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Particolare rilevanza nella ristrutturazione di un'azienda in crisi è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante fase intercorrente tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.
di Mario Vacca Parma 27 aprile 2019 - Ancorché la ristrutturazione di un'impresa in crisi sia talvolta possibile anche senza il ricorso a nuovi finanziamenti a titolo di debito, le opzioni disponibili sono più numerose se la ristrutturazione è accompagnata da nuova finanza. La nuova finanza, infatti, consente di disporre di maggiori risorse sia per la gestione della fase di emergenza, sia per la successiva impostazione del processo di ritorno al valore.
A riguardo la disciplina è dettata negli artt. 182-quater e 182-quinquies, L.F. ed è valida per i finanziamenti ottenuti sia nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.), sia in quello del concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda
I crediti derivanti da finanziamenti erogati prima ed funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili solo se siano previsti dal piano di cui all'art. 160 L.F. o dall'accordo di ristrutturazione e purché successivamente la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
Finanziamenti erogati in fase di esecuzione delle procedure
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.
Finanziamenti soci
La prededucibilità si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Non vi è limitazione nel caso in cui il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.
Finanziamenti espressamente autorizzati dal Tribunale
Nel novero di una domanda di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale - verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione - può autorizzare a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F., attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
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di Mario Vacca Parma 20 aprile 2019 - Il presupposto soggettivo delle procedure richiamate nei precedenti articoli prevede che possano accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili. Rimarrebbero esclusi le società o gli imprenditori che non rappresentino i requisiti minimi e che, quindi, rimarrebbero in un limbo in quanto non fallibili ma senza una procedura atta a tutelare un accordo con i creditori.
La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla legge 27.01.2012, n. 3, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano in quanto introduce la possibilità dell'esdebitazione. La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai Creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge fallimentare. Prevedendo nel proprio ordinamento una procedura dedicata all'insolvente civile persona fisica, l'Italia si è allineata agli altri Paesi occidentali, come raccomandato dalla Banca Mondiale, ed ha completato le fattispecie astratte delle procedure concorsuali.
Tale procedura si sostanzia nel diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla persona fisica, (consumatore/privato cittadino ma anche all'imprenditore agricolo) in sostanza, è stata riconosciuta la possibilità concreta di ripartire con una nuova attività commerciale.
La legge consente di accedere alla procedura di risanamento del debiti e rivolgersi all'organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato e presentare al giudice un piano di rientro del debito. L'accordo approvato dal giudice genera la cd. esdebitazione quindi la riduzione del debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare mentre la parte residuale viene cancellata. Nell'eventualità che il piano non venisse approvato è prevista comunque la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.
La disciplina prevede tre procedure:
I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali) che hanno contratto debiti durante l'esercizio di impresa possono accedere alternativamente a 2 tipi di procedure: Accordo da sovraindebitamento e Liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.
Il consumatore invece può accedere a 3 procedure diverse che sono:
1) Accordo con i creditori: è previsto dall'articolo 7 della legge sul sovraidebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di una ristrutturazione del debito in base ad un piano; procedura meno favorevole rispetto al piano, dal momento che potrà essere approvata con il raggiungimento della maggioranza del 60% dei creditori.
2) Piano del consumatore: Tale procedura, non ha bisogno dell'accordo tra i creditori, perché è il Giudice a decidere anche se la proposta deve essere comunque superiore rispetto a quanto i creditori potrebbero ottenere attraverso la liquidazione del patrimonio; trattasi quindi della procedura più vantaggiosa per le persone fisiche che hanno contratto dei debiti al di fuori della attività imprenditoriale o professionale. Per accedere al piano consumatore occorre che vi siano le seguenti condizioni:
Sovraindebitamento;
Il debitore deve essere un soggetto escluso dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare, per cui è applicabile solo ai consumatori, imprenditori agricoli, start up innovativa ecc.
Il debitore non deve aver fatto ricorso al piano del consumatore nei 5 anni precedenti e non deve aver subito la risoluzione, cessazione o revoca degli effetti del piano.
Il debitore deve fornire tutta la documentazione per ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
3) Liquidazione del patrimonio di tutti i beni: "Procedura Salvagente" a cui il cittadino può accedere non avendo i requisiti per poter scegliere quali dei suoi beni cedere. Fatta eccezione dei beni impignorabili verrano liquidati tutti i beni necessari per pagare i debiti ed ottenere l'esdebitazione
Le prime due procedure sono affini al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare
Chi usufruisce della Legge 3/2012, può ottenere che i creditori siano soddisfatti da quanto può realmente pagare e che l'ammontare del debito al di sopra delle sue disponibilità venga esdebitato, quindi cancellato con piena riabilitazione.
In tali procedure, e in particolar modo con la Liquidazione del Patrimonio, rientra lo stralcio del debito con il fisco. In alcuni casi il debito con l'Erario è stato stralciato al 10%, ottenendo risorse liquide a favore di altri creditori.
Con la legge del sovraindebitamento a decidere è quindi il giudice, dopo un'attenta analisi dei redditi e valutando anche il merito creditizio. Semplificando, il sovraindebitamento permette quindi alla persona fallita di risanare con modalità sostenibili la propria posizione debitoria, sgravarsi del peso dei debiti e reinserirsi nella società.
Per quest'ultimo articolo della serie dedicata agli strumenti per la risoluzione della crisi mi sono ispirato alla procedura presentata dalla collega Virginia De Rose agli organi competenti e da quest'ultimi accettati a favore del consumatore.
Per ogni eventuale approfondimento:
https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf
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di Mario Vacca Parma 14 aprile 2019 - Un'azienda in stato di insolvenza può ricorrere al concordato preventivo per evitare il fallimento e tentare il risanamento (attraverso la prosecuzione dell'attività) o, se vuole liquidare il proprio patrimonio, godere della possibilità di distribuire agli aventi diritto il ricavato dei crediti.
Trattasi quindi di un istituto che consente all'imprenditore in crisi il soddisfacimento dei creditori della sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione ed il pagamento dei debiti anche parziale attraverso qualsiasi forma; è quindi una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rispetto agli altri è' uno strumento più complesso a livello di adempimenti ed ha il vantaggio rappresentato sia dalla prededucibilità dei crediti originati in conseguenza alla procedura, sia dal fatto che produce i suoi effetti per tutti i creditori, anche i dissenzienti. Per contro, a differenza degli altri è vincolato ad un più rigoroso rispetto della par condicio creditorum, ovvero l'uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.
Esistono in realtà due tipi di concordato preventivo:
il concordato ordinario: che prevede il deposito del ricorso con tutta la documentazione occorrente;
• il concordato con riserva (o in bianco): il debitore deposita la domanda e si riserva la possibilità di predisporre la restante documentazione entro un preciso termine.
Il debitore può prevedere due modalità per procedere al concordato:
• un concordato liquidatorio (prevedendo la cessione dei beni e quindi il termine dell'attività);
• un concordato di risanamento (come con un concordato con continuità, d'impresa).
Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato, il patrimonio del debitore viene protetto e congelato: vengono in particolare bloccate tutte le azioni esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche) dei creditori in modo da dare la possibilità di procedere alla valutazione dell'istanza e alla votazione sulla stessa. Il contenuto del piano è lasciato alla libera determinazione dell'impresa, che può individuare le concrete modalità di soddisfacimento dei creditori, "anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito".
L'impresa propone ai creditori un pagamento dei loro crediti secondo una percentuale che, per quelli chirografari (ossia che non hanno privilegi come ipoteche o non si tratta di lavoratori dipendenti) non può essere al di sotto del 20%; per i creditori privilegiati si ammette il pagamento parziale ed è ammessa la transazione fiscale e previdenziale. Il concordato è quanti un istituto a tutela dei creditori e da questi ultimi dev'essere approvato almeno da quanti rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L'impresa debitrice può anche raggruppare i creditori per classi formate in base a diversi criteri.
Le modifiche apportate all'art. 178 L.F. nel corso del 2012 hanno introdotto il silenzio-assenso nel concordato preventivo. Il comma 4 dell'articolo in questione ora prevede che in mancanza di voto espresso in udienza e in assenza di dissenso pervenuto nei venti giorni successivi all'adunanza, i creditori si ritengono consenzienti.
L'art. 186 bis subordina l'ammissibilità di un concordato con continuità al requisito della "migliore soddisfazione" dei creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria e agevola l'imprenditore che lo proponga consentendogli di proporre ai creditori chirografari anche una percentuale di soddisfazione inferiore al 20% minimo previsto invece per il concordato liquidatorio.
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