Sabato, 08 Gennaio 2022 07:50

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: iscrizione ipotecaria sproporzionata e risarcimento del danno In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è uno spazio aperto nel quale dar “Voce”, dopo averla ascoltata attraverso le domande e le segnalazioni che perverranno alla nostra redazione, ai diritti del cittadino, inteso in tutte le sue declinazioni, quali, ad esempio, consumatore, risparmiatore, utente, contraente debole.

Proprio dalle richieste di chiarimento che i lettori sottoporranno alla attenzione della rubrica, infatti, si prenderà spunto per gli approfondimenti settimanali, fornendo in questo modo, da un lato, una risposta ai dubbi ed interrogativi del singolo, dall’altro, una informazione di carattere generale su tematiche di interesse collettivo.

Di Emilio Graziuso (*) 8 gennaio 2022 - “Ho subito una iscrizione ipotecaria su beni di valore notevolmente maggiore rispetto all’importo dell’esposizione debitoria. Oltre alla riduzione delle ipoteche posso agire per il risarcimento del danno?”

La domanda posta dal nostro lettore è molto interessante, in quanto, si tratta di una ipotesi non isolata ma verificatasi con una certa frequenza.

Tanto è vero che anche la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunziarsi in una fattispecie analoga a quella segnalata alla nostra “Agorà”, stabilendo che il creditore, qualora ne ricorrano i presupposti nel singolo caso, può essere chiamato a rispondere del danno causato da una iscrizione ipotecaria eccessiva, se non, addirittura sproporzionata, rispetto all’ammontare del debito.

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà o impossibilità di vendita dei beni ipotecati o alla difficoltà di accesso al credito.

Ed ancora, al vero e proprio effetto domino rappresentato dalle iscrizioni ipotecarie eseguite dagli altri istituti di credito una volta che, il creditore ha iscritto ipoteca su immobili che potevano, tranquillamente, restare esclusi da tale misura.

Il creditore, infatti, non ha il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite o in modo sproporzionato rispetto al credito vantato.

Il soggetto che iscrive ipoteca, quindi, deve assumere un comportamento incentrato sui principi di buona fede e diligenza e, quindi, non sfociare nell’ “abuso” allo strumento ipotecario.

Qualora il debitore dovesse promuovere un procedimento di riduzione di ipoteca, il comportamento tenuto in quella sede dal creditore, dovrà essere valutato anche ai fini della eventuale successiva causa di risarcimento del danno.

Se, infatti, il creditore si dovesse opporre nonostante sia chiara la sproporzione dei beni sottoposti ad ipoteca rispetto al credito vantato, il Tribunale chiamato a pronunziarsi sulla successiva  domanda risarcitoria dovrà tener conto, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, anche di tale comportamento.

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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