Poiché è direttamente la legge ad indicare la durata del mandato elettivo degli organi, il Consorzio non può decidere di prorogarne la permanenza in carica oltre il suddetto termine. Non è, cioè, consentito a chi ha il dovere di provvedere alla sostituzione dell’organo elettivo di determinarne la durata dopo la scadenza del mandato previsto dal legislatore. Ciò vale per il Consorzio, ma vale anche per qualsiasi altro ente pubblico. Non è un caso che la decisione sul rinvio delle elezioni amministrative in ragione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 non sia stata assunta dai sindaci delle varie città interessate, bensì dal Governo che ha appunto disposto il rinvio delle stesse con DL 25/2021.
Dunque, fintanto che il Parlamento, il Governo o la Regione non dispongano il rinvio delle elezioni consortili in considerazione della situazione epidemiologica in corso, l’Ente è obbligato a proseguire il procedimento elettorale avviato.
Naturalmente, il Consorzio, nell’organizzazione dei seggi e nelle operazioni di voto, si atterrà al protocollo sanitario adottato dal Ministero della Salute per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché allo specifico protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni per i consorzi di Bonifica adottato dalla Regione Emilia-Romagna il 2 dicembre 2020 e utilizzato dai consorzi di bonifica dell’Emilia Romagna che hanno regolarmente svolto le elezioni nel mese di dicembre. Dell’osservanza di tali disposizioni il Consorzio ha informato la Regione Emilia-Romagna chiedendo di confermarne l’attualità.