Acadi fornisce il proprio punto di vista al Comune di Livorno sul Regolamento in materia di gioco su distanze e orari.
Di seguito la lettera con la quale ACADI, Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, ha dato riscontro al Comune di Livorno sulla bozza di regolamento in materia di gioco, con distanze e orari, che le è stato sottoposto in visione e del quale si è discusso nell'assemblea pubblica dell'8 febbraio e nella riunione del 18 febbraio.
"La scrivente A.C.A.D.I. - Associazione Concessionari di Giochi Pubblici - ha come associati: Admiral Gaming Network S.r.l., Cirsa Italia S.p.A., Gamenet S.p.A., HBG Connex S.p.A., Lottomatica Videolot Rete S.p.A., NTS Network S.p.A. e Snaitech S.p.A. Essi rappresentano oltre il 70% del sistema di controllo del gioco pubblico e regolamentato in Italia, generando e versando oltre 7 dei circa 10 miliardi di euro all'anno di gettito erariale, riveniente dalla spesa degli utenti pari a circa 18,5 miliardi di euro all'anno.
Relativamente all'introduzione di criteri di distanze minime da luoghi sensibili, per l'apertura e al trasferimento di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, si sottolinea che l'art. 5 della bozza di Regolamento, pur facendo diretto riferimento al corrispondente art. 4 della L.R. Toscana 57/2013, è concepito in mancanza delle necessarie e preliminari verifiche tecniche sul territorio della città.
Infatti, la concreta applicazione di un "distanziometro" di ben 500 metri da una tale pluralità di luoghi sensibili, come quelli individuati, può essere attuata sul territorio livornese solo previa attenta e specifica verifica tecnica (mediante mappatura del territorio) finalizzata ad accertare se il combinato disposto della pluralità delle categorie dei luoghi sensibili, la loro collocazione sul territorio comunale e la notevole distanza da rispettare, non costituisca, con le regole urbanistiche vigenti, una vera e propria "espulsione" del gioco lecito dall'intero territorio livornese, costituendo come tale un errore tecnico che inficerebbe la tenuta del Regolamento stesso.
Pertanto l'Associazione chiede che il Comune di Livorno, prima dell'approvazione del Regolamento, effettui una valutazione peritale tecnica preventiva finalizzata a verificare:
(i) l'applicazione concreta sul territorio del Comune (a) dei luoghi sensibili esistenti, (b) del raggio di interdizione ad ognuno relativo e (c) delle aree di divieto così determinate;
(ii) l'analisi delle norme urbanistiche sui territori residuali rispetto ai divieti del punto (i) in merito all'insediabilità delle realtà destinatarie del divieto;
(iii) l'analisi di insediabilità effettiva sui territori residuali rispetto ai divieti di cui al punto (i) e (ii), indicando espressamente quale sia la percentuale residuale di insediabilità rispetto al territorio comunale.
Tutto ciò al fine di prevenire il cosiddetto "Effetto Espulsivo", e quindi l'espulsione dell'offerta pubblica di gioco, l'invasione dell'offerta illegale, la chiusura di imprese sane del comparto e la perdita delle relative forze occupazionali anche evitando ipotesi di danno erariale per la perdita di gettito e per le istanze risarcitorie che potranno essere valutate all'esito della eventuale dichiarazione di illegittimità del Regolamento. In proposito si richiamano l'annullamento del Regolamento del Comune di Bologna (Consiglio di Stato, sent. nn. 578 e 579 del 2016) e l'analisi peritale che il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Domodossola per le stesse problematiche (Consiglio di Stato, ord. n. 3624 del 2018).
Si precisa peraltro che studi scientifici mettono in risalto la non adeguatezza, se non la dannosità, della misura totalmente interdittiva del gioco pubblico tale da rendere regolamenti siffatti contro lo scopo della stessa norma istitutiva (studi che, su richiesta, l'Associazione è disponibile ad inviare).
Con riferimento alla disciplina delle fasce di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, si segnala sin d'ora che il potere di adozione di un'apposita ordinanza sindacale, allo stato della normativa e giurisprudenza applicabile, deve necessariamente soggiacere a una approfondita istruttoria dell'esigenza di tutela della salute pubblica nello specifico territorio livornese. Istruttoria, anch'essa da redigere preventivamente rispetto all'adozione del regolamento.
Inoltre, ai sensi di quanto prescritto dall'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, le fasce ore di interruzione consentite non potranno essere superiori a 6 complessive al giorno, da definire previa intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di consentire un'applicazione omogenea di tali limiti sul territorio nazionale e anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del loro rispetto".