Il Ministro della Salute Stephen Donnelly, relativamente al consumo delle bevande alcoliche, ha convertito in legge i regolamenti 2023 sulla salute pubblica e le restanti disposizioni della sezione 12 della legge sulla salute pubblica.
Agroalimentare. Etichetta Nutriscore per gli alimenti, l'assessore Mammi interviene a sostegno della salubrità dei prodotti Made in ER: "Inaccettabile una classificazione che contribuisce solo a disinformare i consumatori. Il nostro cibo è sicuro e sano"
Verona, 10 marzo 2021. È fissato per il primo semestre 2022 l’orizzonte per l’introduzione dell’obbligo di etichettatura di origine a livello Ue. A dare la notizia - riportata nell’ultimo numero de L’Informatore Agrario -,
Reggio Emilia, 24 aprile 2020 – Prosegue senza sosta la battaglia del Consorzio del Parmigiano Reggiano per la tutela del consumatore contro inganni e frodi.
Dopo una lunga querelle, il colosso americano delle zuppe Campbell’s – che produce un fatturato di 8 miliardi l’anno – ha comunicato di accettare le richieste del Consorzio di tutela di eliminare dalle etichette dei suoi prodotti qualsiasi riferimento al Re dei Formaggi.
Sulla linea di sughi “Prego” erano infatti visibili foto di porzioni di formaggio con i noti puntini che vengono impressi all’origine su ogni forma di Parmigiano Reggiano.
I sughi Campbell’s riportano in etichetta l’ingrediente parmesan che nulla ha a che vedere con l’originale prodotto Dop italiano.
Per questo motivo, il Consorzio - con il supporto dello studio legale Shepherd, Finkelman, Miller & Shah, LLP - si è opposto ed ha richiesto all’industria conserviera statunitense di rimuovere le immagini in quanto ingannevoli per gli acquirenti.
Ricordiamo che il Parmigiano Reggiano è una Dop e che, come tale, può essere prodotta solo in zona tipica: nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, parte di Bologna e di Mantova e che l’utilizzo del marchio di origine (i famosi puntini riportanti la denominazione: “Parmigiano Reggiano”) possono essere riferiti solo all’autentico prodotto italiano.
Non è la prima battaglia che il Consorzio affronta contro multinazionali dalle risorse economiche pressoché illimitate.
Risale a qualche mese fa il ricorso depositato contro la Kraft Foods Group Brands LLC che sta tentando di ottenere la registrazione del ‘KRAFT PARMESAN CHEESE’ come marchio ufficiale in Nuova Zelanda, dove il Consorzio da oltre 20 anni ha registrato il marchio Parmigiano Reggiano. E ci sono altre cause contro Kraft in diversi paesi: Australia, Uruguay, Paraguay, Cile, Thailandia, Ecuador.
“Il Consorzio Parmigiano Reggiano è attento e pronto a combattere ogni frode - ha evidenziato il presidente Nicola Bertinelli - questo successo alimenta la nostra fiducia nella battaglia per la difesa del ‘parmesan’ che stiamo conducendo da decenni, prima in Europa e ora nel Mondo. Se una multinazionale come Campbell usa le immagini del Parmigiano Reggiano su un prodotto contenente parmesan, questa è la prova evidente che per i consumatori di Campbell il nome ‘parmesan’ non è generico, e viene legato alla DOP Parmigiano Reggiano”.
Al Mercato Campagna Amica di Natale al Barilla Center. Firme eccellenti del mondo dello sport, della politica, della cultura e dello spettacolo a sostegno della petizione europea contro cibi "fake"
La battaglia di Coldiretti contro il cibo anonimo continua e si allarga con il fronte europeo per la trasparenza in etichetta con l'iniziativa dei Cittadini Europei "Scegli l'origine". Si tratta – comunica Coldiretti - di una petizione per chiedere all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti, per proteggere la nostra salute, prevenire le frodi alimentari e garantire ai consumatori il diritto a sapere, in modo chiaro e trasparente, cosa mettono in tavola.
L'obbligo di indicare l'origine è una battaglia storica di Coldiretti, condivisa dai cittadini consumatori che ritengono necessario superare l'atteggiamento incerto e contradditorio dell'Unione Europea sull'origine del cibo per contrastare un fenomeno, quello dei falsi e dei tarocchi, che solo all'Italia costa oltre 100 miliardi di euro all'anno nel mondo.
Più di quattro italiani su dieci (42%) sono disponibili a pagare oltre il 10% in più pur di avere garantita l'origine Made in Italy del prodotto dal campo alla tavola secondo un'indagine Coldiretti/Ixe.
La petizione gode del sostegno di numerose organizzazioni e sindacati di rappresentanza al fianco della Coldiretti ed è condivisa sul territorio provinciale anche da esponenti del mondo dello sport, della politica, della cultura e dello spettacolo che, presso il Mercato di Campagna Amica al Barilla Center nei sabati 8, 15 e 22 dicembre, firmeranno la petizione per ottenere un'etichetta chiara che indichi l'origine degli alimenti, per prevenire e combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo la salute. Hanno già garantito la loro presenza, per sabato 8 dicembre, rappresentanti delle Zebre Rugby Club; una rappresentanza della 1^ Squadra Femminile (Eccellenza) e della Squadra Juniores Parma calcio accompagnate da alcuni allenatori.
Insieme a loro, tutti i cittadini potranno partecipare per sostenere la petizione contro cibi "fake" nello spazio informativo di Coldiretti allestito ad hoc nel Mercato di Campagna Amica, dove potranno fare anche acquisti dei prodotti di qualità e di stagione dei produttori agricoli, da mettere in tavola per le feste del peridio natalizio.
"In occasione delle festività – commenta la Presidente di Agrimercato Parma Paola Bartoli – il mercato di Campagna Amica si presenta in veste tutta natalizia già a partire dall'8 dicembre con un'ampia offerta di prodotti tipici del territorio che i cittadini potranno scegliere per comporre pacchi regalo e realizzare cadeau da mettere sotto l'albero o da donare ad amici e parenti nel segno della qualità e del buon gusto. I nostri produttori saranno lieti di rispondere alle esigenze dei cittadini e consigliarli al meglio sugli acquisti".
Mercoledì 9 maggio scattano le sanzioni per le irregolarità. Le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna presentano alle imprese il servizio Food Label Check.
Quasi tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni UE sull'informazione da fornire ai consumatori sui prodotti alimentari preconfezionati, il 15 dicembre 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2018) che stabilisce le relative sanzioni e che entrerà in vigore il prossimo 9 maggio.
Obbligatorie o volontarie che siano, le informazioni al consumatore devono essere conformi alle regole: ingredienti, allergeni, conservazione, scadenza, congelamento, Paese di origine o di provenienza, dovranno essere forniti attenendosi ai criteri dettati dal Regolamento UE n. 1169/2011 e al Regolamento UE n. 1924/2006 sull'uso dei claim nutrizionali.
Stesso discorso per ciò che riguarda le dichiarazioni nutrizionali.
Per supportare le imprese in questo adempimento Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna hanno realizzato un servizio a pagamento, FOOD LABEL CHECK, per la compilazione e la stampa di bozze di etichette per la vendita preconfezionata, sfusa e online nel settore gastronomico.
Food Label Check elabora per ogni combinazione di ingredienti, semilavorati, additivi, quantità e perdite di lavorazione, un prototipo aggiornato di etichetta con: lista degli ingredienti; indicazione degli allergeni; possibilità di evidenziare la percentuale di quantità di un singolo ingrediente rispetto al peso complessivo del prodotto (quid); dichiarazione nutrizionale; una indicazione automatica di claim nutrizionali utilizzabili; tre diversi formati stampabili in pdf; versione bilingue (italiano e tedesco).
Grazie ad una banca dati di più di 4.000 tra ingredienti, semilavorati e additivi, ognuno dei quali con i relativi valori nutrizionali scientificamente provati, l'applicazione consente al produttore di inserire la propria ricetta, compilare e stampare velocemente l'etichetta con il relativo valore nutrizionale. In questo modo è possibile soddisfare in velocemente alle richieste dei già citati Regolamenti UE n. 1169/2011 riguardo all'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari e n. 1924/2006 sull'uso dei claim nutrizionali.
Nel caso in cui in Food Label Check non sia presente un ingrediente o un semilavorato, l'operatore può contattare esperti appositamente selezionati ai quali fornire la relativa scheda tecnica che verrà validata e inserita nella banca dati. Tali esperti sono a disposizione delle imprese anche per eventuali quesiti e consulenze sull'etichettatura nutrizionale e generale, nonché su sicurezza alimentare, indicazioni di vendita in UE ed esportazioni extra UE.
Nelle prossime settimane in tutte le Camere di commercio della regione saranno organizzati eventi finalizzati alla presentazione del servizio FOOD LABEL CHECK insieme a un approfondimento sulla normativa inerente l'etichettatura alimentare e all'illustrazione della nuova disciplina sanzionatoria.
Per ora sono stati programmati questi appuntamenti, tutti con inizio dalle ore 14.30:
- 15 maggio, Camera di commercio di Ferrara;
- 6 giugno, sede di Rimini, Camera di commercio della Romagna;
- 7 giugno, Camera di commercio di Ravenna;
- 13 giugno, Camera di commercio di Reggio Emilia.
Per tutte le informazioni sul servizio Food Label Check, consultare il sito: http://www.ucer.camcom.it/food-label-check
La soddisfazione dell'OI Pomodoro da industria del Nord Italia: "Una tutela in più per i consumatori ed un valore aggiunto per i produttori"
Parma 23 ottobre 2017 - "Siamo sempre stati in prima fila nel richiedere l'introduzione dell'etichetta d'origine per i derivati del pomodoro. La firma del decreto che ne introduce la sperimentazione per due anni in Italia ci soddisfa. Consideriamo questo provvedimento un'ulteriore tutela per i consumatori ed un valore aggiunto per tutti i produttori del Nord Italia che potranno vedere ulteriormente certificata e riconosciuta la qualità della loro produzione Made in Italy".
Questo il commento di Tiberio Rabboni, presidente dell'OI Pomodoro da industria del Nord Italia, alla notizia della firma del decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro da parte dei ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dello Sviluppo economico.
"Già lo scorso giugno – ha ricordato Rabboni – tutta la nostra filiera aveva chiesto l'introduzione dell'etichetta nel corso di un'audizione alla commissione Agricoltura della Camera e, a settembre, aveva accolto positivamente l'impegno del Governo per l'introduzione dell'obbligo dell'indicazione dell'origine del pomodoro, poi sancito dalla firma del decreto interministeriale di sabato scorso.
Ora l'auspicio è che il decreto italiano solleciti anche l'Unione Europea a disciplinare l'obbligo dell'origine in etichetta, considerato che la produzione del Nord Italia è esportata per i due terzi".
I contenuti del decreto
Il decreto interministeriale – secondo quanto resto noto da una nota del ministero delle Politiche agricole - introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura per i derivati del pomodoro, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso.
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.
Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue, Paesi Ue e non Ue.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".
Origine visibile in etichetta
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.
In vigore fino a piena attuazione del regolamento Ue 1169
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
Editoriale: Caccia agli evasori e equità sociale o quasi. - In Flessione i formaggi duri e il latte spot. - Prezzo a riferimento del latte a uso industriale 1° quadrimestre- Cereali e dintorni. Mercati relativamente stabili e consumi interni sempre sottotono. - Pomodoro. Mutti spa si aggiudica l'asta Copador. Soddisfazione confagricoltura. - Acqua Campus - migliore efficienza distributiva delle acque - Grandine, si fa la conta dei danni - Il vero fango è QUI. Farm Run 2017. Tra agonismo e divertimento. - Vinitaly riesce ancora a stupire e a rinnovarsi. - Ismea, con l'etichettatura oltre un milione di formaggi "mappati.
SOMMARIO
Anno 16 - n° 16 23 aprile 2017
1.1 editoriale
Caccia agli evasori e equità sociale o quasi.
2.1 lattiero caseario
In Flessione i formaggi duri e il latte spot.
3.1 latte
In vigore le nuove norme in materia di etichettatura latte.
4.1 latte prezzo riferimento
Prezzo a riferimento del latte a uso industriale 1° quadrimestre
4.2 vinitaly closing
Vinitaly, l'edizione 50+1 cresce ancora
5.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Mercati relativamente stabili e consumi interni sempre sottotono.
6.1 pomodoro Pomodoro. Mutti spa si aggiudica l'asta Copador. Soddisfazione confagricoltura.
6.2 siccità e bonifiche Acqua Campus - migliore efficienza distributiva delle acque
6.3 maltempo Grandine, si fa la conta dei danni
7.1 Farm Run - eventi all'aria aperta Il vero fango è QUI. Farm Run 2017. Tra agonismo e divertimento.
8.1 vinitaly Vinitaly riesce ancora a stupire e a rinnovarsi.
9.1 etichettatura Ismea, con l'etichettatura oltre un milione di formaggi "mappati.
10.1 promozioni "vino" e partners
11.1 promozioni "birra" e partners
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(Scarica il PDF alla sezione allegati)
Ismea, con etichettatura origine oltre 1 milione di tonnellate di formaggi totalmente "mappati". Con l'indicazione del paese di mungitura e di quello di condizionamento o trasformazione viene scritto un nuovo capitolo nel rapporto di maggiore trasparenza tra produzione e consumo nel sistema agroalimentare.
Si tratta di un cambiamento fondamentale soprattutto nel mercato italiano dei formaggi, che vedeva sinora tutelata l'origine solo per i formaggi Dop e Igp, e che ora vedrà complessivamente tutelati oltre un milione di tonnellate di formaggi prodotti e commercializzati in Italia.
Secondo i dati di Ismea, infatti, il provvedimento consentirà al consumatore di conoscere l'origine delle materie prime di potenziali ulteriori 510.000 tonnellate di formaggi non Dop prodotti e commercializzati in Italia, che si aggiungeranno alle 513.000 tonnellate di formaggi già certificati.
Nell'ambito degli acquisti domestici di latte e derivati, i formaggi e latticini costituiscono il 60% della spesa delle famiglie italiane, cui si aggiungono l'8% del latte fresco, il 13% del latte UHT, il 13% dello yogurt, il 2% della panna, e il 3% del burro.
(Fonte Ismea Roma 18 aprile 2017))
Assolatte risponde alle 25 domande più "gettonate" dai consumatori. Con la nuova etichettatura la maggior parte dei dubbi che potrebbero sorgere al momento dell'acquisto potranno trovare risposta dalla seguente selezione di domande.
A partire dal 19 aprile scattano le nuove norme per l'etichettatura del latte. Un Sistema per garantire la tracciabilità e la provenienza.
1. Da oggi devono cambiare tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari?
Sì, dal 19 aprile 2017 le aziende non possono più utilizzare gli imballaggi non conformi. A meno che tali imballaggi, la cui stampa sia stata ordinata prima del 19 gennaio 2017, non riportino già volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal Decreto.
2. Le indicazioni possono essere messe sul retro della confezione?
Sì. La normativa non prevede posizionamenti specifici per le indicazioni sull'origine e, quindi, le aziende possono quindi decidere in quale parte della confezione apporla. Ovviamente le indicazioni dovranno essere visibili, facilmente leggibili e posizionate in modo da non confondere il consumatore o interferire con le sue scelte.
3. Si possono trovare in vendita confezioni su cui l'indicazione dell'origine del latte è stata fatta con un'apposita etichetta?
Si, è consentito ma a due condizioni: le etichette adesive devono essere inamovibili e possono essere usate solo fino a quando non vengono aggiornati tutti i materiali di confezionamento.
4. Fino a quando è possibile commercializzare prodotti con etichettatura non conforme alle disposizioni del decreto?
I prodotti immessi sul mercato prima del 19 aprile 2017 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017. I prodotti etichettati alla data del 18 aprile 2017 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.
5. Cosa cambia per i formaggi che sono già in fase di stagionatura e che verranno messi in vendita nei prossimi mesi?
I prodotti in corso di stagionatura possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 16 ottobre 2017.
6. La nuova etichettatura si applica a tutti i prodotti contenenti latte?
No, riguarda solo quelli contenuti nell'elenco allegato al decreto: latte, panna, yogurt, kefir, burro, formaggi e latticini, come mascarpone e ricotta.
7. I prodotti lattiero-caseari realizzati in Italia con latte proveniente da un altro Paese della Ue sono sicuri? Certo, perché in tutti i Paesi della Ue gli standard di qualità e di sicurezza del latte sono garantiti da un sistema di norme e controlli molto severo, e rispondono ai medesimi criteri. Tutti i produttori lattiero-caseari della Ue devono realizzare e lavorare latte di qualità, conforme ai rigidi parametri europei e, prima di poter essere lavorato, deve superare numerosi controlli obbligatori quotidiani. Inoltre tutte le aziende lattiero-casearie di ogni Paese della Ue devono rispettare i medesimi regolamenti comunitari che le obbligano a garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e la massima sicurezza dei prodotti.
8. Da dove viene il latte extra Ue usato in Italia?
Fondamentalmente da Paesi con una lunga e apprezzata tradizione lattiera, come la Svizzera.In Italia, invece, non arrivano latte e prodotti lattiero caseari dalla Cina o da altre destinazioni esotiche e lontane.
9. Cosa cambia per i prodotti lattiero-caseari DOP e IGP?
Niente. Per i formaggi DOP e le IGP si continuano ad applicare le regole generali di etichettatura, oltre alle previsioni del Regolamento (UE) n.1151/2012 e le disposizioni eventualmente previste dagli specifici disciplinari di produzione.
10. Che novità ci sono per i prodotti biologici?
Nessuna. Ai prodotti da agricoltura biologica si applica quanto previsto dal Regolamento n.834/2007.
11. Il decreto si applica al latte fresco?
No. Per il latte fresco continua ad applicarsi quanto previsto dall'allegato B del decreto interministeriale 27 maggio 2004.
12. Su quale tipo di latte si trova la nuova etichettatura?
Su tutti i latti alimentari diversi da quello fresco, come, ad esempio il latte Uht e il latte ESL (Extended shelf-life), a prescindere dal tipo di animale ( mucca, capra, pecora, bufala, ecc).
13. I prodotti usati in bar, ristoranti e mense devono riportare l'origine del latte sulle confezioni?
Sì, perché il decreto si applica a tutti i prodotti preimballati destinati ad essere venduti come tali al consumatore finale o alle collettività.
14. I prodotti destinati alle industrie alimentari sono sottoposti alle disposizioni del decreto?
No. Tuttavia nel Regolamento Ue n. 1169/11 viene specificato che "gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2".
15. Nel caso di confezioni multilingua le indicazioni di origine devono essere scritte anche nelle lingue dei paesi di destinazione?
No, perché il decreto si applica solo ed esclusivamente ai prodotti destinati al mercato nazionale.
16. Cambia anche l'etichettatura dei prodotti sfusi e di quelli take away (cioè confezionati nei punti vendita della distribuzione moderna)?
No, perché per il Regolamento Ue n.1169/2011 gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta non sono considerati "alimenti preimballati".
17. La nuova etichettatura riguarda anche i latti aromatizzati (ad esempio al cacao o alla vaniglia)?
No. Il ministero delle Finanze ha chiarito in un'apposita risoluzione che i latti aromatizzati appartengono alla categoria delle bevande.
18. L'indicazione dell'origine del latte vale solo per prodotti commercializzati sul territorio italiano?
Sì, quelli destinati a essere venduti all'estero non hanno l'obbligo di indicazione dell'origine del latte.
19. Il termine "condizionamento" è sinonimo di "confezionamento"?
No. Per "paese di condizionamento" si intende il luogo dove il latte alimentare destinato al consumatore finale è stato sottoposto all'ultimo trattamento termico.
20. Nei prodotti preimballati è possibile omettere il luogo di trasformazione o quello di confezionamento?
Sì, la circolare dà la possibilità di utilizzare in maniera disgiunta le due operazioni, riservando il termine condizionamento al latte alimentare mentre il termine trasformazione ai prodotti lattiero-caseari. Salvo, ovviamente, la facoltà di poter utilizzare comunque la dicitura completa.
21. Nel caso in etichetta sia specificato "latte di Paesi UE/non UE" e "latte condizionato o trasformato in Paesi UE/non UE", è obbligatorio indicare anche il paese in cui sono avvenute queste operazioni?
No.
22. E' corretto leggere "origine del latte: UE" se la mungitura è avvenuta in più Paesi Ue e la trasformazione è avvenuta in Italia?
Sì, in quanto l'Italia fa parte dell'Unione Europea.
23. Oltre alle indicazioni obbligatorie, si possono trovare sulle etichette altri claim sull'origine o la provenienza del prodotto finito, come "Made in Italy" o "latte 100% italiano"?
Sì. Come indicato dall'articolo 1 comma 3, l'origine del prodotto finito è quella prevista dalla normativa comunitaria e non è quindi disciplinata dal decreto. Tale indicazione deve considerarsi volontaria e consentita nella misura in cui non induca in errore il consumatore. Anche la Circolare consente di aggiungere alle diciture di origine previste dal decreto, indicazioni con significato equivalente quali a titolo esemplificativo: "nodini di latte pugliese" o "100% latte sardo", "Made in Italy", "latte 100% italiano", "100% latte italiano" o "latte italiano 100%".
24. Le nuove indicazioni valgono anche per i semilavorati o gli eventuali ingredienti derivati dal latte (come panna, burro e siero di latte) utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero caseari preimballati?
In questi casi l'etichetta dei prodotti riporta l'origine del latte utilizzato per la fabbricazione di tali ingredienti e il paese di trasformazione degli stessi. In alternativa c'è la possibilità di indicare il paese di trasformazione del prodotto finito preimballato.
25. A quanto ammontano le sanzioni per le aziende che non rispettano questa norma?
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. La sanzione ridotta ai sensi della normativa vigente dovrebbe quindi essere pari a 3.166 euro (un terzo del massimo a norma dell'art. 16 della Legge n. 689/1981).