Di Emilio Graziuso 1 gennaio 2022 - Gentili lettrici e lettori della Gazzetta dell’Emilia auguri di buon 2022 da parte della nostra rubrica “L’Agorà del Diritto” e mia personale, nella speranza che possa essere un anno ricco di salute e soddisfazione sotto tutti i punti di vista.
Grazie anche per il tempo che, in un giorno di festa, dedicare all’ “Agorà”.
Purtroppo, non vi sono argomenti di diritto che possano entrare in sintonia con il clima festoso del giorno di capodanno e per quanto il nostro impegno sia quello di affrontare tematiche complesse nel modo più leggero e divulgativo possibile, non vi sono temi che suscitino particolare allegria.
Forse speranza, questa penso che con la nostra “Agorà” riusciamo a suscitarla puntando, di volta in volta, i riflettori sulle possibili vie di uscita dalle situazioni problematiche e critiche che ci vengono prospettate.
Il diritto, infatti, è speranza.
Speranza di far valere i propri diritti e non vederli calpestati, speranza di far trionfare la giustizia, speranza di contribuire alla creazione di un mondo migliore.
Non essendoci argomenti particolarmente adeguati ad un giorno come il primo dell’anno, risponderemo ad una domanda posta da un nostro lettore, come se oggi fosse un ordinario appuntamento settimanale nella nostra “Agorà”.
“Cosa succede se il genitore sul quale è grava l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli ha una dichiarazione dei redditi nettamente più bassa rispetto all’effettivo tenore di vita?”
La risposta al quesito posto dal nostro lettore la offre la Corte di Cassazione che ha, recentemente, affrontato la problematica in esame.
Più in particolare, la Suprema Corte ha stabilito che per quantificare il mantenimento dei figli non possono essere prese in considerazione le sole entrate reddituali.
In altre parole, l’Autorità Giudiziaria svolgere una analisi economica più ad ampio raggio tenendo conto non solo dei redditi dichiarati ma anche dell’effettivo tenore di vita del genitore a carico del quale sarà posto l’assegno.
Ovviamente, genitore che chiede l’assegno di mantenimento per i figli dovrà fornire le prove della discrasia tra i redditi dichiarati ed il tenore di vita dell’altro genitore.
Il Tribunale, in questi casi, nel decidere l’importo dell’assegno di mantenimento potrà far ricorso alle c.d. “presunzioni di reddito”, sulla base dello stile di vita dell’obbligato alla corresponsione in favore dei figli oppure all’accertamento da parte della polizia tributaria.
In ogni caso, qualora vi sia una differenza notevole tra i redditi dichiarati ed il tenore di vita goduto, si consiglia al genitore che chiede l’assegno di mantenimento per i figli di fornire al magistrato più prove possibili per individuare il tenore di vita “effettivo” dell’altro genitore.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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