuale, successiva richiesta di risarcimento del danno;
2)qualora dovessero esservi dei disservizi della struttura, il consumatore dovrà raccogliere i dati di altri turisti presenti al fine di poterli, eventualmente, ascoltare come testimoni in una successiva causa;
3)sempre nel luogo di villeggiatura, è opportuno contattare immediatamente l’agenzia di viaggi ed il tour operator e denunziare l’accaduto preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o fax;
4)non appena terminata la vacanza, diffidare formalmente il tour operator e/o l’agenzia di viaggi al risarcimento del danno economico e da vacanza rovinata patito
_________________________________________________
Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
Per Informazioni e contatti scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"